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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 04891/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18613/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimate- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3047/2024 depositata in data 2/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate; Numero registro generale 18613/2024 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 4891/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18613/2024 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 4891/2026 Data pubblicazione 04/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18613/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimate- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3047/2024 depositata in data 2/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. senza statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate; Numero registro generale 18613/2024 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 4891/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 3/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18613/2024 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 4891/2026 Data pubblicazione 04/03/2026
Decreto Cassazione n. 04891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris