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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 42106/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdatoLse--d11é parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi cod. proc. ;Don.

Esaminati i ricorsi proposti dagli imputati, i quali Si lamentano:

1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.

Violazione degli artt. 62 n. 4, 114, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen. (così [OSCURATO:PERSONA]). 1..

Mancata assoluzione degli imputati;

2. Eccessivita della pena (così Coli° [OSCURATO:PERSONA] e CCHO Antonio).

Considerato che„ in base a consolidato orientamento di questa Corte «In terna di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 27002 del 10/04/7019, Mariniello r- Rv, 276107 - 01) Considerato che tutti i motivi proposti non rientrano ncil nurnerus COUSUS delle doglianze per le quali è ammesso il circoso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro quattromila ciascune) :n favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdatoLse--d11é parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi cod. proc. ;Don. Esaminati i ricorsi proposti dagli imputati, i quali Si lamentano: 1. Erronea qualificazione giuridica del fatto e mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2. Violazione degli artt. 62 n. 4, 114, 625 n. 2, 5 e 7 cod. pen. (così [OSCURATO:PERSONA]). 1.. Mancata assoluzione degli imputati; 2. Eccessivita della pena (così Coli° [OSCURATO:PERSONA] e CCHO Antonio). Considerato che„ in base a consolidato orientamento di questa Corte «In terna di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia dei giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (così, ex multis, Sez. 2, n. 27002 del 10/04/7019, Mariniello r- Rv, 276107 - 01) Considerato che tutti i motivi proposti non rientrano ncil nurnerus COUSUS delle doglianze per le quali è ammesso il circoso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro quattromila ciascune) :n favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il
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