CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a NAPOLI il 07/08/1983 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9397/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione contestato nonché il trattamento sanzionatorio applicato, sono totalmente generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P