Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2580/2011
ECLI:EU:T:2011:687
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
23 novembre 2011 (
*
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti di talune persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Posizione comune 2001/931/PESC e regolamento (CE) n. 2580/2001– Annullamento di una misura di congelamento dei capitali ad opera di una sentenza Tribunale – Responsabilità extracontrattuale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»
Nella causa T‑341/07,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Utrecht ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato dagli avv.ti J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses e W. Kaleck,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dal sig. M. Bishop, dalla sig.ra E. Finnegan e dal sig. R. Szostak , in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato dalle sig.re C. Wissels, M. de Mol, dal sig. Y. de Vries, dalla sig.ra M. Noort, dal sig. J. Langer e dalla
sig.ra M. Bulterman, in qualità di agenti,
da
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord,
rappresentato dalle sig.re S. [OSCURATO:PERSONA] e I. Rao, in qualità di agenti,
e da
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dal sig. P. Aalto e dalla sig.ra S. [OSCURATO:PERSONA], successivamente dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. P. [OSCURATO:PERSONA],
in qualità di agenti,
intervenienti,
avente attualmente ad oggetto, a seguito della sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑341/07, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3625),
una domanda vertente, in sostanza, sul risarcimento del presunto danno subito dal ricorrente in ragione di misure restrittive
adottate nei suoi confronti nell’ambito della lotta contro il terrorismo,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),
composto dai sigg. N. J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, F. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Per un’esposizione degli antecedenti della controversia in esame si rinvia, per un verso, alla sentenza del Tribunale 11 luglio
2007, causa T‑47/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-73, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] I»), e, per altro verso, alla sentenza
interlocutoria del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑341/07, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3625, in prosieguo: la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA] II»).
Procedimento
2
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2007, il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto
il presente ricorso, avente inizialmente ad oggetto, per un verso, una domanda d’annullamento parziale della decisione 28
giugno 2007, 2007/445/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga le decisioni 2006/379/CE
e 2006/1008/CE (GU L 169, pag. 58), ai sensi dell’art. 230 CE, e, per altro verso, una domanda di risarcimento danni ai sensi
degli artt. 235 CE e 288 CE.
3
Il 13 novembre 2007 il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di statuire mediante procedura accelerata sul ricorso d’annullamento
ai sensi dell’art. 230 CE. Su istanza delle parti, il presidente della Settima Sezione del Tribunale, con ordinanza di pari
data, ha sospeso il procedimento per quanto riguardava il ricorso per risarcimento danni ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE,
fino alla pronuncia dell’emananda sentenza sul ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 230 CE.
4
Con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, il Tribunale ha annullato tutte le misure restrittive specifiche (congelamento dei
capitali) adottate nei confronti del ricorrente a partire dalla proposizione del ricorso, vale a dire la decisione 2007/445,
la decisione del Consiglio 20 dicembre 2007, 2007/868/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento n. 2580/2001
e abroga la decisione 2007/445 (GU L 340, pag. 100), la decisione del Consiglio 29 aprile 2008, 2008/343/CE, che modifica
la decisione 2007/868 (GU L 116, pag. 25), la decisione del Consiglio 15 luglio 2008, 2008/583/CE, che attua l’articolo 2,
paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2007/868 (GU L 188, pag. 21), la decisione del Consiglio 26
gennaio 2009, 2009/62/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2008/583
(GU L 23, pag. 25) e il regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 2009, n. 501, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento
n. 2580/2001 e abroga la decisione 2009/62 (GU L 151, pag. 14), nei limiti in cui tali atti riguardavano il ricorrente. Poiché
detta sentenza non ha posto fine alla causa, le spese sono state riservate.
5
Dopo la pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, il procedimento ha ripreso il proprio iter con riferimento al ricorso
per risarcimento danni ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE.
6
Dal momento che il Consiglio dell’Unione europea non ha depositato il proprio controricorso entro il termine impartito, il
Tribunale (Settima Sezione) ha invitato il ricorrente a pronunciarsi sul prosieguo del procedimento con riferimento all’art. 122,
n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
7
Con lettera pervenuta presso la cancelleria l’8 febbraio 2010 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di accettare il controricorso
del Consiglio, nonostante il suo deposito tardivo, di modo che il procedimento ritrovasse il suo normale iter in contraddittorio.
Tale domanda è stata accolta con decisione del Tribunale (Settima Sezione) di pari data e il procedimento si è poi svolto
regolarmente.
8
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda
Sezione, cui è stata pertanto attribuita la presente causa.
9
Ai sensi dell’art. 14, n. 1, e dell’art. 51, n. 1, del regolamento di procedura e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale
in seduta plenaria ha deciso di rimettere la causa alla Seconda Sezione ampliata.
10
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito
delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, ha posto un quesito alle
parti, invitandole a rispondervi per iscritto. Fatta eccezione per il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, le
parti hanno ottemperato a tale invito nei termini impartiti.
11
Fatta eccezione per il [OSCURATO:PERSONA], non rappresentato, le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti
del Tribunale nel corso dell’udienza del 30 marzo 2011.
Conclusioni delle parti
12
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– condannare la Comunità europea, in base agli artt. 235 CE e 288 CE, a corrispondergli un risarcimento danni per un importo
di EUR 291 427,97, aumentati di EUR 200,87 mensili fino alla pronuncia dell’emananda sentenza, con interessi partire dal mese
di ottobre 2002 fino all’integrale pagamento;
– condannare il Consiglio alle spese.
13
Il Consiglio, sostenuto dagli intervenenti, conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso per risarcimento danni in quanto infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità
14
Il ricorrente ha sostenuto, nei propri atti processuali, di avere il diritto di chiedere il risarcimento del presunto danno
cagionato dal complesso delle misure di congelamento dei suoi beni adottate dal Consiglio dall’ottobre 2002, senza operare
alcuna distinzione a seconda che tale danno derivasse dagli atti in questione nella causa che ha dato origine alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, ovvero agli atti in questione nella presente causa.
15
Per quanto riguarda, più specificamente, gli atti impugnati nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1
supra, il ricorrente ha affermato nelle sue difese scritte che, poiché detta sentenza ha avuto un effetto retroattivo, egli
avrebbe dovuto essere reintegrato nella situazione giuridica in cui si trovava anteriormente alla loro adozione. Peraltro,
sarebbe chiaramente dimostrato che l’illegittimità sostanziale che inficiava gli atti annullati dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1
supra, inficiava già e nello stesso modo gli atti impugnati nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1
supra, benché, in tale causa, il Tribunale abbia potuto svolgere il proprio controllo giurisdizionale solo sull’osservanza
delle garanzie procedurali e non abbia quindi avuto la possibilità di sanzionare tale illegittimità sostanziale (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punto 225).
16
Il Consiglio non ha contestato, nei suoi atti difensivi, tale interpretazione della portata del presente ricorso per risarcimento
danni.
17
Tuttavia, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del presunto danno cagionato dagli atti impugnati nella causa che
ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, il Tribunale ha rilevato d’ufficio la questione della sua ricevibilità.
Con misura di organizzazione del procedimento del 21 febbraio 2011 il Tribunale ha quindi invitato le parti a pronunciarsi
per iscritto sulla questione se l’autorità di cosa giudicata della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, non ostasse alla possibilità
per il ricorrente di chiedere nuovamente, in base agli artt. 235 CE e 288 CE, il risarcimento di un danno corrispondente a
quello per il quale la domanda di risarcimento, sulla stessa base, era già stata respinta da tale sentenza (punto 243).
18
Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2011, il ricorrente ha sostenuto
che l’autorità di cosa giudicata della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, non gli impediva di proporre un ricorso per risarcimento
danni quale quello formulato nei suoi atti processuali. Egli ha sostenuto in sostanza che i punti di fatto e di diritto sui
quali verteva tale ricorso non erano stati «effettivamente o necessariamente decisi» dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra.
Più specificamente, il Tribunale non avrebbe esaminato in tale sentenza i danni derivanti dal comportamento del Consiglio
successivo al 29 maggio 2006, e neanche i danni derivanti dall’«illegittimità sostanziale» dell’azione del Consiglio. Peraltro,
un rigetto del presente ricorso per risarcimento danni, basato sull’eccezione di cosa giudicata, arrecherebbe a suo avviso
pregiudizio al suo diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale, conformemente all’art. 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1).
19
Nelle loro osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l’8 e il 7 marzo 2011, il
Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] europea, dall’altro, hanno risposto affermativamente al
quesito posto dal Tribunale.
20
Si deve ricordare in proposito che il motivo di irricevibilità basato sull’autorità di cosa giudicata, secondo cui è irricevibile
un ricorso che vede opposte le stesse parti, verte sullo stesso oggetto ed è fondato sulla stessa causa di un ricorso già
deciso, è di ordine pubblico (v. sentenza del Tribunale 26 febbraio 2003 causa T‑164/01, Lucaccioni/[OSCURATO:PERSONA], RaccFP pag. I‑A‑67
e II‑367, punto 28, e giurisprudenza ivi citata) e quindi può ed anzi deve essere esaminato d’ufficio dal giudice. Da una
giurisprudenza ben consolidata risulta che l’autorità di cosa giudicata riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto
che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (v. sentenze della Corte
15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, causa C‑244/99 P, causa C‑245/99 P, causa C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99
P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 44, e 12 giugno 2008, causa C‑462/05,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4183, punto 23, e giurisprudenza ivi citata).
21
Nella fattispecie, da un raffronto tra i diversi danni di cui si chiedeva il risarcimento, in base alla responsabilità extracontrattuale
della Comunità, nell’ambito della causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra (v. punto 228 di tale sentenza),
e taluni dei danni di cui si chiede il risarcimento, sulla base di quella stessa responsabilità, nell’ambito della presente
causa (v. relazione d’udienza, punti 38, 41 e 49), risulta che questi coincidono parzialmente, ratione temporis, laddove si
riferiscono al periodo compreso tra l’ottobre 2002 e la data della pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra. Peraltro,
lo stesso ricorrente ha sostenuto, nei suoi atti processuali, che tutti i danni in questione erano stati cagionati dalla medesima
illegittimità sostanziale che aveva inficiato il comportamento del Consiglio (v. punto 15 supra).
22
Orbene, si deve rammentare che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, il Tribunale, pur non ritenendosi in grado di valutare
se ricorresse la condizione relativa all’illiceità del comportamento ascritto al Consiglio, e segnatamente se il Consiglio
fosse incorso in un errore manifesto di valutazione decidendo di congelare i capitali del ricorrente sulla base degli elementi
di cui disponeva ovvero se avesse violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I,
punto 1 supra, punto 242), ha ritenuto che la domanda di risarcimento danni dovesse essere comunque respinta, posto che né
l’effettività e la portata dei danni lamentati, come elencati al punto 228 della citata sentenza, né l’esistenza di un nesso
di causalità tra tali danni e gli illeciti sostanziali invocati a sostegno di tale domanda risultavano essere adeguatamente
dimostrate (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punti 243 e 251).
23
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tali considerazioni relative all’assenza di prova dell’effettività e della
portata dei danni lamentati nonché dell’esistenza di un nesso di causalità tra tali danni e le illegittimità sostanziali fatte
valere non possono essere qualificate come «incidentali» o «non necessarie» nell’ambito della valutazione del Tribunale. Peraltro,
il ricorrente ha torto nel sostenere che non avrebbe avuto il diritto di proporre impugnazione avverso il rigetto del suo
ricorso per risarcimento danni motivata da queste stesse considerazioni. Infine, il principio dell’autorità di cosa giudicata
rappresenta un principio generale comune agli ordinamenti degli Stati membri, la cui applicazione nella fattispecie non può
in alcun caso essere qualificata come contraria alle disposizioni dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
24
Ne consegue che, per il periodo che va dall’ottobre 2002 al giorno della pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra,
l’11 luglio 2007, l’autorità di cosa giudicata propria a tale sentenza osta alla possibilità per il ricorrente di chiedere
nuovamente, sulla base degli artt. 235 CE e 288 CE, il risarcimento di un danno corrispondente a quello la cui domanda di
risarcimento, sulla stessa base, è già stata respinta da tale sentenza (v., in tal senso, ordinanze della Corte 28 novembre
1996, causa C‑277/95 P, Lenz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6109, punti 52‑54, e 9 giugno 2010, causa C‑440/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-73, punti 52 e 53; sentenze del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑237/00, Reynolds/Parlamento, RaccFP
pag. I‑A‑385 e II‑1731, punto 193, e 15 ottobre 2008, cause riunite T‑457/04 e T‑223/05, Camar/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-215,
punto 79).
25
Il presente ricorso per risarcimento danni dev’essere pertanto dichiarato irricevibile laddove mira al risarcimento del presunto
danno cagionato dagli atti impugnati nella causa che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra.
Nel merito
Osservazioni preliminari sulle condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità e sulla
portata della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II
26
Il ricorrente ritiene che nella fattispecie ricorrano le tre condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale
della Comunità, previste agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE. A suo avviso, infatti, l’illegittimità che ha inficiato
gli atti impugnati nella fattispecie rappresenta una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata
a conferire diritti ai singoli ed essa gli ha cagionato in maniera sufficientemente diretta un danno grave, che egli distingue
in quattro categorie di danni, oltre agli interessi.
27
Il Consiglio osserva che nella fattispecie non ricorre alcuna delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità della
Comunità.
28
A tal proposito si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, in forza dell’art. 288, secondo comma, CE, il sorgere
della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito dei suoi organi presuppone che siano soddisfatte
varie condizioni, vale a dire l’illiceità del comportamento ascritto alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza
di un nesso di causalità fra il comportamento fatto valere e il danno lamentato (v. sentenza della Corte 9 settembre 2008,
cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6513, punto 106, e
giurisprudenza citata; sentenze del Tribunale 11 luglio 2007, causa T‑351/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2237,
punto 113, e [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punto 232).
29
Il carattere cumulativo di dette tre condizioni per il sorgere della responsabilità implica che, nel caso in cui una di esse
non sia soddisfatta, il ricorso per risarcimento danni deve essere respinto nel suo insieme senza che si renda necessario
esaminare le altre condizioni (sentenza della Corte 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4261,
punto 30; sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 28 supra, punto 120, e [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punto 233).
30
Nella fattispecie il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto se sia soddisfatta la condizione relativa all’illiceità
del comportamento del Consiglio.
31
In proposito occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’accertamento dell’illegittimità di un atto giuridico
– quale l’illegittimità degli atti impugnati nel caso di specie con riferimento all’art. 2, n. 3, del regolamento del Consiglio
27 dicembre 2001, n. 2580 (GU L 344, pag. 70, rettifica in GU 2007, L 164, pag. 36), e all’art. 1, n. 4, della posizione comune
del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344,
pag. 93) – non è sufficiente, per quanto tale illegittimità sia censurabile, a ritenere che sia soddisfatta la condizione
per far sorgere una responsabilità della Comunità per illiceità del comportamento censurato alle istituzioni [v., in tal senso,
sentenza della Corte 19 aprile 2007, causa C‑282/05 P, Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2941, punto 47, e sentenze
del Tribunale 6 marzo 2003, causa T‑56/00, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑577, punti 72‑75,
e 9 settembre 2008, causa T‑212/03, MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1967, punti 43 e 85].
32
Infatti, secondo la giurisprudenza, il ricorso per risarcimento è stato istituito come un rimedio autonomo, dotato di una
particolare funzione nell’ambito del sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale e subordinato, quanto al suo esercizio, a
condizioni attinenti al suo specifico oggetto (sentenza della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80‑200/80, 243/80,
245/80 e 247/80, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3211, punto 4; v., inoltre, in tal
senso, sentenza della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, [OSCURATO:PERSONA]Export/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 753, punto 32). Mentre
i ricorsi di annullamento e quelli per carenza sono diretti a sanzionare l’illegittimità di un atto giuridicamente vincolante
ovvero la sua mancata adozione, l’azione risarcitoria ha per oggetto la richiesta di risarcimento di un danno derivato da
un atto oppure da un comportamento illecito imputabile ad un’istituzione (sentenza del Tribunale 27 novembre 2007, cause riunite
T‑3/00 e T‑337/04, Pitsiorlas/Consiglio e BCE, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4779, punto 283). Pertanto, il ricorso per risarcimento non è
diretto a garantire il risarcimento del danno causato da qualsiasi comportamento illecito (sentenza del Tribunale 3 marzo
2010, causa T‑429/05, Artegodan/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-491, punto 51).
33
Perché sia riconosciuto che ricorre la responsabilità extracontrattuale della Comunità, la giurisprudenza richiede che venga
accertata una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica «preordinata a conferire diritti ai singoli»
[sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punto 42, e Holcim
(Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], punto 31 supra, punto 47; sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punto 234] ovvero, secondo una formulazione
più risalente, di una norma giuridica «che tutela i singoli» (sentenze della Corte 13 marzo 1992, causa C‑282/90, Vreugdenhil/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1937, punto 19, e 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑769,
punti 58 e 59), oppure di una norma giuridica «preordinata a tutelare i singoli» (sentenze del Tribunale 14 novembre 2002,
cause riunite T‑332/00 e T‑350/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4755, punto 222, e 25 febbraio 2003 causa T‑4/01,
Renco/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑171, punto 60). Il Tribunale considera tali tre espressioni come semplici varianti di un medesimo
concetto giuridico, che sarà espresso nel prosieguo di questa sentenza con la formula «preordinata a conferire diritti ai
singoli».
34
Tale presupposto di una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario ai sensi della sentenza Bergaderm
e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, è diretto, indipendentemente dalla natura dell’atto illecito in questione, ad evitare
che il rischio di dover risarcire i danni addotti dalle persone interessate ostacoli la capacità dell’istituzione interessata
di esercitare pienamente le sue funzioni nell’interesse generale, tanto nell’ambito della sua attività normativa o implicante
scelte di politica economica che nell’ambito della propria competenza amministrativa, senza per questo lasciare a carico dei
singoli l’onere delle conseguenze di violazioni flagranti e inescusabili (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 28 supra, punto 125; MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 31 supra, punto 42 e Artegodan/[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 55).
35
Il criterio decisivo per considerare tale condizione soddisfatta è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione
in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale [sentenze Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto
43, e Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], punto 31 supra, punto 47; sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punto 235]. Pertanto, il
criterio determinante per stabilire se si sia in presenza di una violazione di tal genere è il margine di discrezionalità
di cui disponeva l’istituzione in questione (v. sentenza della Corte 12 luglio 2005, causa C‑198/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/CEVA e
Pfizer, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6357, punto 66 e giurisprudenza ivi citata). Dai criteri elaborati dalla giurisprudenza deriva quindi
che, qualora l’istituzione interessata non disponga che di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non
addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l’esistenza
di una violazione sufficientemente qualificata (sentenze della Corte Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto
44; 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11355, punto 54, e 16 luglio 2009, causa C‑440/07 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6413, punto 160; sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T‑198/95,
causa T‑171/96, causa T‑230/97, causa T‑174/98 e T‑225/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1975,
punto 134).
36
Tuttavia, tale giurisprudenza non stabilisce alcun nesso automatico tra la mancanza di potere discrezionale dell’istituzione
interessata, per un verso, e la qualificazione dell’infrazione come violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario,
per altro verso (sentenza Artegodan/[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 59).
37
Infatti, la portata del potere discrezionale dell’istituzione interessata – quantunque presenti un carattere determinante
– non costituisce un criterio esclusivo. A tale proposito, la Corte ha costantemente ricordato che il regime che essa ha sviluppato
ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE tiene anche conto, segnatamente, della complessità delle situazioni da disciplinare
e delle difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi [sentenze della Corte Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], punto
33 supra, punto 40; [OSCURATO:PERSONA]/Camar e Tico, punto 35 supra, punto 52; [OSCURATO:PERSONA]/CEVA e Pfizer, punto 35 supra, punto 62;
Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], punto 31 supra, punto 50; e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 35 supra, punto 161; sentenza
del Tribunale MyTravel [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 31 supra, punto 38].
38
In particolare, in presenza di un potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] ridotto [sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa
T‑28/03, Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1357, punto 100], ovvero considerevolmente ridotto, se non addirittura
inesistente (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 35 supra, punto 166), la Corte ha confermato la fondatezza dell’esame,
effettuato dal Tribunale, della complessità delle situazioni da disciplinare allo scopo di valutare se l’addotta violazione
del diritto comunitario fosse sufficientemente qualificata [sentenza 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/[OSCURATO:PERSONA], punto
31 supra, punto 51, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 35 supra, punto 160].
39
Ne deriva che soltanto la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un’amministrazione
normalmente prudente e diligente consente il sorgere della responsabilità della Comunità (sentenza Artegodan/[OSCURATO:PERSONA],
punto 32 supra, punto 62).
40
Spetta pertanto al giudice dell’Unione, dopo aver stabilito, dapprima, se l’istituzione interessata disponesse di un margine
discrezionale, prendere in considerazione, in un secondo tempo, la complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà
di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’intenzionalità
o l’inescusabilità dell’errore commesso (v., in tal senso, sentenze del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 35 supra, punti 138 e 149, nonché 26 gennaio 2006, causa T‑364/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑79, punti 79
e 87; v. parimenti, per analogia, per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per violazione
del diritto comunitario, sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑424/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5123, punti 41‑43). In ogni
caso, una violazione del diritto comunitario è manifestamente qualificata quando si è protratta nonostante la pronuncia di
una sentenza che ha accertato l’inadempimento contestato, di una sentenza pregiudiziale o di una giurisprudenza consolidata,
dalle quali risulti l’illegittimità del comportamento in questione (v., per analogia, sentenza della Corte 13 marzo 2007,
causa C‑524/04, [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2107, punto 120, e giurisprudenza ivi citata).
41
Nella fattispecie il ricorrente invoca, per un verso, una violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, letto
in combinato disposto con l’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, e, per altro verso, una violazione dei suoi diritti
fondamentali, segnatamente il diritto al rispetto della sua vita privata e il diritto al rispetto dei suoi beni.
42
Il Consiglio afferma, per un verso, che l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e l’art. 1, n. 4, della posizione comune
2001/931 non rappresentano norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli e che, in ogni caso, la loro violazione non
è sufficientemente qualificata nelle circostanze del caso di specie. Esso sostiene per altro verso che la violazione dei diritti
fondamentali del ricorrente non risulta sufficientemente dimostrata.
43
Si deve osservare al riguardo che il motivo basato su una violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e dell’art. 1,
n. 4, della posizione comune 2001/931 è stato accolto dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra (punti 122 e 138).
Siffatta violazione deve pertanto essere data per acquisita, come ammesso dalle parti. Per contro, il Tribunale ha respinto
i motivi basati su una violazione dell’obbligo di motivazione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, punto 71) e su un errore
manifesto di valutazione dei fatti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, punti 89 e 122). Peraltro, il Tribunale non si è pronunciato,
nell’ambito della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, sui motivi basati su una violazione del principio di proporzionalità e
su una violazione dei principi generali del diritto comunitario e dei diritti fondamentali (sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra,
punti 123 e 138).
44
Si deve pertanto verificare anzitutto se, alla luce dei criteri giurisprudenziali sopra esposti, il Consiglio, non osservando
l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e l’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, abbia violato in modo sufficientemente
qualificato norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. Si deve quindi verificare se la lamentata violazione
dei diritti fondamentali del ricorrente risulti dimostrata e, in tal caso, se tale violazione sia sufficientemente qualificata.
Sul sorgere della responsabilità della Comunità in ragione di una violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001
e dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931
45
Alla luce dell’argomento del Consiglio, occorre verificare, anzitutto, se tali disposizioni siano effettivamente preordinate
a conferire diritti ai singoli, conformemente alla giurisprudenza costante citata al precedente punto 33, come sostenuto dal
ricorrente.
46
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza della Corte 18 gennaio 2007, causa C‑229/05 P,
PKK e KNK/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑439, punti 110 e 111), non fornisce alcuna indicazione rilevante per il caso di specie.
Tale sentenza riguardava un ricorso di annullamento e la Corte non si è in alcun modo espressa in ordine alla questione se
le disposizioni di cui trattavasi nella fattispecie fossero preordinate a conferire diritti e ai singoli.
47
Ciò posto, dalla giurisprudenza emerge che tale condizione è soddisfatta quando la norma giuridica violata, pur riferendosi
per sua natura ad interessi generali, garantisce anche la tutela degli interessi individuali delle persone interessate (v.,
in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66‑24/66, Kampffmeyer e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 288,
in particolare pag. 308; sentenze del Tribunale 10 aprile 2002, causa T‑209/00, Lamberts/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2203, punto 87,
e Artegodan/[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punto 72).
48
Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, che si riferisce segnatamente alla sentenza del Tribunale 23 ottobre 2008,
causa T‑256/07, [OSCURATO:PERSONA] of Iran/Consiglio, detta « [OSCURATO:PERSONA] I » ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3019), le disposizioni
qui in esame non mirano a delimitare i rispettivi ambiti di competenza della Comunità e degli Stati membri, nell’ambito del
meccanismo di cooperazione a due livelli previsto dalla procedura di congelamento dei capitali introdotta dalla posizione
comune 2001/931, stabilendo quali decisioni nazionali possano dar luogo all’adozione di una misura comunitaria (v., in proposito,
sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, cit., punto 133).
49
Infatti, nel sistema introdotto dal regolamento n. 2580/2001, che mira ad attuare, a livello comunitario, le misure restrittive
specifiche nei confronti di talune persone e di entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo descritte nella posizione
comune 2001/931, l’art. 2, n. 3, del citato regolamento, letto in combinato disposto con l’art. 1, n. 4, della medesima posizione
comune, enuncia piuttosto le condizioni giuridiche in cui siffatte misure possono essere assunte dalla Comunità, la cui competenza
in proposito è considerata acquisita (sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, punti 91 e segg.). Non si tratta pertanto di semplici
norme attributive di competenza o relative al fondamento giuridico, quali quelle su cui vertevano le cause invocate dal Consiglio
o la causa che ha dato origine alla sentenza Artegodan/[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra. La giurisprudenza scaturita da tali cause
non è pertanto rilevante nella fattispecie.
50
Deve peraltro rilevarsi, come fa il ricorrente, che tali misure restrittive, consistenti nel congelamento di tutti i beni
degli interessati, rappresentano con ogni evidenza un’ingerenza delle pubbliche autorità nell’esercizio dei diritti fondamentali
delle persone che vi sono assoggettate. Benché la questione della legittimità, nella fattispecie, di tale ingerenza sia una
questione distinta, che dovrà eventualmente essere analizzata nell’ambito dell’esame della presunta violazione di tali diritti,
il fatto stesso che un’ingerenza siffatta sia ammissibile solo a talune condizioni, determinate dagli atti relativi alla tutela
dei diritti fondamentali [si veda, ad esempio, l’art. 8, n. 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), per quanto riguarda il diritto
al rispetto della vita privata], comporta talune conseguenze per lo status delle norme che attuano tali condizioni.
51
In tal senso, benché il regolamento n. 2580/2001, considerato congiuntamente alla posizione comune 2001/931, miri essenzialmente
a consentire al Consiglio di imporre talune restrizioni ai diritti dei singoli, nell’ambito e in nome della lotta contro il
terrorismo internazionale, le disposizioni di tale regolamento e di tale posizione comune che enunciano, in termini tassativi,
le condizioni nelle quali sono consentite siffatte restrizioni, quali quelle di cui all’art. 2, n. 3, del citato regolamento,
letto in combinato disposto con l’art. 1, n. 4, della medesima posizione comune, mirano essenzialmente, a contrario, a tutelare
gli interessi individuali dei singoli interessati, limitando le ipotesi di applicazione, la portata o l’intensità delle misure
restrittive cui questi ultimi possono essere sottoposti.
52
Simili disposizioni garantiscono in tal modo la tutela degli interessi individuali delle persone eventualmente coinvolte e
sono pertanto da considerarsi come norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli, ai sensi della giurisprudenza
costante citata al precedente punto 33. Qualora non ricorrano le condizioni sostanziali enunciate dall’art. 2, n. 3, di tale
regolamento, lette in combinato disposto con l’art. 1, n. 4, di tale posizione comune, il singolo interessato ha infatti il
diritto di non vedersi applicare le misure in questione. Un tale diritto implica necessariamente che il singolo cui siano
applicate misure restrittive in condizioni non previste dalle disposizioni in questione possa chiedere il risarcimento delle
conseguenze pregiudizievoli delle misure stesse, quando la loro applicazione si riveli fondata su una violazione sufficientemente
qualificata delle norme sostanziali applicate dal Consiglio (v., per analogia, la sentenza MyTravel/[OSCURATO:PERSONA], punto 31
supra, punto 48).
53
In secondo luogo, per quanto attiene alla condizione relativa alla violazione sufficientemente qualificata di tali norme,
occorre anzitutto stabilire la portata del potere discrezionale di cui disponeva il Consiglio nella specie.
54
Occorre rilevare in proposito che il Consiglio, pur disponendo di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da
prendere in considerazione per adottare sanzioni economiche e finanziarie sulla base degli artt. 60 CE, 301 CE e 308 CE, conformemente
ad una posizione comune adottata in base alla politica estera e di sicurezza comune, in particolare per quanto concerne le
considerazioni di opportunità sulle quali si fondano siffatte decisioni (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, punto 97, e
giurisprudenza ivi citata), è però vincolato dalle condizioni giuridiche di applicazione di una misura di congelamento dei
capitali ad una persona, ad un gruppo o ad un’entità, come determinate dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, letto
in combinato disposto con l’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931 (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, punto 92,
e giurisprudenza ivi citata).
55
Ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, il Consiglio, all’unanimità, redige, rivede e modifica l’elenco
delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica detto regolamento, conformemente alle disposizioni dell’art. 1,
nn. 4‑6, della posizione comune 2001/931. L’elenco di cui trattasi deve quindi essere redatto, conformemente alle disposizioni
dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui
risulti che un’autorità competente ha preso una decisione nei confronti delle persone, dei gruppi e delle entità menzionati,
sia che si tratti dell’avvio di indagini o di azioni penali per un atto di terrorismo, il tentativo di commetterlo, la partecipazione
o l’agevolazione di un tale atto, basate su prove o indizi seri e credibili, sia che si tratti di una condanna per tali fatti.
Si intende per «autorità competente» un’autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno alcuna competenza
in materia, un’autorità competente equivalente in tale settore. Inoltre, i nomi delle persone e delle entità riportate nell’elenco
devono formare oggetto di un riesame a intervalli regolari, almeno una volta ogni sei mesi, per garantire che il loro mantenimento
nell’elenco rimanga giustificato, conformemente alle disposizioni dell’art. 1, n. 6, della posizione comune 2001/931.
56
Al punto 93 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, il Tribunale ha rammentato di aver dedotto da tali disposizioni, in precedenti
sentenze, che la verifica dell’esistenza di una decisione di un’autorità nazionale rispondente alla definizione di cui all’art. 1,
n. 4, della posizione comune 2001/931 risulta essere una condizione preliminare essenziale ai fini dell’adozione, da parte
del Consiglio, della decisione iniziale di congelamento dei capitali, mentre la verifica delle conseguenze riservate a tale
decisione a livello nazionale appare indispensabile nell’ambito dell’adozione di una successiva decisione di congelamento
dei capitali.
57
Da tale giurisprudenza ben consolidata del Tribunale risulta che il Consiglio non dispone di alcun margine discrezionale nel
valutare se ricorrano, in un caso specifico, gli elementi di fatto e di diritto idonei a condizionare l’applicazione di una
misura di congelamento dei capitali ad una persona, ad un gruppo o ad un’entità, quali definiti dall’art. 2, n. 3, del regolamento
n. 2580/2001, letto in combinato disposto con l’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931. Ciò vale in modo particolare
per quanto riguarda la verifica dell’esistenza di informazioni precise o di elementi del fascicolo che dimostrino l’adozione
nei confronti dell’interessato di una decisione da parte di un’autorità nazionale che soddisfi la definizione di cui all’art. 1,
n. 4, della posizione comune 2001/931 e, successivamente, per quanto riguarda la verifica del seguito dato a tale decisione
a livello nazionale (v., a tal proposito, sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, punto 96, e giurisprudenza ivi citata relativa
alle cause vertenti sul congelamento dei capitali dell’Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/[OSCURATO:PERSONA]
of Iran).
58
Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tale circostanza non basta da sola a ritenere che la violazione
di dette disposizioni sia sufficientemente qualificata, nella fattispecie, per far sorgere la responsabilità della Comunità.
Infatti, come già ricordato (v. supra, punti 37‑39), spetta al giudice prendere altresì in considerazione, in particolare,
la complessità in diritto e in fatto della situazione da disciplinare, nonché le difficoltà di applicazione o di interpretazione
dei testi.
59
Nella fattispecie deve inoltre rilevarsi che le misure restrittive previste dal regolamento n. 2580/2001 e dalla posizione
comune 2001/931 mirano all’attuazione, a livello comunitario, della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
28 settembre 2001, 1373 (2001), che stabilisce strategie dirette alla lotta con tutti i mezzi contro il terrorismo e, in particolare,
contro il suo finanziamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punti 4‑12).
60
Come già stabilito dalla Corte nell’ambito di un altro regime comunitario di misure restrittive di natura economica, anch’esso
attuativo delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza sulla base del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
la lotta con tutti i mezzi, conformemente a tale Carta, contro le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali derivanti
dagli atti terroristici rappresenta un obiettivo di interesse generale fondamentale per la comunità internazionale, che giustifica
in linea di principio l’adozione di misure restrittive quali quelle di cui trattasi nella fattispecie nei confronti di talune
persone (sentenza della Corte 3 settembre 2008, cause riunite C‑402/05 P e C‑415/05 P, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6351; in prosieguo: la «sentenza Kadi della Corte», punti 361‑363). La fondamentale importanza
di tale obiettivo di interesse generale e i vincoli specifici che il suo perseguimento «con tutti i mezzi» impone alle istituzioni
dell’Unione interessate, su pressante richiesta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono anch’essi fattori da
prendere in considerazione, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 34.
61
Nella fattispecie, spetta quindi al Tribunale esaminare la complessità in diritto e in fatto della situazione da disciplinare,
nel caso specifico del ricorrente, nonché le difficoltà di applicazione o di interpretazione delle disposizioni rilevanti
del regolamento n. 2580/2001 e della posizione comune 2001/931, tenendo conto, in particolare, dell’importanza degli obiettivi
di interesse generale perseguiti, al fine di accertare se l’errore di diritto commesso dal Consiglio costituisca un’irregolarità
che un’amministrazione normalmente prudente e diligente non avrebbe commesso in una situazione analoga (v. supra, punto 39).
62
In tale contesto, benché la violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001, letto in combinato disposto con l’art. 1,
n. 4, della posizione comune 2001/931, sia chiaramente dimostrata (sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, punto 113), vanno considerate
le particolari difficoltà di interpretazione e applicazione, nel caso di specie, di tali disposizioni. A tal proposito il
Tribunale ritiene che le difficoltà legate all’interpretazione letterale e sistematica delle condizioni di adozione di una
misura di congelamento dei capitali, enunciate da tali disposizioni, alla luce del complesso del sistema comunitario di congelamento
dei capitali e considerati gli obiettivi di interesse generale perseguiti, potessero ragionevolmente spiegare, in mancanza
di precedenti giurisprudenziali consolidati in materia, l’errore di diritto commesso dal Consiglio nell’applicare tali disposizioni,
basandosi erroneamente sulla sentenza del Raad van State (Consiglio di Stato dei [OSCURATO:PERSONA]) 21 febbraio 1995 (in prosieguo:
la «sentenza del Raad van State») e sulla decisione dell’Arrondissementsrechtbank te ’s‑Gravenhage (Tribunale del circondario
dell’Aja; in prosieguo: la «Rechtbank»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (settore diritto amministrativo,
sezione per l’applicazione uniforme del diritto, cause relative agli stranieri) 11 settembre 1997 (in prosieguo: la «decisione
della Rechtbank»).
63
Si deve necessariamente rilevare, anzitutto, che la lettera stessa di tali disposizioni appare particolarmente confusa. In
tal senso, secondo il tenore letterale dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, si intende per «autorità competente»
un’«autorità giudiziaria ovvero, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui al presente paragrafo,
un’equivalente autorità competente nel settore». Non è fornita alcuna definizione di ciò che può considerarsi un’«equivalente
autorità competente» ad un’autorità giudiziaria competente nel «settore di cui [a tale] paragrafo», vale a dire quello delle
decisioni, segnatamente, d’apertura di indagini o di azioni penali per attività terroristica. È peraltro arduo immaginare
che le autorità giudiziarie di un qualsivoglia Stato membro dell’Unione, costituito quale Stato di diritto e membro di un’Unione
di diritto, non abbiano alcuna «competenza» in tale settore. Del pari, a titolo di corollario, né la nozione di «apertura
di indagini o di azioni penali» per atti terroristici, come neppure quella di decisione di «condanna per tali fatti» risultano
essere agevolmente comprensibili. Peraltro, non si specifica se l’interpretazione di tali disposizioni debba essere effettuata
facendo riferimento e rinvio al diritto nazionale o se esse abbiano un contenuto autonomo nel diritto dell’Unione, che solo
il giudice dell’Unione potrà allora individuare. In entrambi i casi, non è scontato che le varie versioni linguistiche di
tali disposizioni descrivano la medesima realtà nazionale soggiacente. In tal senso, in talune versioni linguistiche i termini
impiegati possono essere quelli propri del diritto penale in senso stretto, mentre in altre versioni linguistiche la loro
interpretazione può oltrepassare il contesto strettamente penale.
64
Si deve rilevare, peraltro, che nella fattispecie non si invoca la responsabilità del Consiglio quale autorità legislativa,
autrice delle disposizioni in questione, bensì quale autorità amministrativa, responsabile della loro attuazione.
65
Orbene, le succitate difficoltà di interpretazione delle disposizioni di cui trattasi hanno necessariamente comportato difficoltà
rilevanti nella loro attuazione, il che è attestato dall’abbondante giurisprudenza del Tribunale relativa a tale specifico
contenzioso [v., oltre alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] I e [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, sentenze del Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑228/02,
Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, detta «OMPI» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4665); 11 luglio 2007, causa T‑327/03,
Al-Aqsa/Consiglio, detta «Al-Aqsa I» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-79); [OSCURATO:PERSONA] I, punto 48 supra; 4 dicembre 2008, causa T‑284/08, [OSCURATO:PERSONA] of Iran/Consiglio, detta «[OSCURATO:PERSONA]» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3487, attualmente impugnata nella causa C‑27/09 P);
2 settembre 2009, cause riunite T‑37/07 e T‑323/07, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-131); 9 settembre 2010, causa T‑348/07,
Al-Aqsa/Consiglio, detta «Al-Aqsa II» ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4575), e 7 dicembre 2010, causa T‑49/07, Fahas/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-5555)].
È quindi solamente attraverso l’esame di una decina di cause, ripartito in vari anni, che il Tribunale ha progressivamente
elaborato un quadro razionale e coerente di interpretazione delle disposizioni in questione. Tale processo di elaborazione
graduale della giurisprudenza è percettibile, in particolare, ai punti 91 e seguenti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra,
che effettuano la sintesi delle precedenti sentenze in materia.
66
Più specificamente, deve rilevarsi anzitutto che nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, il Tribunale non ha fornito alcuna
indicazione quanto alla questione se la sentenza del Raad van State e la decisione della Rechtbank potessero essere considerate
come decisioni assunte da un’autorità nazionale competente, ai sensi dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e dell’art. 1,
n. 4, della posizione comune 2001/931 (v., in proposito, sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punto 242). Tale sentenza non ha
quindi potuto fungere da precedente al Consiglio, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 40, nel processo
d’adozione degli atti impugnati nella fattispecie.
67
Nella presente fattispecie, al contrario, il Tribunale si è lungamente dedicato all’esame del contenuto, della portata e del
contesto delle decisioni delle autorità nazionali sulle quali si basavano gli atti impugnati, vale a dire la sentenza del
Raad van State e la decisione della Rechtbank, ai punti 46‑70 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, e ai punti 88, 90 e 100‑106
della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, cui viene qui fatto rinvio.
68
Quanto alla qualificazione di tali decisioni nazionali con riferimento all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e dell’art. 1,
n. 4, della posizione comune 2001/931, effettuata ai punti 107 e seguenti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, deve rilevarsi
che, al punto 111 della medesima sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, il Tribunale ha enunciato, per la prima volta, taluni criteri generali
interpretativi e applicativi di tali disposizioni. Il Tribunale ha in tal senso «rit[enuto]» che, sia in considerazione del
dettato, del contesto e delle finalità delle disposizioni di cui trattasi nella fattispecie, sia in considerazione del ruolo
preminente svolto dalle autorità nazionali nel procedimento di congelamento dei capitali previsto dall’art. 2, n. 3, del regolamento
n. 2580/2001, una decisione di «apertura di indagini o di azioni penali», per poter essere validamente invocata dal Consiglio,
deve iscriversi nell’ambito di un procedimento nazionale avente ad oggetto direttamente e principalmente l’applicazione di
una misura di tipo preventivo o repressivo all’interessato, a titolo della lotta al terrorismo e in ragione della sua implicazione
nello stesso. Il Tribunale ha precisato che non soddisfa tale requisito la decisione di un’autorità giudiziaria nazionale
che si pronunci solamente a titolo accessorio e incidentale sulla possibile implicazione dell’interessato in un’attività siffatta,
nell’ambito di una contestazione avente ad oggetto, ad esempio, diritti e obblighi di carattere civile.
69
Nella fattispecie, al punto 113 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, il Tribunale ha dedotto dal criterio di interpretazione
restrittiva da esso appena sviluppato che i procedimenti in questione a carico del ricorrente dinanzi al Raad van State e
alla Rechtbank non avevano assolutamente avuto ad oggetto la repressione della sua eventuale partecipazione ad atti terroristici,
ma riguardavano esclusivamente il controllo della legittimità della decisione del Segretario di Stato olandese per la Giustizia
che aveva rifiutato di riconoscergli lo status di rifugiato e di concedergli un permesso di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA].
70
Tuttavia, il Tribunale ha altresì ammesso, al punto 114 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, che il Raad van State e la
Rechtbank avevano avuto conoscenza, in occasione di tali procedimenti, del fascicolo del servizio della sicurezza interna
dei [OSCURATO:PERSONA] (BVD) relativo alla presunta implicazione del ricorrente in talune attività terroristiche nelle Filippine,
benché non avessero tuttavia deciso di avviare alcuna indagine in ordine a tali fatti, né, tanto meno, avessero deciso di
avviare azioni penali nei confronti del ricorrente.
71
Si deve peraltro sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il rifiuto del Segretario di Stato per
la Giustizia di riconoscergli lo status di rifugiato e di concedergli un permesso di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA], essenzialmente
motivato dal fatto che egli aveva diretto o aveva tentato di dirigere, a partire dal [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (NPA),
ramo militare del Partito comunista filippino (CPP) responsabile di un gran numero di atti terroristici nelle Filippine, è
stato sostanzialmente approvato dalla Rechtbank, a seguito della sentenza del Raad van State e dopo che tale giudice ha acquisito
conoscenza del fascicolo del BVD (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, punti 63, 66 e 68‑70). Il Consiglio non ha pertanto
commesso alcun errore di valutazione nel riferirsi a tali circostanze fattuali, né ha violato i limiti imposti al suo potere
discrezionale.
72
Va infine rammentato che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra (punti 88, 89 e 122), il Tribunale ha respinto il motivo
del ricorrente basato su un errore manifesto di valutazione dei fatti. In particolare, esso ha rilevato che le allegazioni
fattuali contenute nelle esposizioni dei motivi allegate agli atti impugnati risultavano debitamente confortate dagli elementi
del fascicolo sottopostigli e, in particolare, dalle constatazioni fattuali sovranamente operate dal Raad van State e riprese
dalla Rechtbank. Orbene, tali allegazioni fattuali riguardano l’implicazione del ricorrente in atti terroristici compiuti
nelle Filippine, in ragione del suo ruolo direttivo nel CPP e nella NPA, nonché i contatti da lui avuti con dirigenti di altre
associazioni terroristiche (v., a tal proposito, punti 46‑70 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 1 supra, riprodotti altresì al
punto 106 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra).
73
Deve pertanto rilevarsi che, con riferimento in primo luogo alla complessità delle valutazioni giuridiche e fattuali richieste
per disciplinare il caso di specie, in secondo luogo alle difficoltà interpretative e applicative dell’art. 2, n. 3, del regolamento
n. 2580/2001, letto in combinato disposto con l’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, nelle circostanze di specie
e in assenza di consolidati precedenti giurisprudenziali prima della pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, e,
in terzo luogo, alla fondamentale importanza degli obiettivi di interesse generale connessi alla lotta contro il terrorismo
internazionale perseguiti da tale regolamento, la violazione da parte del Consiglio delle citate disposizioni, benché chiaramente
dimostrata, si spiega con i vincoli e le responsabilità particolari che gravavano su tale istituzione e costituisce un’irregolarità
che un’amministrazione normalmente prudente e diligente avrebbe potuto commettere in una situazione analoga.
74
Il Tribunale reputa, di conseguenza, che nella fattispecie la violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 e
dell’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931, benché chiaramente dimostrata, non possa essere ritenuta una violazione
sufficientemente qualificata del diritto comunitario tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità
nei confronti del ricorrente.
Sul sorgere della responsabilità della Comunità in ragione della presunta violazione dei diritti fondamentali del ricorrente
75
Risulta pacifico, nella specie, che i diritti fondamentali di cui il ricorrente lamenta la violazione rappresentano norme
giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. La loro violazione, se dimostrata, sarebbe pertanto idonea a far sorgere
la responsabilità extracontrattuale della Comunità qualora fosse sufficientemente qualificata.
76
A tal proposito il ricorrente non eccepisce l’illegittimità in quanto tale, con riferimento ai diritti fondamentali, del regime
generale di congelamento dei capitali attuato dal regolamento n. 2580/2001, bensì solo l’erronea applicazione di tale regolamento
nelle specifiche circostanze del caso di specie, che avrebbe condotto a tale violazione.
77
Del resto, la conformità in linea di principio di un regime siffatto o di regimi analoghi derivanti dall’attuazione di altre
risoluzioni del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con i diritti fondamentali degli interessati è chiaramente stabilita
dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (v., per quanto riguarda il diritto di proprietà, sentenza Kadi della Corte,
punto 60 supra, punti 361‑366, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2009, cause riunite T‑246/08 e T‑332/08, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2629, punti 111 e 112; per quanto riguarda il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sentenza del
Tribunale 12 luglio 2006 causa T‑253/02, Ayadi/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2139, punto 126, non cassata dalla Corte su impugnazione;
per quanto riguarda l’osservanza della presunzione d’innocenza, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 65 supra, punto 40, e
Fahas/Consiglio, punto 65 supra, punti 64‑68).
78
Non è pertanto l’imposizione delle misure restrittive previste dal regolamento n. 2580/2001, in quanto tale, a costituire
una violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, bensì la mera circostanza che tali misure gli sono state applicate,
mediante gli atti impugnati, in condizioni non conformi a quelle previste, proprio per limitare le possibilità di ingerenza
delle autorità pubbliche nell’esercizio di tali diritti (v. punti 50 e 51 supra), dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001,
letto in combinato disposto con l’art. 1, n. 4, della posizione comune 2001/931.
79
Orbene, è già stato stabilito sopra che tale non conformità degli atti impugnati rispetto alle condizioni previste dall’art. 2,
n. 3, del regolamento n. 2580/2001, certamente costitutiva di un illecito, non può tuttavia essere ritenuta una violazione
sufficientemente qualificata del diritto comunitario, tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità
nei confronti del ricorrente.
80
Poiché la presunta violazione dei diritti fondamentali del ricorrente è inscindibile da tale illecito e si fonda esclusivamente
su di esso, si deve quindi concludere che neppure essa è sufficientemente qualificata per essere idonea, nelle circostanze
specifiche della fattispecie, a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (v., per analogia, sentenza
Artegodan/[OSCURATO:PERSONA], punto 32 supra, punti 131, 132 e 136).
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In proposito deve aggiungersi che né la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né la CEDU, che garantiscono il
diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, ostano al fatto che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della
Comunità sia subordinato, in circostanze come quelle della fattispecie, al riconoscimento di una violazione sufficientemente
qualificata dei diritti fondamentali invocati dal ricorrente. Per quanto riguarda, più specificamente, i diritti garantiti
dal protocollo n. 1 della CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha peraltro tenuto conto delle «varie limitazioni derivanti
dagli elementi da dimostrarsi nell’ambito dell’azione» di responsabilità extracontrattuale della Comunità, che comprendono,
secondo una costante giurisprudenza, la condizione relativa all’esistenza di una violazione siffatta, per giungere alla conclusione
che il diritto comunitario offre una tutela dei diritti fondamentali equivalente a quella garantita dal sistema della CEDU
(v. Corte eur. D.U., sentenza [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] Şirketi c. [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2005,
Recueil des arrêts et décisions,
2005‑VI, §§ 88, 163 e 165).
82
Dal complesso delle considerazioni suesposte consegue che la condizione per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale
della Comunità connessa all’illiceità del comportamento ascritto al Consiglio non è soddisfatta nel caso di specie.
83
Pertanto il ricorso deve essere respinto, senza che occorra procedere all’esame delle altre condizioni cui è subordinata la
responsabilità extracontrattuale della Comunità.
Sulle spese
84
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone
fine alla causa. Conformemente a tale disposizione, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 1 supra, le spese sono state riservate.
85
A norma dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle
parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per motivi eccezionali. L’art. 87,
n. 4, di tale regolamento dispone peraltro che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie
spese.
86
Nella fattispecie, il Consiglio è risultato soccombente sui capi delle conclusioni d’annullamento, ma il ricorrente è risultato
soccombente sui capi delle conclusioni di risarcimento danni. Poiché le domande d’annullamento e di risarcimento danni sono
state trattate separatamente nel corso dell’intero procedimento, si applicheranno correttamente le disposizioni succitate
decidendo che il Consiglio sopporterà tutte le spese delle parti principali afferenti al ricorso d’annullamento, mentre il
ricorrente sopporterà tutte le spese delle parti principali afferenti al ricorso per risarcimento danni. Va inoltre stabilito
che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso per risarcimento danni è respinto.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, per quanto riguarda le spese afferenti al ricorso d’annullamento, le proprie
spese nonché quelle del sig. [OSCURATO:PERSONA].
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, per quanto riguarda le spese afferenti al ricorso per risarcimento danni, le proprie spese nonché
quelle del Consiglio.
4)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e la [OSCURATO:PERSONA] europea sopporteranno le proprie
spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Così deciso e pronunciato in pubblica udienza a Lussemburgo il 23 novembre 2011.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.