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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07949/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto 1) e l'annullamento con rinvio per quanto attiene la valutazione e sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. di cui al punto 2) del ricorso; lette le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16/03/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 05/05/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti in rubrica. -

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Cirelli deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Mancanza di motivazione e violazione di norme con precipuo riferimento alla contestata estorsione, ovvero sull'inidoneità della minaccia contestata ad avere una concreta efficacia coercitiva; la Corte di appello non ha speso alcuna argomentazione quanto alle doglianze proposte su questo tema; il Tribunale ha ritenuto rilevanti le testimonianze di Scarano e Riccardi; la testimonianza di Scarano è stata interpretata erroneamente, perché di fatto Riccardi acconsentiva al prelievo del ferro; il Tribunale ha quindi seguito un iter logico deduttivo non condivisibile; solo nell'ambito della telefonata si apprende della reazione veemente del ricorrente quanto alla circostanza di chi dovesse prendere il ferro (lui o suo fratello); quello _ che il Tribunale non ha compreso è che le espressioni minacciose non era rivolte al Riccardi, ma al fratello che voleva prendersi dal cantiere il ferro che spettava a lui.

2.2. Violazione di legge ovvero omessa valutazione della condotta estorsiva come fatto di lieve offensività ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023; la difesa ha richiesto che venga rivisto il trattamento sanzionatorio richiamando la sentenza della Corte costituzionale, in considerazione della esiguità del danno patrimonaile e del profitto, oltre che della scarsa incidenza della minaccia.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In via preliminare si deve rilevare come il ricorso sia stato proposto da difensore non munito di procura adeguata per proporre ricorso per cassazione.

Difatti, dalla lettura della procura speciale allegata al ricorso per cassazione, inoltrato a mezzo pec in data 28/06/2023 all'indirizzo Deposito attipenali3.ca .Milano, emerge come la stessa sia stata conferita per lo svolgimento di diverse attività processuali e procedimentali, ma non per la proposizione di ricorso per cassazione, in assenza _ di qualsiasi riferimento alla possibilità di impugnare, nello specifico, la sentenza oggetto di doglianza in questa sede.

3.2. Il ricorso è, inoltre, inammissibile in relazione ai motivi proposti.

In particolare, occorre considerare come di fatto i due motivi proposti non siano consentiti, in quanto pur evocando, tra l'altro in modo del tutto generico ed aspecifico, violazioni di legge e vizi della motivazione si risolvono in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla imputazione contestata in tema di estorsione, descrivendone carattere, portata e offensività, in modo logico ed argomentato, con argomentazioni del tutto prive di aporie che non si prestano a censure in questa sede (pag. 88 e seg. con particolare riferimento alla condivisa ricostruzione del contesto ambientale e delle complesse relazioni interpersonali ed alle comunicazioni intercorse tra gli imputati, tenuto conto dell'univoco esito della istruttoria dibattimentale ed in considerazione della successiva apprensione e commercializzazione autonoma del materiale ferroso da parte del ricorrente, infine con specifico riferimento alla particolare portata della minaccia dallo stesso pronunciata).

Con tale motivazione, tra l'altro in presenza di una valutazione conforme a quella del giudice di primo grado, il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare la propria difesa, disattesa ampiamente dalla Corte di appello, anche quanto alla gravità del fatto e dunque all'evidenza nell'impossibilità di ritenere la condotta di lieve portata ai sensi dell'evocata pronuncia della Corte costituzionale.

4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi euro 2000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto 1) e l'annullamento con rinvio per quanto attiene la valutazione e sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 629, comma secondo, cod. pen. di cui al punto 2) del ricorso; lette le conclusioni della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16/03/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 05/05/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti in rubrica. - 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, Cirelli deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancanza di motivazione e violazione di norme con precipuo riferimento alla contestata estorsione, ovvero sull'inidoneità della minaccia contestata ad avere una concreta efficacia coercitiva; la Corte di appello non ha speso alcuna argomentazione quanto alle doglianze proposte su questo tema; il Tribunale ha ritenuto rilevanti le testimonianze di Scarano e Riccardi; la testimonianza di Scarano è stata interpretata erroneamente, perché di fatto Riccardi acconsentiva al prelievo del ferro; il Tribunale ha quindi seguito un iter logico deduttivo non condivisibile; solo nell'ambito della telefonata si apprende della reazione veemente del ricorrente quanto alla circostanza di chi dovesse prendere il ferro (lui o suo fratello); quello _ che il Tribunale non ha compreso è che le espressioni minacciose non era rivolte al Riccardi, ma al fratello che voleva prendersi dal cantiere il ferro che spettava a lui. 2.2. Violazione di legge ovvero omessa valutazione della condotta estorsiva come fatto di lieve offensività ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023; la difesa ha richiesto che venga rivisto il trattamento sanzionatorio richiamando la sentenza della Corte costituzionale, in considerazione della esiguità del danno patrimonaile e del profitto, oltre che della scarsa incidenza della minaccia. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In via preliminare si deve rilevare come il ricorso sia stato proposto da difensore non munito di procura adeguata per proporre ricorso per cassazione. Difatti, dalla lettura della procura speciale allegata al ricorso per cassazione, inoltrato a mezzo pec in data 28/06/2023 all'indirizzo Deposito attipenali3.ca .Milano, emerge come la stessa sia stata conferita per lo svolgimento di diverse attività processuali e procedimentali, ma non per la proposizione di ricorso per cassazione, in assenza _ di qualsiasi riferimento alla possibilità di impugnare, nello specifico, la sentenza oggetto di doglianza in questa sede. 3.2. Il ricorso è, inoltre, inammissibile in relazione ai motivi proposti. In particolare, occorre considerare come di fatto i due motivi proposti non siano consentiti, in quanto pur evocando, tra l'altro in modo del tutto generico ed aspecifico, violazioni di legge e vizi della motivazione si risolvono in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha ampiamente motivato in ordine alla imputazione contestata in tema di estorsione, descrivendone carattere, portata e offensività, in modo logico ed argomentato, con argomentazioni del tutto prive di aporie che non si prestano a censure in questa sede (pag. 88 e seg. con particolare riferimento alla condivisa ricostruzione del contesto ambientale e delle complesse relazioni interpersonali ed alle comunicazioni intercorse tra gli imputati, tenuto conto dell'univoco esito della istruttoria dibattimentale ed in considerazione della successiva apprensione e commercializzazione autonoma del materiale ferroso da parte del ricorrente, infine con specifico riferimento alla particolare portata della minaccia dallo stesso pronunciata). Con tale motivazione, tra l'altro in presenza di una valutazione conforme a quella del giudice di primo grado, il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare la propria difesa, disattesa ampiamente dalla Corte di appello, anche quanto alla gravità del fatto e dunque all'evidenza nell'impossibilità di ritenere la condotta di lieve portata ai sensi dell'evocata pronuncia della Corte costituzionale. 4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, che liquida in complessivi euro 2000,
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