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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 31371/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1324-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1557/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 01324 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -2- RILEVATOCHE

1. con sentenza 15 luglio 2020, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello di Bingo e non [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e [OSCURATO:PERSONA] dall’11 novembre 2009 al maggio 2012 e ancora dal luglio 2013 al 3 marzo 2016, condannato la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di € 45.782,13 oltre accessori e rigettato la sua impugnazione del licenziamento intimatogli per giusta causa;

2. essa ha ritenuto tardivo l’appello della società, non depositato nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale (avvenuta il 1° marzo 2018), scadente (per essere il 1° settembre 2018 giorno di sabato), il 3 settembre 2018, a norma dell’art. 155, quarto e quinto comma c.p.c., espressamente richiamato anche dall’art. 16bis, settimo comma d.l. 179/2012 conv. con mod. in l. 221/2012, in quanto iscritto telematicamente il 3 settembre 2018 con indicazione erronea di registro “contenzioso”, anziché registro “lavoro”; con ricevimento dall’appellante delle prime tre PEC con esito positivo nella stessa data e il giorno successivo (4 settembre 2018) di una quarta di comunicazione del rifiuto del deposito, trattandosi di materia di lavoro;

3. la Corte territoriale ha quindi rilevato la perentorietà del termine di sei mesi dell’art. 327 c.p.c., oltre il quale è preclusa la possibilità di impugnazione e ha escluso la possibilità di una rimessione in termini della società, a norma dell’art. 153 c.p.c., essendo la causa della decadenza ad essa imputabile, per erronea individuazione del registro di iscrizione del ricorso; neppure, infine, avendo il difensore immediatamente provveduto a nuovo deposito dell’atto cartaceo nel Ric. 2021 n. 01324 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -3- primo giorno successivo utile, ma soltanto il 27 settembre 2018, oltre tre settimane dopo;

4. con atto notificato il 11 gennaio 2021 la società ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16bis, settimo comma d.l. 179/2012 conv. con mod. in l. 221/2012, 153, secondo comma c.p.c., 3 e 24 Cost., per avere la Corte capitolina negato il tempestivo deposito dell’appello, a seguito della positiva consegna telematica dell’atto il 3 settembre 2018, soltanto il giorno successivo rifiutato per erronea indicazione del registro “contenzioso”, anziché del registro “lavoro”, avendo essa comunque raggiunto lo scopo di pervenire a conoscenza dell’ufficio di cancelleria: essendosi trattato di una mera irregolarità rimediabile, cui ben applicabile la rimessione in termini, non potendo un mero errore materiale della parte comportare conseguenze processuali irreversibili, in violazione della garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti (unico motivo);

2. esso è fondato; 3.il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass. 12 maggio 2022, n. 15243, relativa a Ric. 2021 n. 01324 sez.

ML -ud. 12-10-2022 -4- fattispecie di iscrizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare nel registro di volontaria giurisdizione);

3.1. nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato nel termine semestrale (scadente il 3 settembre 2018), ai sensi dell’art. 327 c.p.c., con iscrizione telematica recante l’erronea indicazione di registro “contenzioso”, anziché di registro “lavoro” , trattandosi di materia di lavoro (con generazione delle prime trePEC, ricevute dall’appellante, di esito positivo nella stessa data e di una quarta, il giorno successivo 4 settembre 2018, di comunicazione del rifiuto del deposito per tale ragione), comunque pervenuto a conoscenza dell’ufficio di cancelleria, integranteuna mera irregolarità rimediabile dallo stesso;

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1324-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1557/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01324 sez. ML -ud. 12-10-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 15 luglio 2020, la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello di Bingo e non [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado, che aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società e [OSCURATO:PERSONA] dall’11 novembre 2009 al maggio 2012 e ancora dal luglio 2013 al 3 marzo 2016, condannato la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, della somma di € 45.782,13 oltre accessori e rigettato la sua impugnazione del licenziamento intimatogli per giusta causa; 2. essa ha ritenuto tardivo l’appello della società, non depositato nel termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale (avvenuta il 1° marzo 2018), scadente (per essere il 1° settembre 2018 giorno di sabato), il 3 settembre 2018, a norma dell’art. 155, quarto e quinto comma c.p.c., espressamente richiamato anche dall’art. 16bis, settimo comma d.l. 179/2012 conv. con mod. in l. 221/2012, in quanto iscritto telematicamente il 3 settembre 2018 con indicazione erronea di registro “contenzioso”, anziché registro “lavoro”; con ricevimento dall’appellante delle prime tre PEC con esito positivo nella stessa data e il giorno successivo (4 settembre 2018) di una quarta di comunicazione del rifiuto del deposito, trattandosi di materia di lavoro; 3. la Corte territoriale ha quindi rilevato la perentorietà del termine di sei mesi dell’art. 327 c.p.c., oltre il quale è preclusa la possibilità di impugnazione e ha escluso la possibilità di una rimessione in termini della società, a norma dell’art. 153 c.p.c., essendo la causa della decadenza ad essa imputabile, per erronea individuazione del registro di iscrizione del ricorso; neppure, infine, avendo il difensore immediatamente provveduto a nuovo deposito dell’atto cartaceo nel Ric. 2021 n. 01324 sez. ML -ud. 12-10-2022 -3- primo giorno successivo utile, ma soltanto il 27 settembre 2018, oltre tre settimane dopo; 4. con atto notificato il 11 gennaio 2021 la società ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo, mentre il lavoratore intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 16bis, settimo comma d.l. 179/2012 conv. con mod. in l. 221/2012, 153, secondo comma c.p.c., 3 e 24 Cost., per avere la Corte capitolina negato il tempestivo deposito dell’appello, a seguito della positiva consegna telematica dell’atto il 3 settembre 2018, soltanto il giorno successivo rifiutato per erronea indicazione del registro “contenzioso”, anziché del registro “lavoro”, avendo essa comunque raggiunto lo scopo di pervenire a conoscenza dell’ufficio di cancelleria: essendosi trattato di una mera irregolarità rimediabile, cui ben applicabile la rimessione in termini, non potendo un mero errore materiale della parte comportare conseguenze processuali irreversibili, in violazione della garanzia costituzionale di tutela giurisdizionale dei diritti (unico motivo); 2. esso è fondato; 3.il deposito in via telematica, utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenzioni, non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia in assenza di una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia per il raggiungimento dello scopo, una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (Cass. 12 maggio 2022, n. 15243, relativa a Ric. 2021 n. 01324 sez. ML -ud. 12-10-2022 -4- fattispecie di iscrizione di un ricorso in opposizione allo stato passivo fallimentare nel registro di volontaria giurisdizione); 3.1. nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato nel termine semestrale (scadente il 3 settembre 2018), ai sensi dell’art. 327 c.p.c., con iscrizione telematica recante l’erronea indicazione di registro “contenzioso”, anziché di registro “lavoro” , trattandosi di materia di lavoro (con generazione delle prime trePEC, ricevute dall’appellante, di esito positivo nella stessa data e di una quarta, il giorno successivo 4 settembre 2018, di comunicazione del rifiuto del deposito per tale ragione), comunque pervenuto a conoscenza dell’ufficio di cancelleria, integranteuna mera irregolarità rimediabile dallo stesso; 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla
Sentenza Cassazione n. 31371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris