CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26787/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XXXXXXXXXXXXXXXXritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta laviolazione di legge e il vizio della motivazione perché manifestamente illogica,contraddittoria oltre che basata su travisamento della prova in ordine allamancata applicazione della attenuante del vizio parziale di mente è aspecificonon confrontandosi con il contenuto della decisione, che ha analiticamentevalutato un insieme di allegati e documentazione tecnica quanto alla consistenzadello stato mentale del ricorrente, con argomentazione specifica e approfondita(pagg. 9 e seg.) dalla quale è emerso in modo logico ed argomentato come lecondizioni complessive non si potessero in alcun modo ritenere causa e sintomodella malattia, sicché la censura si risolve di fatto in una non consentita letturaalternativa della valutazione di merito effettuata dai giudici di primo e secondogrado;che il motivo si manifesta inoltre perché oggettivamente perplesso e in partecontraddittorio, attesa la pluralità di vizi della motivazione evocati ed avendo egliomesso di chiarire dove la motivazione sia da ritenere manifestamente illogica edove contraddittoria;considerato che il secondo motivo proposto, con il quale si deduce violazionedi legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica econtraddittoria, con particolare riferimento alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è consentito in quanto totalmentereiterativo, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, cheha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso, evidenziando la gravità delfatto e la recidivanza reiterata così escludendo la presenza di fatti positivamentevalutabili per entrambi i ricorrenti (pag. 13);che deve essereribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007,Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.