CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 novembre 1995
Cassazione n. 39765/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02-11-1995, avverso la sentenza del 22-02-2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 febbraio 2021, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato il 19 ottobre 2019 dal Tribunale di Torino, che lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione e 1.200 euro di multa, ritenendolo colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 2 aprile 2020. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo la Corte di appello tenuto conto dell'aiuto prestato dall'imputato nel ritracciare il proprio fornitore di stupefacente, a nulla rilevando che la collaborazione non sia stata immediata, non essendo ciò necessario ai fini dell'applicazione dell'attenuante. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono, sotto il profilo dell'inosservanza della legge penale e della contraddittorietà della motivazione, la determinazione della pena, ritenuta ingiustificatamente eccessiva, e l'omessa concessione della sospensione condizionale in favore dell'imputato. Con memoria trasmessa il 5 luglio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché tardivo. <L'e. 1. Occorre premettererfa sentenza della Corte di appello è stata emessa il 22 febbraio 2021, senza la fissazione di alcun termine per il deposito della motivazione, che è stata ritualmente depositata il 2 marzo 2021, ovvero nei successivi 15 giorni, ai sensi dell'art. 544 comma 2 cod. proc. pen. Dunque, in forza di quanto previsto dall'art. 585 comma 1 lett. B cod. proc. pen., il termine per proporre ricorso per cassazione era di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di 15 giorni dall'emissione della sentenza impugnata. Dunque, l'impugnazione poteva essere legittimamente proposta entro 1'8 aprile 2021, mentre è stata presentata 11 13 aprile 2021, ossia oltre il termine di legge. 2. Pertanto, stante la sua tardività, il ricorso proposto nell'interesse di Meloni deve essere dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente, ex art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", secondo i canoni elaborati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 13 giugno 2000.kR- 4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del