CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 10945/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Palermo harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delmagistrato di sorveglianza in materia di libertà anticipata;Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato;Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 10945/2026Roma, lì, 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4191/2026MARCO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38275/2025TERESA GRIECOALDO NATALINIha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Palermo harigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento delmagistrato di sorveglianza in materia di libertà anticipata;Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato;Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103,prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbanoessere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]