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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09326/2026

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iere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi dell’art.615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificataledall’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate – Ri-scossione), per l’importo di € 496.548,28, in virtù di creditiiscritti a ruolo nei suoi confronti (quale fideiubente dellaRic. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9326/2026Marzano S.r.l.), dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCreditoData pubblicazione 13/04/2026Centrale S.p.A., gestore del fondo di garanzia istituito per ga-rantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole emedie imprese.L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primogrado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsaapplicazione degli art. 17 e 21, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,e 8 bis, c. 3, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, in relazione all’art. 360,c. 1, n. 3, c.p.c..

La Corte d’Appello di Napoli ha erroneamenteritenuto che, in virtù del rinvio, contenuto all’art. 8 bis, c. 3, d.l.n. 3/2015, alle previsioni di cui all’art. 17, d.lgs. n. 46/1999,l’agente della riscossione potesse emettere, nei confronti dellaricorrente, senza la previa costituzione di un titolo avente effi-cacia esecutiva ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 46/1999, cartellaesattoriale per il recupero del credito derivante dall’interventodel Fondo di Garanzia istituito ex l. n. 662/1996, gestito, nelcaso di specie, da Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:SOCIETA]., riconducibile a una garanzia concessa in relazionea un contratto di finanziamento originariamente erogato da unsoggetto privato (Banca di [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA]), in favore di una società ([OSCURATO:SOCIETA].), con la co-stituzione fideiussoria della medesima ricorrente».Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa applica-zione degli art. 474 c.p.c. e 9, c. 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n.123, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c..

Sotto tale profilo,Ric. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026nel confermare la decisione di primo grado, la Corte d’AppelloNumero di raccolta generale 9326/2026di Napoli ha innanzitutto violato il disposto di cui all’art. 9, c. 5, Data pubblicazione 13/04/2026d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, non avendo ravvisato il difettodei presupposti per l’iscrizione a ruolo esattoriale del creditodedotto in controversia.

Difetto derivante: dall’omesso richiamonormativo alle prestazioni di garanzia di cui art. 2, c. 100, l. n.662/1996; dall’insussistenza di un finanziamento direttamenteerogato dal predetto ente responsabile della gestione del [OSCURATO:PERSONA]; dall’insussistenza di un’ipotesi di revoca dei bene-fici patrimoniali all’uopo concessione, vertendosi invece in ipo-tesi di mero inadempimento del debitore.

Da ciò ne è derivataanche la violazione dell’art. 474 c.p.c., non potendosi ricom-prendere la comunicazione di surroga trasmessa alla ricorrenteprima della notifica della cartella opposta in giudizio tra gli altriI due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridica-mente, e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili,ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c..2.

Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto stabilitodalla corte d’appello, la disposizione di cui all’art. 8-bis, del de-creto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioninella legge 24 marzo 2015 n. 33) non consentirebbe l’iscrizionenei ruoli esattoriali e la successiva riscossione coattiva del cre-dito avente ad oggetto il recupero, in surroga, degli importi pa-gati agli istituti bancari creditori della società garantita dall’in-timata, in mancanza di titolo esecutivo, in deroga a quanto pre-visto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999, comeper i casi di restituzione dell’intervento in conseguenza dellarevoca del beneficio pubblico, ai sensi dell’art. 9, comma 5, deldecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.3.

È opportuno premettere, in linea generale, che, secondo gliindirizzi ormai consolidati di questa Corte (cfr., per tutte, Cass.,Ric. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026Sez. 6 - 3, n. 3025 del 09/02/2021, in motivazione), sostan-Numero di raccolta generale 9326/2026zialmente fatti propri dalla corte d’appello: Data pubblicazione 13/04/2026- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 è una normativaavente portata generale, idonea a trovare applicazione trasver-sale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delleche tramite soggetti terzi (Cass., Sez. 1, n. 2663 del30/01/2019), onde l’art. 9, comma 5, di detto decreto, è fontenormativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione alcredito derivante da concessione in garanzia collaterale al fi-nanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n.662/1996, a favore di chi ha finanziato la piccola o media im-presa (Cass., Sez. 3, n. 30739 del 26/11/2019);- gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di conces-sione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui all’art.9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, perché lediverse forme di intervento pubblico in favore delle attività pro-duttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorrecomunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri inter-venti di sostegno della produzione; d’altra parte non vi è alcunanecessità – sotto il profilo strutturale, come pure sotto quellologico – che la posizione del creditore garantito si avvantaggi diun privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante,indipendentemente dalla esatta qualificazione dell’azione eser-citata dal garante che sia stato escusso (Cass., Sez. 1, n. 2664del 30/01/2019);- il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legisla-tivo n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli inter-venti di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il creditodel gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie impreseche abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istitutodi credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della so-cietà beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1, n. 6508 delRic. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/202609/03/2020), in quanto la norma si riferisce non solo a patolo-Numero di raccolta generale 9326/2026gie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si Data pubblicazione 13/04/2026estende anche a quella successiva di gestione del rapporto dicredito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, n.9926 del 20/04/2018; conf.: Sez. 1, n. 2663 del 30/01/2019);- in ogni caso, l’art. 8-bis del decreto-legge n. 3/2015 conver-tito in legge 24 marzo 2015 n. 33, il cui comma 3, in manieraesplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il dirittoalla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terziprestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perditedal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a),della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha natura di interpreta-zione autentica e non ha carattere innovativo (Cass., Sez. 3, n.30739 del 26/11/2019).4.

Tanto premesso, la decisione impugnata, laddove afferma lapossibilità di procedere all’iscrizione nei ruoli esattoriali del cre-dito in surroga vantato dalla società ricorrente, in mancanza diun titolo esecutivo, è – più in particolare – conforme agli altret-tanto consolidati principi di diritto enunciati da questa stessaCorte, secondo i quali «in tema di interventi di sostegno pub-blico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, incapo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medieimprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanzia-tore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di na-tura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del cre-dito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento,bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità deldura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art.17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi presta-tori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se ilcredito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, attesoRic. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né in-Numero di raccolta generale 9326/2026novativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime Data pubblicazione 13/04/2026già vigente» (Cass., Sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024; conf.:Sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023; Sez. 3, n. 3118 del02/02/2024; Sez. 3, n. 15485 del 06/06/2024; Sez. 3, n.30181 del 22/11/2024; Sez. 1, n. 28355 del 26/10/2025; Sez.3, n. 32148 del 12/12/2024, in cui, da ultimo, si ribadisceespressamente che «al diritto di credito restitutorio sorto incapo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, exl. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coat-tiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, an-corché il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore dell’art.8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l.n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un inte-resse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponi-bilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristicagenetica, non già al momento o in ragione dell’inadempi-mento»).5.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c..Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore dell’ente controricorrente,Ric. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9326/2026liquidandole in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00), ol-Data pubblicazione 13/04/2026tre eventuali spese prenotate a debito, nonché accessoridi legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi dell’art.615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificataledall’agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate – Ri-scossione), per l’importo di € 496.548,28, in virtù di creditiiscritti a ruolo nei suoi confronti (quale fideiubente dellaRic. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9326/2026Marzano S.r.l.), dalla Banca del Mezzogiorno - MedioCreditoData pubblicazione 13/04/2026Centrale S.p.A., gestore del fondo di garanzia istituito per ga-rantire i crediti concessi dagli istituti di credito alle piccole emedie imprese.L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione di primogrado.[OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsaapplicazione degli art. 17 e 21, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,e 8 bis, c. 3, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, in relazione all’art. 360,c. 1, n. 3, c.p.c.. La Corte d’Appello di Napoli ha erroneamenteritenuto che, in virtù del rinvio, contenuto all’art. 8 bis, c. 3, d.l.n. 3/2015, alle previsioni di cui all’art. 17, d.lgs. n. 46/1999,l’agente della riscossione potesse emettere, nei confronti dellaricorrente, senza la previa costituzione di un titolo avente effi-cacia esecutiva ai sensi dell’art. 21, d.lgs. n. 46/1999, cartellaesattoriale per il recupero del credito derivante dall’interventodel Fondo di Garanzia istituito ex l. n. 662/1996, gestito, nelcaso di specie, da Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:SOCIETA]., riconducibile a una garanzia concessa in relazionea un contratto di finanziamento originariamente erogato da unsoggetto privato (Banca di [OSCURATO:PERSONA] con sede in [OSCURATO:PERSONA]), in favore di una società ([OSCURATO:SOCIETA].), con la co-stituzione fideiussoria della medesima ricorrente».Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa applica-zione degli art. 474 c.p.c. e 9, c. 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n.123, in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.. Sotto tale profilo,Ric. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026nel confermare la decisione di primo grado, la Corte d’AppelloNumero di raccolta generale 9326/2026di Napoli ha innanzitutto violato il disposto di cui all’art. 9, c. 5, Data pubblicazione 13/04/2026d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, non avendo ravvisato il difettodei presupposti per l’iscrizione a ruolo esattoriale del creditodedotto in controversia. Difetto derivante: dall’omesso richiamonormativo alle prestazioni di garanzia di cui art. 2, c. 100, l. n.662/1996; dall’insussistenza di un finanziamento direttamenteerogato dal predetto ente responsabile della gestione del [OSCURATO:PERSONA]; dall’insussistenza di un’ipotesi di revoca dei bene-fici patrimoniali all’uopo concessione, vertendosi invece in ipo-tesi di mero inadempimento del debitore. Da ciò ne è derivataanche la violazione dell’art. 474 c.p.c., non potendosi ricom-prendere la comunicazione di surroga trasmessa alla ricorrenteprima della notifica della cartella opposta in giudizio tra gli altriI due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridica-mente, e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.Essi sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili,ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c..2. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto stabilitodalla corte d’appello, la disposizione di cui all’art. 8-bis, del de-creto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 (convertito con modificazioninella legge 24 marzo 2015 n. 33) non consentirebbe l’iscrizionenei ruoli esattoriali e la successiva riscossione coattiva del cre-dito avente ad oggetto il recupero, in surroga, degli importi pa-gati agli istituti bancari creditori della società garantita dall’in-timata, in mancanza di titolo esecutivo, in deroga a quanto pre-visto dall’art. 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999, comeper i casi di restituzione dell’intervento in conseguenza dellarevoca del beneficio pubblico, ai sensi dell’art. 9, comma 5, deldecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.3. È opportuno premettere, in linea generale, che, secondo gliindirizzi ormai consolidati di questa Corte (cfr., per tutte, Cass.,Ric. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026Sez. 6 - 3, n. 3025 del 09/02/2021, in motivazione), sostan-Numero di raccolta generale 9326/2026zialmente fatti propri dalla corte d’appello: Data pubblicazione 13/04/2026- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 è una normativaavente portata generale, idonea a trovare applicazione trasver-sale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delleche tramite soggetti terzi (Cass., Sez. 1, n. 2663 del30/01/2019), onde l’art. 9, comma 5, di detto decreto, è fontenormativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione alcredito derivante da concessione in garanzia collaterale al fi-nanziamento erogato ad impresa ai sensi della legge n.662/1996, a favore di chi ha finanziato la piccola o media im-presa (Cass., Sez. 3, n. 30739 del 26/11/2019);- gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di conces-sione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui all’art.9, comma 5, del decreto legislativo n. 123 del 1998, perché lediverse forme di intervento pubblico in favore delle attività pro-duttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorrecomunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri inter-venti di sostegno della produzione; d’altra parte non vi è alcunanecessità – sotto il profilo strutturale, come pure sotto quellologico – che la posizione del creditore garantito si avvantaggi diun privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante,indipendentemente dalla esatta qualificazione dell’azione eser-citata dal garante che sia stato escusso (Cass., Sez. 1, n. 2664del 30/01/2019);- il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legisla-tivo n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli inter-venti di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il creditodel gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie impreseche abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istitutodi credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della so-cietà beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1, n. 6508 delRic. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/202609/03/2020), in quanto la norma si riferisce non solo a patolo-Numero di raccolta generale 9326/2026gie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si Data pubblicazione 13/04/2026estende anche a quella successiva di gestione del rapporto dicredito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, n.9926 del 20/04/2018; conf.: Sez. 1, n. 2663 del 30/01/2019);- in ogni caso, l’art. 8-bis del decreto-legge n. 3/2015 conver-tito in legge 24 marzo 2015 n. 33, il cui comma 3, in manieraesplicita, prevede che costituisce credito privilegiato il dirittoalla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terziprestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perditedal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a),della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha natura di interpreta-zione autentica e non ha carattere innovativo (Cass., Sez. 3, n.30739 del 26/11/2019).4. Tanto premesso, la decisione impugnata, laddove afferma lapossibilità di procedere all’iscrizione nei ruoli esattoriali del cre-dito in surroga vantato dalla società ricorrente, in mancanza diun titolo esecutivo, è – più in particolare – conforme agli altret-tanto consolidati principi di diritto enunciati da questa stessaCorte, secondo i quali «in tema di interventi di sostegno pub-blico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, incapo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medieimprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanzia-tore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di na-tura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del cre-dito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento,bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità deldura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art.17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi presta-tori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se ilcredito sia sorto prima dell’entrata in vigore della norma, attesoRic. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né in-Numero di raccolta generale 9326/2026novativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime Data pubblicazione 13/04/2026già vigente» (Cass., Sez. 3, n. 9657 del 10/04/2024; conf.:Sez. 3, n. 1005 del 16/01/2023; Sez. 3, n. 3118 del02/02/2024; Sez. 3, n. 15485 del 06/06/2024; Sez. 3, n.30181 del 22/11/2024; Sez. 1, n. 28355 del 26/10/2025; Sez.3, n. 32148 del 12/12/2024, in cui, da ultimo, si ribadisceespressamente che «al diritto di credito restitutorio sorto incapo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, exl. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coat-tiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, an-corché il credito sia sorto prima dell’entrata in vigore dell’art.8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l.n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un inte-resse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponi-bilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristicagenetica, non già al momento o in ragione dell’inadempi-mento»).5. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c..Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore dell’ente controricorrente,Ric. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 7Numero registro generale 3696/2024Numero sezionale 1276/2026Numero di raccolta generale 9326/2026liquidandole in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00), ol-Data pubblicazione 13/04/2026tre eventuali spese prenotate a debito, nonché accessoridi legge;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteRic. n. 3696/2024 – Sez. 3 – Ad. 9 aprile 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 7
Sentenza Cassazione n. 09326/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris