Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21343/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25074-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 135, presso lo studio dell'AVV: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 338/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.V.A., I.R.A.P., addizionale comunale e regionale relative all'anno di imposta 2007, quale conseguenza del disconoscimento di costi dedotti dal contribuente nella dichiarazione, siccome ritenuti dall'Ufficio relativi a fatture per operazioni inesistenti; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 3213/2017, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 338/2020, depositata il 22.1.2020, in riforma della gravata decisione, accolse l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, alla luce dell'intervenuto deposito di una copia della notizia di reato che era stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Cosenza, in cui si dava atto degli esiti della verifica fiscale eseguita dall'Ufficio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], emergevano elementi che rappresentavano un'idonea piattaforma indiziaria in ordine all'inesistenza delle operazioni portate dalle fatture in contestazione; sicché, avendo l'Ufficio assolto al suo onere probatorio, spettava al contribuente l'onere, non assolto, di fornire la prova contraria. che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposi:o ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex Ric. 2020 n. 25074 sez.

Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ritenuto che non sussiste immediata evidenza decisoria; che la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, disponendosene la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione civile - Tributaria, per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25074-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 135, presso lo studio dell'AVV: [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 338/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.V.A., I.R.A.P., addizionale comunale e regionale relative all'anno di imposta 2007, quale conseguenza del disconoscimento di costi dedotti dal contribuente nella dichiarazione, siccome ritenuti dall'Ufficio relativi a fatture per operazioni inesistenti; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 3213/2017, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 338/2020, depositata il 22.1.2020, in riforma della gravata decisione, accolse l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, alla luce dell'intervenuto deposito di una copia della notizia di reato che era stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Cosenza, in cui si dava atto degli esiti della verifica fiscale eseguita dall'Ufficio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], emergevano elementi che rappresentavano un'idonea piattaforma indiziaria in ordine all'inesistenza delle operazioni portate dalle fatture in contestazione; sicché, avendo l'Ufficio assolto al suo onere probatorio, spettava al contribuente l'onere, non assolto, di fornire la prova contraria. che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposi:o ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex Ric. 2020 n. 25074 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ritenuto che non sussiste immediata evidenza decisoria; che la causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo, disponendosene la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione civile - Tributaria, per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci
Sentenza Cassazione n. 21343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris