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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 32625/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi - trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Letta la requisitoria in data 13 maggio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni scritte comunicate via pec in data 24 maggio 2022 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 344 del 2021 - emessa ad esito della camera di consiglio svoltasi addì 29 marzo 2021 ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla I.n. 176 del 2020 e depositata il 17 maggio 2021 - la Corte d'appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza del 24 febbraio 2020 del Tribunale di Taranto - confermava la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Franc:esco e di DIGREGORIO Piero in relazione al delitto di rapina aggravata (per avere, in concorso tra loro e con altro soggetto non identificato, introducendosi il Digregorio con il volto travisato all'interno della sala-giochi "Galasia" di [OSCURATO:PERSONA], la cui porta a chiusura controllata lo [OSCURATO:PERSONA] aveva deliberatamente lasciato aperta dopo essere uscito dal locale, sottratto alla dipendente [OSCURATO:PERSONA], dal Digregorio minacciata con una pistola, la somma di euro 9660,00), rideterminando la pena inflitta allo [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, mediante il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato.

2.1. La Corte d'appello, nel tentativo di dare risposte alle cloglianze contenute nel gravame, è incorsa, come il primo giudice, nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, fondando il suo convincimento soltanto, da un lato, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in ordine alla cui attendibilità, nondimeno, è dato di dubitare, stanti le ricorrenti incongruenze della sua testimonianza rispetto alle dichiarazioni pre-dibattimentali, e, dall'altro lato, sulle immagini estrapolate dalle registrazioni di videosorveglianza a circuito chiuso.

Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, non sono emersi elementi certi da cui desumere che lo [OSCURATO:PERSONA], in data 5 gennaio 2019, si fosse recato presso la sala-giochi con l'intento di compiere una rapina.

La dichiarazione di penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] costituisce mera trasposizione dell'errata percezione avuta dai Carabinieri nel visionare i filmati, come veniva esaustivamente spiegato dal medesimo sia durante l'interrogatorio che durante l'esame.

Infatti, l'anomalo comportamento rilevato dalla Corte d'appello non è mai stato negato dall'imputato, il quale ha chiarito che le ragioni che lo portavano a recarsi alla sala-giochi consistevano nella speranza di incontrare una delle dipendenti del locale, tale Antonella.

Egli si era trattenuto presso la sala- giochi per il tempo strettamente necessario ad appurare l'assenza di Antonella, "giocare pochi euro alle macchinette, per giustificare la sua breve visita al locale" e andare via dopo aver appreso dalla [OSCURATO:PERSONA] che Antonella avrebbe lavorato l'indomani.

La Corte d'appello ha ritenuto, errando, che l'imputato non avesse mai giocato alle slot, Sul punto di uscire - prosegue il ricorrente - l'imputato, "varcata la soglia d'ingresso del locale e volto lo sguardo all'esterno, si accorgeva che aveva iniziato a nevicare con forte intensità"; "pertanto, si fermava per qualche attimo sul'uscio"; "spalancava la porta di accesso al locale che, altrimenti, si sarebbe chiusa alle sue spalle e [...] pensava, intanto, di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sui turni della collega".

È perciò che, restando sull'uscio, si voltava verso l'interno del locale, in direzione della [OSCURATO:PERSONA], appreso dalla quale che Antonella avrebbe lavorato l'indomani, si determinava ad andar via.

La Corte d'appello ha ritenuto prova certa della compartecipazione dell'imputato alla rapina la mera titubanza mostrata dallo stesso sulla porta d'ingresso, con la porta rimasta aperta, unitamente all'arrivo dei rapinatori pochi istanti dopo la sua uscita.

Invece i rapinatori si erano limitati ad approfittare dell'apertura della porta.

Né può passare inosservato che lo [OSCURATO:PERSONA] si era portato tranquillamente fuori dal locale, atteso che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato senza nemmeno voltarsi verso l'uomo, ossia il rapinatore, avvicinatosi alla sala-giochi.

Qualora i due fossero stati complici - si interroga il ricorrente - avrebbe dovuto esserci tra loro un'interazione.

Sotto altro profilo, non può prescindersi da una rivalutazione dell'attendibilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in dibattimento, ha riferito di essere stata minacciata con una pistola alla testa, mentre, in indagini, aveva detto che la pistola le era stata puntata al fianco.

Altra contraddizione in cui è caduta la [OSCURATO:PERSONA] riguarda il riconoscimento del Digregorio: in dibattimento, ha riferito di non avere alcuna certezza in merito al fatto che la voce del rapinatore fosse quella del Digregorio, mentre, in indagini, aveva detto di essere sicura della circostanza.

Quanto alle telefonate intercorse tra i due coimputati il giorno della rapina - "l'ultima delle quali, peraltro, effettuata quasi un'ora prima della rapina e non, invece, negli istanti che la precedevano, come si legge erroneamente in sentenza" - le stesse si spiegano alla luce del rapporto di amicizia che li lega, da entrambi riferito nel corso del procedimento.

Le intercettazioni successivamente disposte sulle utenze di entrambi hanno dato esito negativo.

Né presso l'abitazione dello [OSCURATO:PERSONA], in sede di perquisizione avvenuta la sera stessa della rapina, è stata ritrovata la refurtiva.

I superiori elementi di valutazione - conclude il ricorrente determinano la necessità dell'annullamento della sentenza impugnata.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone altresì ricorso per cassazione il difensore del Digregorio, affidandosi a due motivi.

3.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre leggo processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., e per manifesta illogicità ed assoluta carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., "con riferimento anche a quanto lamentato con l'atto di appello ed in ordine alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.".

3.1.2. L'illustrazione del motivo segue uno sviluppo non omogeneo.

Anzitutto, infatti, si deduce che la motivazione esibita dalla sentenza impugnata non evidenzia l'"iter" argomentativo per addivenire alla decisione, atteso l'esame meramente sommario degli elementi di valutazione.

La Corte d'appello ha operato una parimenti sommaria selezione del materiale probatorio, con particolare riguardo alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], senza fornire idonee risposte ai rilievi proposti con l'appello circa i dubbi dalla medesima manifestati quanto al riconoscimento del Digregorio.A seguito della superiore deduzione, il motivo poi prosegue affermando esservi stata "una palese violazione" della legge processuale per avere la Corte d'appello celebrato il giudizio pur in presenza di regolare adesione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] °maglia e contestualmente dell'imputato stesso all'astensione proclamata dall'unione delle [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 29 marzo 2021, giorno di celebrazione dell'udienza.

Subito in appresso, il motivo prosegue con l'affermazione dell'erronea applicazione dell'art.192 cod. proc. pen. da parte della Corte d'appello, incorsa in travisamento della prova per quanto concerne la deposizione della [OSCURATO:PERSONA], "che non ha assolutamente riconosciuto con certezza il Digregorio come l'autore del delitto conl:estato".

La stessa, in udienza, non ha affermato di aver riconosciuto la voce del rapinatore armato, ma, più volte, incalzata dal pubblico ministero, ha riferito di non essere certa di quella originaria identificazione, atteso che il rapinatore aveva pronunciato appena tre parole ed ella non frequentava assiduamente il Digregorio.

Né - a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d'appello - vi sono elementi per potersi ritenere che questi abbia compiuto un sopralluogo propedeutico alla rapina.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3.2.1. Detta Corte, infatti, ha omesso di concretamente valutare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto con certezza il Digregorio, certezza che la Corte stessa "ritiene non essere nemmeno necessaria ai fini del riconoscimento vocale dell'imputato".

4. Il P.G. conclude come in epigrafe.

5. Il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] rassegna conclusioni scritti nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in favore dello [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per una pluralità di ragioni.

1.2. Esso - integralmente versato in fatto e volto ad ottenere da questa Suprema una diretta rivalutazione del materiale istruttorio in patente violazione dei canoni del giudizio di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01) - è meramente reiterativo di doglianze già devolute alla Corte d'appello, cui la medesima ha offerto risposta alla stregua di una motivazione puntuale, pertinente e congrua, dal ricorrente del tutto pretermessa.

Il ricorrente, infatti, ignora che l'intera motivazione riguardante l'affermazione di sussistenza della penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] per la rapina è condotta dalla Corte d'appello direttamente sull'analisi delle immagini restituite dal circuito di videosorveglianza, espressamente "prescinde[ndosi] dal contributo dichiarativo della [OSCURATO:PERSONA]" (le censure riguardo alla pretesa inattendibilità della quale, pertanto, sono irrilevanti) e dall'"identificazione dei concorrenti".

Ad avviso della Corte d'appello, infatti, è lo stesso "comportamento" dell'imputato "immortalato" dalle suddette immagini sia a rendere ragione della sua partecipazione alla rapina sia a smentire la ricostruzione dal medesimo offerta durante l'esame dibattimentale in ordine all'avere giocato per qualc:he minuto alle macchinette e all'avere indugiato sulla porta rimasta aperta perché aveva iniziato a nevicare.

Più nel dettaglio, dall'esame delle immagini - rileva la Corte d'appello - emerge che, subito dopo il sopralluogo del Digregorio delle 22.30, alle 22.45, parimenti in perlustrazione, sopraggiunse lo [OSCURATO:PERSONA], significativamente uscito dal locale dopo meno di tre minuti.

Ciò - precisa detta Corte - smentisce che l'imputato si l'osse recato nel locale per verificare la presenza di Antonella, poiché dietro il bancone del bar, che si trova all'inizio dello stesso, era presente la [OSCURATO:PERSONA]; egli - prosegue - effettuò il sopralluogo ed andò via senza rivolgere parola alcuna alla [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente per chiederle, secondo invece la versione difensiva, quando Antonella sarebbe stata in servizio); di poi - conclude - "le immagini smentiscono che egli avesse effettuato qualche giocata, che si fosse trattenuto per dieci minuti e che alla sua uscita dal locale nevicasse".

Indi, la Corte d'appello - rilevato il valore di per sé gravemente indiziante del sopralluogo dello [OSCURATO:PERSONA] subito dopo quello del Digregorio - si sofferma minuziosamente sull'analisi delle immagini, in cui lo [OSCURATO:PERSONA], nell'uscire dal locale, "fece attenzione a lasciare aperta la porta interna a comando elettronico", ossia la porta che - come a lui ben noto per essere / 6 ( frequentatore del locale - si apre solo dall'interno, proseguendo oltre "solo dopo essersi accertato di ciò", in guisa da consentire l'accesso, subito in appresso, a i rapinatori.

Infine, essa trae risolutiva conferma del coinvolgimento dell'imputato nella perpetrazione della rapina dalla constatazione che il medesimo non manifestò alcuna sorpresa, come al contrario sarebbe stato naturale per un soggetto totalmente estraneo, nel momento in cui, uscendo, incrociò il rapinatore già travisato con alle spalle il complice.

Siffatta accurata ricostruzione dei fatti - ancorata alla visione e descrizione delle immagini - è logica e coerente, evidenziando come il comportamento dello [OSCURATO:PERSONA] nel tenere aperta la porta, tanto da materialmente accertarsene, per il tempo esattamente sufficiente a consentire ai rapinatori di entrare dimostri la studiata partecipazione dello stesso alla rapina: la sua azione, infatti, era necessaria al compimento di questa e si inserisce perfettamente nella sequenza degli accadimenti che, in uno sviluppo unitario, trascorrono dai sopralluoghi all'ingresso dei complici nel locale.

Né, quanto alla versione alternativa dell'imputato„ a fronte dell'espressa sua confutazione, punto per punto, da parte della Corte d'appello, il ricorrente, che assume essere detta Corte incorsa in travisamento della prova, assolve all'onere, incombentegli in ragione dei principi di specificità e di autosufficienza, di allegare e documentare elementi volti ad esplicitare un contenuto delle immagini diverso da quello descritto in sentenza o comunque una realtà non corrispondente a quella, secondo la sentenza, dalle medesime restituita.

2. Il ricorso del Digregorio è, del pari, inammissibile.

2.1. Preliminarmente deve rilevarsi come inl'ondata sia la censura (letteralmente inframmezzata nell'esposizione del primo motivo) relativa alla celebrazione dell'udienza d'appello nonostante l'astensione del difensore dell'imputato, con il consenso di questi, in adesione a manifestazione di categoria.

Viene in linea di conto essere stata l'udienza celebrata con contraddittorio scritto, e dunque in modalità non partecipata, ai sensi dell'art. 23-bis dl. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla In. 176 del 202C).

Al riguardo, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare - alla stregua di un principio da cui il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi - che, "nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa" (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067-01).

Nella specie, il ricorrente, che neppure richiama la comunicazione di astensione, non allega di aver formulato istanza di discussione orale (ciò che d'altronde deve escludersi, per avere la Corte d'appello proceduto con contraddittorio scritto senza che sul punto siano avanzate rimostranze).

2.2. Ciò detto, sia l'ulteriore parte del primo motivo che il secondo, suscettibili, per l'evidente sovrapponibilità delle censure, di trattazione unitaria, sono parimenti infondati.

In primo luogo, pretermette il ricorrente che il ragionamento della Corte d'appello non fa perno esclusivamente sul riconoscimento della voce del Digregorio ad opera della [OSCURATO:PERSONA], ma, come già con riferimento allo [OSCURATO:PERSONA], unisce tale dato con quello dei previi sopralluoghi, compiuti in rapida sequenza dal Digregorio e dallo [OSCURATO:PERSONA] (legati tra loro da rapporti di amicizia ed entrambi frequentatori del locale, perciò entrambi a conoscenza sia del meccanismo di apertura della porta interna sia del circuito di videosorveglianza) prima della rapina: sopralluoghi aventi lo scopo - come pertinentemente evidenziato dalla Corte d'appello - di appurare che all'interno del locale non ci fosse nessuno, onde poter tranquillamente agire.

In aggiunta a ciò, la Corte d'appello rende precipuamente ragione del riconoscimento della voce del Digregorio da parte della [OSCURATO:PERSONA], che ben ne aveva contezza, tanto da essersi confidenzialmente intrattenuta con lui durante la sua permanenza nel locale - come mostrato dalle immagini del circuito di videosorveglianza - poco prima che se ne allontanasse per farvi ritorno onde compiere il primo sopralluogo, seguito da quello dello [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello, in particolare, evidenzia che non sussiste alcuna contraddizione tra quanto dalla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato alla polizia giudiziaria e quanto dalla stessa ripetuto in dibattimento, sottolineando che la [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'avere, nel corso delle indagini, dichiarato: "Quella sera io ho collegato [il fatto] a lui [cioè al Digregorio], però posso anche sbagliare", ha reiterato l'affermazione anche in sede di testimonianza, pur con altre parole ("Ho detto che secondo me sembrava la voce di Piero [Dig]regorio, però non posso esserne certa al cento per cento [...;] sì, sì lo ho riconosciuto, però non sono sicura al 100% di avere ... cioè che è lui, secondo me era quella la voce però").

Siffatto argomentare della Corte d'appello - alla luce del confronto testuale tra le dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali della [OSCURATO:PERSONA] - va scevro dalla denuncia di travisamento della prova di cui, segnatamente, al primo motivo di ricorso, che si palesa del tutto generica, perché, in violazione del principio di autosufficienza, omette inammissibilmente di richiamare e di riprodurre eventuali ulteriori o diversi brani delle dichiarazioni dibattimentali della [OSCURATO:PERSONA], o stralci più ampi di quelle riportate dalla Corte d'appello, da cui inferire, anche nel confronto con le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni, che, dinanzi al primo giudice, la medesima non avrebbe affatto riferito di aver riconosciuto la voce del Digregorio: in effetti, nell'assenza di diverse emergenze neppure allegate in ricorso, stando alle parole della [OSCURATO:PERSONA] riportate nella sentenza impugnata (specialmente laddove ella consta aver ribadito: "Sì, sì lo ho riconosciuto"), la circostanza dell'avere la [OSCURATO:PERSONA] confermato il riconoscimento del Digregorio corrisponde al tenore delle sue dichiarazioni, con conseguente inconfigurabilità di alcun travisamento della prova.

Per vero, sotto un diverso profilo, del tutto negletto in ricorso, la Corte d'appello aggiunge che, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], dietro contestazione del P.M., ha altresì confermato le dichiarazioni predibattimentali in relazione al non aver riferito immediatamente del riconoscimento della voce del Digregorio perché, sapendolo violento, aveva paura, anche se poi questi non le ha fatto nulla.

Donde - a tenore del quadro d'insieme restituito dalla sentenza impugnata - i portati dichiarativi della [OSCURATO:PERSONA] in punto di riconoscimento della voce del Digregorio si dimostrano costanti ed univoci.

Da quanto precede la Corte d'appello trae consequenzialmente la conclusione - nello sviluppo di un giudizio incensurabile in cassazione siccome adeguatamente motivato - del riconoscimento "senza ombra di dubbio", ancora dinanzi al primo giudice, della voce del Digregorio da parte della [OSCURATO:PERSONA], essendo costei soltanto caduta in confusione, nell'esprimersi, tra detto riconoscimento e la "capacità dimostrativa" dello stesso: il primo è l'unico dato di fatto rilevante riferito dalla testimone ed acquisito come tale al giudizio, mentre la seconda costituisce una valutazione riservata esclusivamente al giudice.

È in siffatto contesto argomentativo che la Corte d'appello evidenzia come la testimone abbia ripetutamente affermato, in dibattimento, rispondendo alle domande rivoltele, di aver attribuito la voce del rapinatore al Digregorio, soggiungendo però di non poter essere certa che si trattasse proprio del medesimo, "certezza che nessuno ha preteso da lei".

Quest'ultima espressione della Corte d'appello - su cui si appuntano le pur suggestive critiche del ricorrente (in specie nel secondo motivo) per aver erroneamente ritenuto la Corte d'appello che il riconoscimento non esigesse uno "standard" di certezza, va in realtà correlata con le precedenti righe del passaggio motivazionale in cui è inserita, alla luce delle quali mira semplicemente ad esprimere, in modo pur per certi versi inappropriato, il concetto che la valutazione in termini di certezza, o meno, del riferito riconoscimento non compete al teste, da cui dunque non la si può neppure pretendere.

Talché, proprio con riguardo al profilo della certezza del riconoscimento, avocato a sé dalla Corte d'appello, ha questa agio a rilevare l -elevata genuinità" del riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA], in ragione sia dell'essere il Digregorio un frequentatore abituale del locale, sia, e soprattutto, dell'essersi la medesima intrattenuta confidenzialmente con lui solo un'ora prima.

Infine - osservasi per completezza - la Corte d'appello, con pertinente motivazione, esclude che costituisca ragione d'inattendibilità della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] (d'altronde neppure fatta segno "funditus" di censura, "in parte qua", nel ricorso in favore del Digregorio) l'avere ella dichiarato in dibattimento, in un primo tempo, che la pistola le era stata puntata alla testa, rammentando, poi, dietro contestazione, di aver riferito, durante le indagini, che le era stata puntata al fianco, essendo comprensibile lo stato di tensione in cui ella versava nel momento di rendere testimonianza.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi - trattati con contraddittorio scritto ex art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 - proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; Letta la requisitoria in data 13 maggio 2022 del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona del Dott. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni scritte comunicate via pec in data 24 maggio 2022 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 344 del 2021 - emessa ad esito della camera di consiglio svoltasi addì 29 marzo 2021 ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla I.n. 176 del 2020 e depositata il 17 maggio 2021 - la Corte d'appello di Lecce-Sezione Distaccata di Taranto - in parziale riforma della sentenza del 24 febbraio 2020 del Tribunale di Taranto - confermava la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Franc:esco e di DIGREGORIO Piero in relazione al delitto di rapina aggravata (per avere, in concorso tra loro e con altro soggetto non identificato, introducendosi il Digregorio con il volto travisato all'interno della sala-giochi "Galasia" di [OSCURATO:PERSONA], la cui porta a chiusura controllata lo [OSCURATO:PERSONA] aveva deliberatamente lasciato aperta dopo essere uscito dal locale, sottratto alla dipendente [OSCURATO:PERSONA], dal Digregorio minacciata con una pistola, la somma di euro 9660,00), rideterminando la pena inflitta allo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dello [OSCURATO:PERSONA], con un unico articolato motivo, mediante il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova risultante dal testo del provvedimento impugnato. 2.1. La Corte d'appello, nel tentativo di dare risposte alle cloglianze contenute nel gravame, è incorsa, come il primo giudice, nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, fondando il suo convincimento soltanto, da un lato, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in ordine alla cui attendibilità, nondimeno, è dato di dubitare, stanti le ricorrenti incongruenze della sua testimonianza rispetto alle dichiarazioni pre-dibattimentali, e, dall'altro lato, sulle immagini estrapolate dalle registrazioni di videosorveglianza a circuito chiuso. Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, non sono emersi elementi certi da cui desumere che lo [OSCURATO:PERSONA], in data 5 gennaio 2019, si fosse recato presso la sala-giochi con l'intento di compiere una rapina. La dichiarazione di penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] costituisce mera trasposizione dell'errata percezione avuta dai Carabinieri nel visionare i filmati, come veniva esaustivamente spiegato dal medesimo sia durante l'interrogatorio che durante l'esame. Infatti, l'anomalo comportamento rilevato dalla Corte d'appello non è mai stato negato dall'imputato, il quale ha chiarito che le ragioni che lo portavano a recarsi alla sala-giochi consistevano nella speranza di incontrare una delle dipendenti del locale, tale Antonella. Egli si era trattenuto presso la sala- giochi per il tempo strettamente necessario ad appurare l'assenza di Antonella, "giocare pochi euro alle macchinette, per giustificare la sua breve visita al locale" e andare via dopo aver appreso dalla [OSCURATO:PERSONA] che Antonella avrebbe lavorato l'indomani. La Corte d'appello ha ritenuto, errando, che l'imputato non avesse mai giocato alle slot, Sul punto di uscire - prosegue il ricorrente - l'imputato, "varcata la soglia d'ingresso del locale e volto lo sguardo all'esterno, si accorgeva che aveva iniziato a nevicare con forte intensità"; "pertanto, si fermava per qualche attimo sul'uscio"; "spalancava la porta di accesso al locale che, altrimenti, si sarebbe chiusa alle sue spalle e [...] pensava, intanto, di chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sui turni della collega". È perciò che, restando sull'uscio, si voltava verso l'interno del locale, in direzione della [OSCURATO:PERSONA], appreso dalla quale che Antonella avrebbe lavorato l'indomani, si determinava ad andar via. La Corte d'appello ha ritenuto prova certa della compartecipazione dell'imputato alla rapina la mera titubanza mostrata dallo stesso sulla porta d'ingresso, con la porta rimasta aperta, unitamente all'arrivo dei rapinatori pochi istanti dopo la sua uscita. Invece i rapinatori si erano limitati ad approfittare dell'apertura della porta. Né può passare inosservato che lo [OSCURATO:PERSONA] si era portato tranquillamente fuori dal locale, atteso che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], si era allontanato senza nemmeno voltarsi verso l'uomo, ossia il rapinatore, avvicinatosi alla sala-giochi. Qualora i due fossero stati complici - si interroga il ricorrente - avrebbe dovuto esserci tra loro un'interazione. Sotto altro profilo, non può prescindersi da una rivalutazione dell'attendibilità della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in dibattimento, ha riferito di essere stata minacciata con una pistola alla testa, mentre, in indagini, aveva detto che la pistola le era stata puntata al fianco. Altra contraddizione in cui è caduta la [OSCURATO:PERSONA] riguarda il riconoscimento del Digregorio: in dibattimento, ha riferito di non avere alcuna certezza in merito al fatto che la voce del rapinatore fosse quella del Digregorio, mentre, in indagini, aveva detto di essere sicura della circostanza. Quanto alle telefonate intercorse tra i due coimputati il giorno della rapina - "l'ultima delle quali, peraltro, effettuata quasi un'ora prima della rapina e non, invece, negli istanti che la precedevano, come si legge erroneamente in sentenza" - le stesse si spiegano alla luce del rapporto di amicizia che li lega, da entrambi riferito nel corso del procedimento. Le intercettazioni successivamente disposte sulle utenze di entrambi hanno dato esito negativo. Né presso l'abitazione dello [OSCURATO:PERSONA], in sede di perquisizione avvenuta la sera stessa della rapina, è stata ritrovata la refurtiva. I superiori elementi di valutazione - conclude il ricorrente determinano la necessità dell'annullamento della sentenza impugnata. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone altresì ricorso per cassazione il difensore del Digregorio, affidandosi a due motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre leggo processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. peri., e per manifesta illogicità ed assoluta carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., "con riferimento anche a quanto lamentato con l'atto di appello ed in ordine alla valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.". 3.1.2. L'illustrazione del motivo segue uno sviluppo non omogeneo. Anzitutto, infatti, si deduce che la motivazione esibita dalla sentenza impugnata non evidenzia l'"iter" argomentativo per addivenire alla decisione, atteso l'esame meramente sommario degli elementi di valutazione. La Corte d'appello ha operato una parimenti sommaria selezione del materiale probatorio, con particolare riguardo alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], senza fornire idonee risposte ai rilievi proposti con l'appello circa i dubbi dalla medesima manifestati quanto al riconoscimento del Digregorio.A seguito della superiore deduzione, il motivo poi prosegue affermando esservi stata "una palese violazione" della legge processuale per avere la Corte d'appello celebrato il giudizio pur in presenza di regolare adesione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] °maglia e contestualmente dell'imputato stesso all'astensione proclamata dall'unione delle [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 29 marzo 2021, giorno di celebrazione dell'udienza. Subito in appresso, il motivo prosegue con l'affermazione dell'erronea applicazione dell'art.192 cod. proc. pen. da parte della Corte d'appello, incorsa in travisamento della prova per quanto concerne la deposizione della [OSCURATO:PERSONA], "che non ha assolutamente riconosciuto con certezza il Digregorio come l'autore del delitto conl:estato". La stessa, in udienza, non ha affermato di aver riconosciuto la voce del rapinatore armato, ma, più volte, incalzata dal pubblico ministero, ha riferito di non essere certa di quella originaria identificazione, atteso che il rapinatore aveva pronunciato appena tre parole ed ella non frequentava assiduamente il Digregorio. Né - a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d'appello - vi sono elementi per potersi ritenere che questi abbia compiuto un sopralluogo propedeutico alla rapina. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza impugnata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.2.1. Detta Corte, infatti, ha omesso di concretamente valutare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto con certezza il Digregorio, certezza che la Corte stessa "ritiene non essere nemmeno necessaria ai fini del riconoscimento vocale dell'imputato". 4. Il P.G. conclude come in epigrafe. 5. Il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] rassegna conclusioni scritti nel senso dell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in favore dello [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1.2. Esso - integralmente versato in fatto e volto ad ottenere da questa Suprema una diretta rivalutazione del materiale istruttorio in patente violazione dei canoni del giudizio di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01) - è meramente reiterativo di doglianze già devolute alla Corte d'appello, cui la medesima ha offerto risposta alla stregua di una motivazione puntuale, pertinente e congrua, dal ricorrente del tutto pretermessa. Il ricorrente, infatti, ignora che l'intera motivazione riguardante l'affermazione di sussistenza della penale responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] per la rapina è condotta dalla Corte d'appello direttamente sull'analisi delle immagini restituite dal circuito di videosorveglianza, espressamente "prescinde[ndosi] dal contributo dichiarativo della [OSCURATO:PERSONA]" (le censure riguardo alla pretesa inattendibilità della quale, pertanto, sono irrilevanti) e dall'"identificazione dei concorrenti". Ad avviso della Corte d'appello, infatti, è lo stesso "comportamento" dell'imputato "immortalato" dalle suddette immagini sia a rendere ragione della sua partecipazione alla rapina sia a smentire la ricostruzione dal medesimo offerta durante l'esame dibattimentale in ordine all'avere giocato per qualc:he minuto alle macchinette e all'avere indugiato sulla porta rimasta aperta perché aveva iniziato a nevicare. Più nel dettaglio, dall'esame delle immagini - rileva la Corte d'appello - emerge che, subito dopo il sopralluogo del Digregorio delle 22.30, alle 22.45, parimenti in perlustrazione, sopraggiunse lo [OSCURATO:PERSONA], significativamente uscito dal locale dopo meno di tre minuti. Ciò - precisa detta Corte - smentisce che l'imputato si l'osse recato nel locale per verificare la presenza di Antonella, poiché dietro il bancone del bar, che si trova all'inizio dello stesso, era presente la [OSCURATO:PERSONA]; egli - prosegue - effettuò il sopralluogo ed andò via senza rivolgere parola alcuna alla [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente per chiederle, secondo invece la versione difensiva, quando Antonella sarebbe stata in servizio); di poi - conclude - "le immagini smentiscono che egli avesse effettuato qualche giocata, che si fosse trattenuto per dieci minuti e che alla sua uscita dal locale nevicasse". Indi, la Corte d'appello - rilevato il valore di per sé gravemente indiziante del sopralluogo dello [OSCURATO:PERSONA] subito dopo quello del Digregorio - si sofferma minuziosamente sull'analisi delle immagini, in cui lo [OSCURATO:PERSONA], nell'uscire dal locale, "fece attenzione a lasciare aperta la porta interna a comando elettronico", ossia la porta che - come a lui ben noto per essere / 6 ( frequentatore del locale - si apre solo dall'interno, proseguendo oltre "solo dopo essersi accertato di ciò", in guisa da consentire l'accesso, subito in appresso, a i rapinatori. Infine, essa trae risolutiva conferma del coinvolgimento dell'imputato nella perpetrazione della rapina dalla constatazione che il medesimo non manifestò alcuna sorpresa, come al contrario sarebbe stato naturale per un soggetto totalmente estraneo, nel momento in cui, uscendo, incrociò il rapinatore già travisato con alle spalle il complice. Siffatta accurata ricostruzione dei fatti - ancorata alla visione e descrizione delle immagini - è logica e coerente, evidenziando come il comportamento dello [OSCURATO:PERSONA] nel tenere aperta la porta, tanto da materialmente accertarsene, per il tempo esattamente sufficiente a consentire ai rapinatori di entrare dimostri la studiata partecipazione dello stesso alla rapina: la sua azione, infatti, era necessaria al compimento di questa e si inserisce perfettamente nella sequenza degli accadimenti che, in uno sviluppo unitario, trascorrono dai sopralluoghi all'ingresso dei complici nel locale. Né, quanto alla versione alternativa dell'imputato„ a fronte dell'espressa sua confutazione, punto per punto, da parte della Corte d'appello, il ricorrente, che assume essere detta Corte incorsa in travisamento della prova, assolve all'onere, incombentegli in ragione dei principi di specificità e di autosufficienza, di allegare e documentare elementi volti ad esplicitare un contenuto delle immagini diverso da quello descritto in sentenza o comunque una realtà non corrispondente a quella, secondo la sentenza, dalle medesime restituita. 2. Il ricorso del Digregorio è, del pari, inammissibile. 2.1. Preliminarmente deve rilevarsi come inl'ondata sia la censura (letteralmente inframmezzata nell'esposizione del primo motivo) relativa alla celebrazione dell'udienza d'appello nonostante l'astensione del difensore dell'imputato, con il consenso di questi, in adesione a manifestazione di categoria. Viene in linea di conto essere stata l'udienza celebrata con contraddittorio scritto, e dunque in modalità non partecipata, ai sensi dell'art. 23-bis dl. n. 137 del 2020, conv. con mod. dalla In. 176 del 202C). Al riguardo, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare - alla stregua di un principio da cui il Collegio non ravvisa ragioni di discostarsi - che, "nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa" (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067-01). Nella specie, il ricorrente, che neppure richiama la comunicazione di astensione, non allega di aver formulato istanza di discussione orale (ciò che d'altronde deve escludersi, per avere la Corte d'appello proceduto con contraddittorio scritto senza che sul punto siano avanzate rimostranze). 2.2. Ciò detto, sia l'ulteriore parte del primo motivo che il secondo, suscettibili, per l'evidente sovrapponibilità delle censure, di trattazione unitaria, sono parimenti infondati. In primo luogo, pretermette il ricorrente che il ragionamento della Corte d'appello non fa perno esclusivamente sul riconoscimento della voce del Digregorio ad opera della [OSCURATO:PERSONA], ma, come già con riferimento allo [OSCURATO:PERSONA], unisce tale dato con quello dei previi sopralluoghi, compiuti in rapida sequenza dal Digregorio e dallo [OSCURATO:PERSONA] (legati tra loro da rapporti di amicizia ed entrambi frequentatori del locale, perciò entrambi a conoscenza sia del meccanismo di apertura della porta interna sia del circuito di videosorveglianza) prima della rapina: sopralluoghi aventi lo scopo - come pertinentemente evidenziato dalla Corte d'appello - di appurare che all'interno del locale non ci fosse nessuno, onde poter tranquillamente agire. In aggiunta a ciò, la Corte d'appello rende precipuamente ragione del riconoscimento della voce del Digregorio da parte della [OSCURATO:PERSONA], che ben ne aveva contezza, tanto da essersi confidenzialmente intrattenuta con lui durante la sua permanenza nel locale - come mostrato dalle immagini del circuito di videosorveglianza - poco prima che se ne allontanasse per farvi ritorno onde compiere il primo sopralluogo, seguito da quello dello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello, in particolare, evidenzia che non sussiste alcuna contraddizione tra quanto dalla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato alla polizia giudiziaria e quanto dalla stessa ripetuto in dibattimento, sottolineando che la [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'avere, nel corso delle indagini, dichiarato: "Quella sera io ho collegato [il fatto] a lui [cioè al Digregorio], però posso anche sbagliare", ha reiterato l'affermazione anche in sede di testimonianza, pur con altre parole ("Ho detto che secondo me sembrava la voce di Piero [Dig]regorio, però non posso esserne certa al cento per cento [...;] sì, sì lo ho riconosciuto, però non sono sicura al 100% di avere ... cioè che è lui, secondo me era quella la voce però"). Siffatto argomentare della Corte d'appello - alla luce del confronto testuale tra le dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali della [OSCURATO:PERSONA] - va scevro dalla denuncia di travisamento della prova di cui, segnatamente, al primo motivo di ricorso, che si palesa del tutto generica, perché, in violazione del principio di autosufficienza, omette inammissibilmente di richiamare e di riprodurre eventuali ulteriori o diversi brani delle dichiarazioni dibattimentali della [OSCURATO:PERSONA], o stralci più ampi di quelle riportate dalla Corte d'appello, da cui inferire, anche nel confronto con le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni, che, dinanzi al primo giudice, la medesima non avrebbe affatto riferito di aver riconosciuto la voce del Digregorio: in effetti, nell'assenza di diverse emergenze neppure allegate in ricorso, stando alle parole della [OSCURATO:PERSONA] riportate nella sentenza impugnata (specialmente laddove ella consta aver ribadito: "Sì, sì lo ho riconosciuto"), la circostanza dell'avere la [OSCURATO:PERSONA] confermato il riconoscimento del Digregorio corrisponde al tenore delle sue dichiarazioni, con conseguente inconfigurabilità di alcun travisamento della prova. Per vero, sotto un diverso profilo, del tutto negletto in ricorso, la Corte d'appello aggiunge che, diversamente da quanto sostenuto nell'impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], dietro contestazione del P.M., ha altresì confermato le dichiarazioni predibattimentali in relazione al non aver riferito immediatamente del riconoscimento della voce del Digregorio perché, sapendolo violento, aveva paura, anche se poi questi non le ha fatto nulla. Donde - a tenore del quadro d'insieme restituito dalla sentenza impugnata - i portati dichiarativi della [OSCURATO:PERSONA] in punto di riconoscimento della voce del Digregorio si dimostrano costanti ed univoci. Da quanto precede la Corte d'appello trae consequenzialmente la conclusione - nello sviluppo di un giudizio incensurabile in cassazione siccome adeguatamente motivato - del riconoscimento "senza ombra di dubbio", ancora dinanzi al primo giudice, della voce del Digregorio da parte della [OSCURATO:PERSONA], essendo costei soltanto caduta in confusione, nell'esprimersi, tra detto riconoscimento e la "capacità dimostrativa" dello stesso: il primo è l'unico dato di fatto rilevante riferito dalla testimone ed acquisito come tale al giudizio, mentre la seconda costituisce una valutazione riservata esclusivamente al giudice. È in siffatto contesto argomentativo che la Corte d'appello evidenzia come la testimone abbia ripetutamente affermato, in dibattimento, rispondendo alle domande rivoltele, di aver attribuito la voce del rapinatore al Digregorio, soggiungendo però di non poter essere certa che si trattasse proprio del medesimo, "certezza che nessuno ha preteso da lei". Quest'ultima espressione della Corte d'appello - su cui si appuntano le pur suggestive critiche del ricorrente (in specie nel secondo motivo) per aver erroneamente ritenuto la Corte d'appello che il riconoscimento non esigesse uno "standard" di certezza, va in realtà correlata con le precedenti righe del passaggio motivazionale in cui è inserita, alla luce delle quali mira semplicemente ad esprimere, in modo pur per certi versi inappropriato, il concetto che la valutazione in termini di certezza, o meno, del riferito riconoscimento non compete al teste, da cui dunque non la si può neppure pretendere. Talché, proprio con riguardo al profilo della certezza del riconoscimento, avocato a sé dalla Corte d'appello, ha questa agio a rilevare l -elevata genuinità" del riconoscimento della [OSCURATO:PERSONA], in ragione sia dell'essere il Digregorio un frequentatore abituale del locale, sia, e soprattutto, dell'essersi la medesima intrattenuta confidenzialmente con lui solo un'ora prima. Infine - osservasi per completezza - la Corte d'appello, con pertinente motivazione, esclude che costituisca ragione d'inattendibilità della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] (d'altronde neppure fatta segno "funditus" di censura, "in parte qua", nel ricorso in favore del Digregorio) l'avere ella dichiarato in dibattimento, in un primo tempo, che la pistola le era stata puntata alla testa, rammentando, poi, dietro contestazione, di aver riferito, durante le indagini, che le era stata puntata al fianco, essendo comprensibile lo stato di tensione in cui ella versava nel momento di rendere testimonianza. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Sentenza Cassazione n. 32625/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris