CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 33343/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14934/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2664/2018,depositata il 19/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere con loro sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di un appartamento e che i promittenti venditori si erano rifiutati di sottoscrivere il contratto definitivo; chiedeva quindi al Tribunale di Firenze di pronunciare ex art. 2932 cc. il trasferimento della proprietà del bene. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 435/2014, accoglieva la domanda e trasferiva dai convenuti all’attore la piena proprietà dell’appartamento, compensando tra le parti per metà le spese. 2. La sentenza era impugnata da Luciani, con un primo motivo nel quale contestava la parziale compensazione delle spese e con un secondo motivo nel quale, non contestando la pronuncia ex art.2932 c.c., esercitava “la propria facoltà di emendare la domanda principale” e chiedeva alla Corte d’appello di “dichiarare la risoluzione del contratto preliminare a suo tempo sottoscritto con gli appellati e l’obbligo di questi ultimi di restituire la caparra ricevuta”. Con la sentenza 19 novembre 2018, n. 2664, la Corte d’appello di Firenze, respinto il motivo sulla compensazione delle spese e ritenuta inammissibile perché nuova, in quanto fondata su fatti e circostanza diverse da quelle accertate in primo grado, la domanda di risoluzione del contratto preliminare, ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi, che rispettivamente denunciano: 1.il primo violazione e falsa applicazione degli artt. 345 c.p.c., 1453, comma 2 c.c., per avere ritenuto inammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento ex 1453 c.c. del contratto preliminare di compravendita proposta in appello, mentre in primo grado era stato chiesto l’adempimento coattivo ex art. 2932 c.c., pur essendo “il cambio di domanda avvenuto senza che da parte dell’appellante fosse stato dedotto alcun inadempimento diverso da quello posto a base dell’originaria domanda”; 2.il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1476, 2909 e 2932 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto che la situazione di inadempienza dei promittenti venditori al loro obbligo di trasferimento fosse cessata quando il Tribunale aveva emesso la sentenza di primo grado che teneva luogo del definitivo, nonostante non sia mai stata trasferita con sentenza passata in giudicato la proprietà del bene né sia avvenuta la consegna di esso; 3.il terzo violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione irriducibilmente contraddittoria, illogica e perplessa nella parte in cui si respinge la domanda di risoluzione perché fondata su fatti e circostanze diverse da quelle accertate dal primo giudice e per altro verso perché in appello era stato allegato a motivo della domanda il pregresso inadempimento contrattuale degli appellati; 4.il quarto violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto in base a tale norma che fosse una domanda nuova rilevabile d’ufficio quella consistente nell’esercizio da parte dell’odierno ricorrente dello ius variandi di cui al comma 2 dell’art. 1453 c.c. I motivi non possono essere accolti. Prescindendo dalla censura relativa alla pronuncia sulle spese – che, come puntualizza il ricorrente alla pag. 6 del ricorso, non rileva in questo giudizio – l’appello fatto valere dal ricorrente era inammissibile: a fronte dell’accoglimento della sua domanda di esecuzione del contratto preliminare, Luciani non era legittimato a impugnare il relativo capo della sentenza, essendo la soccombenza condizione dell’impugnazione e non essendo nei suoi confronti ravvisabile, rispetto alla pronuncia ex art. 2932 c.c., alcun tipo di soccombenza. Non era quindi rilevante, pertanto, la questione della novità della domanda di risoluzione a causa della diversità o meno dei fatti allegati in appello (al riguardo si veda Cass. n. 28912/2022), questione sulla quale si è soffermato il giudice d’appello e sulla quale sono incentrati i quattro motivi di ricorso, appunto volti a dimostrare la non novità dei fatti posti alla base della domanda di risoluzione, ma di inammissibilità del secondo motivo di gravame e in tal senso va corretta la motivazione della sentenza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13,