CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2000
Cassazione n. 17410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputata dei reati di detenzione di sostanza stupefacente di varia tipologia - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 02/07/2025, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Paola; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riconduzione della fattispecie alla connivenza non punibile, e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il primo motivo sia reiterativo e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato sulla ritenuta sussistenza della concorrente responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], accanto a quella del proprio convivente, nonostante la piena confessione resa da quest'ultimo; ritenuto in particolare che tali conclusioni siano state raggiunte non solo in base alla spontanea consegna, da parte della ricorrente, di varie tipologie di sostanze agli operanti intervenuti, ma anche dal tenore dei messaggi rinvenuti sul suo cellulare (cfr. sul punto pag. 7: richieste di incontri presso l'abitazione, richieste di bonifici o ricariche Postepay rivolte a soggetti diversi, segnalazioni concernenti la presenza della Polizia nei pressi dell'abitazione); ritenuto che la residua censura sia generica, essendosi la difesa limitata a dedurre la sussistenza di un apporto "minimale" alla condotta illecita da parte della [OSCURATO:PERSONA]: assunto che appare privo di apprezzabili riscontri, specie avuto riguardo al diretto coinvolgimento documentato dalle risultanze dell'analisi del cellulare; ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., e che non vi sia luogo a provvedere sull'istanza di trattazione orale formulata dalla difesa della ricorrente, ammissibile solo laddove il procedimento sia definito ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; ritenuto che, alla luce di quanto precede, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M