CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 dicembre 2023
Cassazione n. 36367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere - [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Cons . - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19454/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N. 19454/17 Cron. Rep. Ud. 07/12/2023 CC avverso la sentenza n. 46/2017 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 25 marzo 2013 presso il Tribunale di Locri, ha esposto di essere dirigente medico dell’ASL di Locri, poi confluita nell’ASP di [OSCURATO:PERSONA], e di avere svolto le funzioni di responsabile della struttura operativa complessa di cure primarie, distretto nord Caulonia, dal 1° luglio 2007, proseguendo l’incarico presso il distretto nord Siderno fino al 30 settembre 2011. Essa ha dedotto di non avere percepito una retribuzione proporzionata alle mansioni svolte e ha agito per ottenere la condanna dell’ASP [OSCURATO:PERSONA] a versare le differenze. L’ASP [OSCURATO:PERSONA] si è costituita tardivamente. Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 1241/2015, ha accolto il ricorso. L’ASP [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contradittorio delle parti, con sentenza n. 46/2017, ha integralmente accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi. L’ASP [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Laricorrente ha depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione e la violazione dell’art. 395 c.p.c. in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 26 giugno 2015, con la conseguenza che il c.d. termine lungo di impugnazione, pari a sei mesi, sarebbe scaduto il 27 giugno 2015. Peraltro, l’appello sarebbe stato proposto con ricorso depositato il 29 dicembre 2015 e, quindi, sarebbe stato tardivo. La doglianza, che va riqualificata come concernente la contestazione di un errore processuale da parte della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], è infondata. Nella specie, il termine c.d. lungo per proporre appello era di sei mesi, essendo stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure il 25 marzo 2013. È vero, poi, che la sentenza di appello attesta che la decisione del Tribunale di Locri era stata depositata il 26 giugno 2015, con la conseguenza che il citato termine lungo scadeva il 26 dicembre 2015, giorno festivo. Pertanto, la data entro cui proporreil gravame sarebbe slittata al 27 dicembre 2015, a sua volta domenica, e, quindi, al 28 dicembre 2015. La pronuncia oggetto del presente giudizio afferma, altresì, che l’appello è stato proposto “con ricorso depositato il 29 dicembre 2015”. Parte ricorrente valorizza, ai fini dell’accoglimento della sua impugnazione, proprio questo passaggio della sentenza di appello. Peraltro, le considerazioni dellaricorrente risultano prive di pregio in seguito ad un esame degli atti di causa, ammissibile in ragione della natura processuale del vizio denunciato. Infatti, nel fascicolo del giudizio di appello , regolarmente acquisito dal Collegio, sono inserite, alla pagina 4 (come da indice del detto fascicolo), le ricevute di consegna ed accettazione di un atto descritto come “DEPOSITORicorsoAsp/frega”. Tali ricevute riportano la data del 22 dicembre 2015, il che palesa come il ricorso in appello della P.A. sia stato presentato tempestivamente. Al riguardo, deve trovare applicazione l’orientamentoespresso da Cass., Sez. L, n. 9087 del 31 marzo 2023, secondo la qualeil deposito telematico degli atti processuali si perfeziona nel momento in cui viene generata laricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv.,con modif., dalla l egge n. 221 del 2012), inserito dall ’ art. 1, comma 19, n. 2, della leggen. 228 del 2012 e modificato dall’art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif. , dalla l egge n. 114 del 2014), sicché esso è tempestivo qualora la dettaricevuta venga generata entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile(Cass., Sez. L , n. 9087 del 31 marzo 2023) . In effetti, agli atti è presente certificazione della cancelleria della Sezione lavoro della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] 14 luglio 2023, la quale riporta che il ricorso era pervenuto ed era stato iscritto il 29 dicembre 2015 e che non risultava arrivato alcun ricorso in data anteriore al 29 dicembre 2015, “anche se nella ricevuta di accettazione e consegna depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta il 22 dicembre”. Quest’ultimo inciso conferma, però, l’esistenza delle ricevute de quibus, la quale, peraltro, non è stata contestata neppure da [OSCURATO:PERSONA], la quale nulla ha dedotto in ordine alle richieste avanzate da questo Collegio alla cancelleria della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. Si deve ritenere, quindi, che le ricevute in esame confermino l’avvenuto deposito telematico il 22 dicembre 2015 del ricorso in appello da parte dell’ASP [OSCURATO:PERSONA] e che la data del 29 dicembre 2015 concerna, invece, la relativa registrazione cartacea ad opera della cancelleria menzionata. Ne deriva che l’appello era tempestivo. 2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., al d.lgs. n. 502 del 1992, alla legge n. 29 del 1994 e al d.P.R. n. 484 del 1997 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che non vi era prova del fatto che aveva ricoperto le mansioni di responsabile di struttura complessa, come emergeva dai documenti da lei prodotti. La doglianza è inammissibile, atteso che la ricorrente chiede, nella sostanza, a questo Collegio di effettuare una nuova valutazione di merito delle prove agli atti. Inoltre, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente verificato, con un accertamento di fatto che, siccome motivato, non è censurabile in questa sede, che la ricorrente non era stata investita di un incarico di struttura complessa secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva, ma “di una sorta di interim pur protrattosi per anni, su una posizione che veniva lasciata consapevolmente scoperta”. Essa, come si desumeva dalla disposizione di servizio 32 del 27 giugno 2007 e dalla nota esplicativa del 29 giugno 2007, ricopriva un compito di collaborazione con il direttore sanitario, con l’effetto che non poteva essere considerata titolare di un ruolo dirigenziale ai sensi dell’art. 15, comma 6, d.lgs. n. 502 del 1992. 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, siccome la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’appello, nonostante non avesse censurato la sentenza di primo grado. La doglianza è inammissibile, non avendo la ricorrente riportato neppure in sintesi il contenuto dell’atto del quale contesta la non specificità. 4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt.115 e 416 c.p.c. in quanto l’appello avrebbe dovuto essere articolato per specifici motivi e il convenuto avrebbe dovuto contestare in maniera non generica i fatti posti dal ricorrente a fondamento della sua domanda. La doglianza è inammissibile perché la ricorrente non ha riportato neppure in sintesi il contenuto dell’atto di appello e della memoria di costituzione di controparte.5) Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c., nonché l’errata valutazione della prova documentale costituita dall’atto aziendale e dal conferimento di incarico di responsabile SOC atteso che era stato dimostrato che essa aveva ricoperto mansioni superiori non in regime di sostituzione, esercitando i relativi poteri decisionali e di organizzazione. La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo. 6) Con il sesto motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e della violazione dell’art. c.p.c. 345 per la novità di domande ed eccezioni. In particolare, la P.A. non avrebbe potuto muovere in appello censure non sollevate in primo grado. La doglianza è inammissibile, non avendo la ricorrente indicato quali domande, eccezioni o prove nuove siano state presentate in appello dalla P.A. 7) Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazionedel d.lgs. n. 502 del 1992, della legge n. 29 del 1994 e del d.P.R. n. 484 del 1997 perché la corte territoriale avrebbe errato nel considerare che non le era stato attribuito un incarico di struttura complessa. Essa sostiene la nullità degli atti di nomina di altri medici e il carattere interdistrettuale della SOC. La doglianza è inammissibile, in quanto contrasta con il chiaro accertamento di merito del giudice di appello, secondo il quale la ricorrente non ha mai svolto funzioni dirigenziali, ma solo di collaborazione. 8)Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 6, d.lgs. n. 502 del 1992 in quanto dalla documentazione agli atti emergeva come essa avesse svolto attività di dirigente di struttura complessa.La doglianza è inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo. 9)Con il nono motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 CCNL Dirigenza medica e veterinaria e dell’art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 d.lgs. n. 80 del 1998, modificato dall’art. 15 d.lgs. n. 387 del 1998, contraddittorietà nella motivazione, violazione dei principi generali in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici, violazione degli 36 Cost., 2041, 2126 e 2129 c.c. ed eccesso di potere perché la corte territoriale non aveva considerato che, nel suo caso, non ricorreva una sostituzione, ma una vera e propria attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa. La doglianza è inammissibile per le ragioni che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo. 10)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, attesa la condotta processuale della P.A. Ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico dellaricorrente, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; - dichiara che sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell