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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26836/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.73/67/2017, depositat a il 16 gennaio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo luglio 2014 veniva notificato al contribuente un preavviso di fermo in relazione a diverse cartelle, tra cui quella finali 11000, relativa a debito IRPEF 2003, ancora oggetto del presente giudizio.

Sul punto la CTP accoglieva il ricorso del contribuente, affermando la nullità della relativa notificazione, in particolare per essere stata la raccomandata informativa, dovuta trattandosi di notifica avvenuta a soggetto relativamente DEFINIZ.

AGEV. irreperibile, inviata ad un indirizzo pacificamente sbagliato, in quanto corrispondente a quello utilizzato per la prima notifica, avente avuto esito negativo in quanto il destinatario ivi risultava “trasferito”.

La CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia, per cui il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia si è limitata a depositare un “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con apposita istanza la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017.

La parte ha provveduto al deposito delle relative quietanze di pagamento, con indicazione del numero della cartella ancora oggetto della presente controversia.

2. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere conseguente all’adesione alla citata definizione agevolata.

Spese del giudizio integralmente compensate in relazione alla definizione condonistica.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

Spese compensate

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.73/67/2017, depositat a il 16 gennaio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 settembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo luglio 2014 veniva notificato al contribuente un preavviso di fermo in relazione a diverse cartelle, tra cui quella finali 11000, relativa a debito IRPEF 2003, ancora oggetto del presente giudizio. Sul punto la CTP accoglieva il ricorso del contribuente, affermando la nullità della relativa notificazione, in particolare per essere stata la raccomandata informativa, dovuta trattandosi di notifica avvenuta a soggetto relativamente DEFINIZ. AGEV. irreperibile, inviata ad un indirizzo pacificamente sbagliato, in quanto corrispondente a quello utilizzato per la prima notifica, avente avuto esito negativo in quanto il destinatario ivi risultava “trasferito”. La CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia, per cui il contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia si è limitata a depositare un “atto di costituzione” al fine di partecipare all’eventuale udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con apposita istanza la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 4, d.l. n. 148/2017. La parte ha provveduto al deposito delle relative quietanze di pagamento, con indicazione del numero della cartella ancora oggetto della presente controversia. 2. Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere conseguente all’adesione alla citata definizione agevolata. Spese del giudizio integralmente compensate in relazione alla definizione condonistica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Sentenza Cassazione n. 26836/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris