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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 1984

Cassazione n. 10358/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/03/1984 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza del 24 maggio 2023 non supera la soglia di ammissibilità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso, 03/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/03/1984 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso dì [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza del 24 maggio 2023 non supera la soglia di ammissibilità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, 03/
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