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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 agosto 2023

Cassazione n. 51720/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udite le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/8/2023 confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia dei 21/7/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 -quater cod. pen. e 322-ter cod. proc. pen. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Evidenzia che l'ordinanza impugnata erroneamente ha confermato il sequestro preventivo di un immobile di proprietà della odierna ricorrente fino alla concorrenza del profitto complessivo del reato (pari a 127.648/5 euro), senza tener conto che in concreto la somma pro quota del profitto del reato riferibile all'Argentato è pari a soli seimila euro; che l'orientamento di legittimità cui il Tribunale ha aderito non è univoco, rinvenendosi anche decisioni di segno opposto.

3. Il ricorso è infondato.

Invero, il Collegio intende dare continuità all'orientamento prevalente, ribadito anche di recente da Sezione 2, n. 22073 del 17/3/2023, Fiordigigli, Rv. 284740 - 01, secondo il quale, in tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio.

Siffatta conclusione «trova giustificazione, a livello dogmatico, ove si osservi che, per la teoria monistica cui è, notoriamente, ispirata la disciplina del concorso di persone nel reato, ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell'evento delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti.

Questo principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, quale che sia l'entità del contributo prestato, comporta anche solidarietà nella pena, nel senso che, a norma dell'art. 110 c.p., ciascuno risponde della pena stabilita per il reato, salve le disposizioni di legge volte a graduare la sanzione penale a seconda della valenza che ciascuna partecipazione assume nel contesto generale del concorso, sulla base dei parametri normativi di cui agli artt. 112 e 114 c.p.: in terminis Cass.15445/2004.

La suddetta tesi è stata recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21222/2013 Rv. 256545; Cass. 28264/2013 Rv. 255610; Cass.13562/2012 Rv. 253581; Cass. 8740/2012 Rv. 254526; Cass. 13277/2011 Rv. 249839) e le SS.UU., con la sentenza n. 26654/2008 Rv. 239926 avevano già fatto proprio il principio solidaristico, avendo statuto che "In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso"» (Sezione 2, n. 22073/2023 cit.; negli stessi sensi, Sezione 2, n. 22053 del 18/4/2023, Romano, Rv. 284679 - 02; Sezione 5, n. 19091 del 26/2/2020, Buonpensiere, Rv. 279494 - 01; Sezione 3, n. 56451 del 5/12/2017, Maiorana, Rv. 273604 - 01; Sezione 5, n. 25560 del 20/5/2015, Gilardi, Rv. 265292 - 01; Sezione 2, n. 2488 del 27/11/2014, Giacchetto, Rv. 261852 - 01).

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udite le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che, dopo breve discussione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 25/8/2023 confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia dei 21/7/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 640 -quater cod. pen. e 322-ter cod. proc. pen. e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che l'ordinanza impugnata erroneamente ha confermato il sequestro preventivo di un immobile di proprietà della odierna ricorrente fino alla concorrenza del profitto complessivo del reato (pari a 127.648/5 euro), senza tener conto che in concreto la somma pro quota del profitto del reato riferibile all'Argentato è pari a soli seimila euro; che l'orientamento di legittimità cui il Tribunale ha aderito non è univoco, rinvenendosi anche decisioni di segno opposto. 3. Il ricorso è infondato. Invero, il Collegio intende dare continuità all'orientamento prevalente, ribadito anche di recente da Sezione 2, n. 22073 del 17/3/2023, Fiordigigli, Rv. 284740 - 01, secondo il quale, in tema sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 322-ter cod. pen., il vincolo può essere disposto nei confronti di uno dei concorrenti nel reato, per l'intero importo del prezzo o profitto dello stesso, nonostante le somme di illecita provenienza siano state incamerate, in tutto o in parte, da altri concorrenti, salvo l'eventuale riparto tra i medesimi, che costituisce fatto interno a costoro, privo di rilievo penale, stante il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa a ciascun agente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio. Siffatta conclusione «trova giustificazione, a livello dogmatico, ove si osservi che, per la teoria monistica cui è, notoriamente, ispirata la disciplina del concorso di persone nel reato, ciascun concorrente, la cui attività si sia inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, risponde anche degli atti posti in essere dagli altri compartecipi e dell'evento delittuoso nella sua globalità, che viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti. Questo principio solidaristico, che implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente, quale che sia l'entità del contributo prestato, comporta anche solidarietà nella pena, nel senso che, a norma dell'art. 110 c.p., ciascuno risponde della pena stabilita per il reato, salve le disposizioni di legge volte a graduare la sanzione penale a seconda della valenza che ciascuna partecipazione assume nel contesto generale del concorso, sulla base dei parametri normativi di cui agli artt. 112 e 114 c.p.: in terminis Cass.15445/2004. La suddetta tesi è stata recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21222/2013 Rv. 256545; Cass. 28264/2013 Rv. 255610; Cass.13562/2012 Rv. 253581; Cass. 8740/2012 Rv. 254526; Cass. 13277/2011 Rv. 249839) e le SS.UU., con la sentenza n. 26654/2008 Rv. 239926 avevano già fatto proprio il principio solidaristico, avendo statuto che "In tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso"» (Sezione 2, n. 22073/2023 cit.; negli stessi sensi, Sezione 2, n. 22053 del 18/4/2023, Romano, Rv. 284679 - 02; Sezione 5, n. 19091 del 26/2/2020, Buonpensiere, Rv. 279494 - 01; Sezione 3, n. 56451 del 5/12/2017, Maiorana, Rv. 273604 - 01; Sezione 5, n. 25560 del 20/5/2015, Gilardi, Rv. 265292 - 01; Sezione 2, n. 2488 del 27/11/2014, Giacchetto, Rv. 261852 - 01). 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Ro
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