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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 00554/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso )'AAv Motivi della decisione 1.Con sentenza emessa il 19 marzo 2024 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato di un misuratore d'acqua e tentativo di furto di un autocarro Iveco parcheggiato all'interno del cantiere della ditta [OSCURATO:SOCIETA] di Segrate.

L'imputato ha riportato condanna anche per il reato di cui all'art.367 cod. pen. perché, al fine di assicurarsi l'impunità, aveva presentato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano di [OSCURATO:PERSONA] la falsa denuncia di furto del proprio telefono cellulare, che aveva invece dimenticato all'interno dell'autocarro Iveco, ove era stato ritrovato dagli inquirenti.

Nella denuncia di furto, l'imputato aveva dichiarato che il telefono gli era stato sottratto mentre era custodito all'interno della vettura Golf 5 tg [OSCURATO:TARGA], intestata al proprio fratello.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi.

Con il primo lamenta vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

La sentenza impugnata era carente di motivazione nonché contraddittoria.

I giudici di appello non avevano spiegato perché dal telefono in uso all'imputato non erano partite più telefonate dopo le 18.44, non essendo plausibile che il ricorrente non avesse adoperato il telefono per tenersi in contatto con i presunti complici, posto che, secondo la denuncia della persona offesa titolare della [OSCURATO:SOCIETA], sul luogo del commesso reato erano state avvistate più persone.

La pronuncia era priva di tenuta logica poiché non era stato chiarito quale interesse avrebbe potuto avere il ricorrente alla denuncia del furto del telefono, dal momento che, pacificamente, l'apparecchio telefonico conteneva una scheda intestata ad altro soggetto di origini pakistane.

Inoltre, la sentenza impugnata, appiattendosi sulla decisione del primo giudice, non aveva tenuto conto della ritrattazione del fratello dell'imputato, sentito come teste in sede dibattimentale.

In particolare, mentre in sede di sit il fratello dell'imputato aveva dichiarato che la vettura Golf 5, nel periodo in cui si era verificato l'episodio delittuoso, non stava circolando perché priva di assicurazione, nel corso del dibattimento aveva smentito le predette dichiarazioni. 2.1 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio.

I giudici di merito nulla avevano argomentato in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate, né sulle ragioni che avevano condotto alla determinazione della pena irrogata nel caso concreto.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente svolge infatti tz censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e più favorevole - ricostruzione dei fatti.

È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Inoltre, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pan., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso ‘ez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. ez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; fez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; ez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; ez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

1.1. Orbene, sui punti già proposti come motivi in sede di gravame la Corte territoriale ha offerto articolata ed esauriente motivazione, del tutto priva di aporie logiche e del tutto coerente con il materiale istruttorio acquisito ed esaminato.

In particolare, i giudici di appello osservano come la necessità di comunicare con i presunti complici fosse un elemento meramente congetturale, essendo altrettanto plausibile che non ve ne fosse stata necessità, in quanto i correi ben avrebbero potuto agire insieme e non separati.

La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato, punto per punto, le plateali contraddizioni del fratello dell'imputato sentito in dibattimento rispetto alla versione fornita in sede di indagine e nella immediatezza dei fatti, concludendo, in conformità ai principi, sulla assoluta mancanza di credibilità del teste.

Infine, la Corte argomenta, con indiscutibile forza logica, circa l'interesse dell'imputato alla denuncia del furto del telefono e sugli elementi indizianti circa i reati a lui contestati, elementi dotati di univoca convergenza, rilevando: 1) la altrimenti inspiegabile coincidenza temporale tra la denuncia di furto e il ritrovamento del telefono dell'imputato all'interno dell'autocarro oggetto del tentativo di furto; 2) il mendacio dell'imputato, il quale, in sede di denuncia, aveva affermato di aver chiamato più volte la propria utenza dal telefono della moglie, mentre la circostanza era platealmente smentita dalle risultanze dei tabulati telefonici.

2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, così come in ordine alla dosimetria della pena, deducendo che nella sentenza impugnata non erano stati individuati i criteri legali che avevano condotto all'applicazione della pena irrogata in concreto.

Orbene, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 , Rv. 270450 .

La Corte territoriale, testualmente, in risposta ai motivi di gravame sul punto, argomenta sulla scelta di non addivenire ad un giudizio di prevalenza alla luce della spregiudicatezza della azione delittuosa compiuta e dei precedenti penali dell'imputato: si tratta di motivazione congrua e non illogica, rispettosa dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità.

Ancora, riguardo alla dosimetria della pena, va ribadito che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. penaSez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754).

Come esposto, sono stati richiamati gli aspetti valorizzati in ordine alla valutazione del trattamento sanzionatorio, ossia la personalità del reo, gravato da precedenti, e le allarmanti caratteristiche dell'azione delittuosa.

Va infine considerato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso )'AAv Motivi della decisione 1.Con sentenza emessa il 19 marzo 2024 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato di un misuratore d'acqua e tentativo di furto di un autocarro Iveco parcheggiato all'interno del cantiere della ditta [OSCURATO:SOCIETA] di Segrate. L'imputato ha riportato condanna anche per il reato di cui all'art.367 cod. pen. perché, al fine di assicurarsi l'impunità, aveva presentato presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano di [OSCURATO:PERSONA] la falsa denuncia di furto del proprio telefono cellulare, che aveva invece dimenticato all'interno dell'autocarro Iveco, ove era stato ritrovato dagli inquirenti. Nella denuncia di furto, l'imputato aveva dichiarato che il telefono gli era stato sottratto mentre era custodito all'interno della vettura Golf 5 tg [OSCURATO:TARGA], intestata al proprio fratello. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi. Con il primo lamenta vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. La sentenza impugnata era carente di motivazione nonché contraddittoria. I giudici di appello non avevano spiegato perché dal telefono in uso all'imputato non erano partite più telefonate dopo le 18.44, non essendo plausibile che il ricorrente non avesse adoperato il telefono per tenersi in contatto con i presunti complici, posto che, secondo la denuncia della persona offesa titolare della [OSCURATO:SOCIETA], sul luogo del commesso reato erano state avvistate più persone. La pronuncia era priva di tenuta logica poiché non era stato chiarito quale interesse avrebbe potuto avere il ricorrente alla denuncia del furto del telefono, dal momento che, pacificamente, l'apparecchio telefonico conteneva una scheda intestata ad altro soggetto di origini pakistane. Inoltre, la sentenza impugnata, appiattendosi sulla decisione del primo giudice, non aveva tenuto conto della ritrattazione del fratello dell'imputato, sentito come teste in sede dibattimentale. In particolare, mentre in sede di sit il fratello dell'imputato aveva dichiarato che la vettura Golf 5, nel periodo in cui si era verificato l'episodio delittuoso, non stava circolando perché priva di assicurazione, nel corso del dibattimento aveva smentito le predette dichiarazioni. 2.1 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. I giudici di merito nulla avevano argomentato in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate, né sulle ragioni che avevano condotto alla determinazione della pena irrogata nel caso concreto. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente svolge infatti tz censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pan., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso ‘ez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. ez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; fez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; ez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; ez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 1.1. Orbene, sui punti già proposti come motivi in sede di gravame la Corte territoriale ha offerto articolata ed esauriente motivazione, del tutto priva di aporie logiche e del tutto coerente con il materiale istruttorio acquisito ed esaminato. In particolare, i giudici di appello osservano come la necessità di comunicare con i presunti complici fosse un elemento meramente congetturale, essendo altrettanto plausibile che non ve ne fosse stata necessità, in quanto i correi ben avrebbero potuto agire insieme e non separati. La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato, punto per punto, le plateali contraddizioni del fratello dell'imputato sentito in dibattimento rispetto alla versione fornita in sede di indagine e nella immediatezza dei fatti, concludendo, in conformità ai principi, sulla assoluta mancanza di credibilità del teste. Infine, la Corte argomenta, con indiscutibile forza logica, circa l'interesse dell'imputato alla denuncia del furto del telefono e sugli elementi indizianti circa i reati a lui contestati, elementi dotati di univoca convergenza, rilevando: 1) la altrimenti inspiegabile coincidenza temporale tra la denuncia di furto e il ritrovamento del telefono dell'imputato all'interno dell'autocarro oggetto del tentativo di furto; 2) il mendacio dell'imputato, il quale, in sede di denuncia, aveva affermato di aver chiamato più volte la propria utenza dal telefono della moglie, mentre la circostanza era platealmente smentita dalle risultanze dei tabulati telefonici. 2. Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta equivalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, così come in ordine alla dosimetria della pena, deducendo che nella sentenza impugnata non erano stati individuati i criteri legali che avevano condotto all'applicazione della pena irrogata in concreto. Orbene, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 , Rv. 270450 . La Corte territoriale, testualmente, in risposta ai motivi di gravame sul punto, argomenta sulla scelta di non addivenire ad un giudizio di prevalenza alla luce della spregiudicatezza della azione delittuosa compiuta e dei precedenti penali dell'imputato: si tratta di motivazione congrua e non illogica, rispettosa dei principi ripetutamente affermati da questa Corte di legittimità. Ancora, riguardo alla dosimetria della pena, va ribadito che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. penaSez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Come esposto, sono stati richiamati gli aspetti valorizzati in ordine alla valutazione del trattamento sanzionatorio, ossia la personalità del reo, gravato da precedenti, e le allarmanti caratteristiche dell'azione delittuosa. Va infine considerato che la pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
Sentenza Cassazione n. 00554/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris