Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 novembre 1973

Cassazione n. 13262/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1973 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, confermativa della pronuncia di primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Solleva due motivi con cui lamenta:

2.1. Illogicità e contraddittorietà nella valutazione della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato.

2.2. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al denegato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito congrua e adeguata motivazione, immune dalle sollevate censure.

Le doglianze proposte si appalesano altresì generiche.

È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto del tutto mancante nel caso di specie.

In particolare, il primo motivo è generico e sostanzialmente volto a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i Giudici di merito in ordine alla responsabilità del D'Andria.

La Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo essa limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d.

«travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.

Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 01).

Orbene, scorrendo il motivo di ricorso, ci si avvede che - come già nei motivi di appello, di cui la presente impugnazione costituisce mera reiterazione (ciò che concreta un'ulteriore causa di inammissibilità) - la censura è portata esclusivamente sulla valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri.

Ciò che appunto incontra il limite sopra richiamato: non senza considerare che l'assetto logico della ricostruzione difensiva è stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso e che rispetto a tale motivazione il motivo di ricorso omette ogni confronto critico e specifico.

Vero è che la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, con la conseguenza che non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (ex multis, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468 -01; Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276 - 01); nondimeno, ai fini dell'accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, l'articolo 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 stabilisce che, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto del fatto che la quantità di detta sostanza non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

Si tratta di elementi presuntivi, dai quali poter desumere la finalità dell'agente circa la detenzione della sostanza stupefacente (vale a dire, se detenuta per farne uso strettamente personale o se detenuta per cederla a terzi).

Elementi presuntivi che costituiscono oggetto di valutazione di fatto, riservata ai giudici del merito, che se adeguatamente motivata e priva di vizi di manifesta illogicità (ossia tale da non inficiare radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale), non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Nel caso in esame, sono state enunciate plurime, logiche e convergenti circostanze indicative della detenzione per fine di spaccio: quantità complessiva dello stupefacente detenuto, non compatibile con l'uso personale; modalità di confezionamento; rinvenimento in casa e sotto la sella del motorino; precedenti per spaccio.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonché generico.

Come precisato dalle Sezioni Unite (sent. n. 51063 del 27/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]), l'accertamento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

In sostanza, il fatto lieve, cui si riferisce il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere inteso alla luce del principio di proporzione, valutando la effettiva consistenza lesiva della condotta alla luce di una considerazione globale di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.

Coerentemente con le anzidette coordinate ermeneutiche, i Giudici del gravame hanno escluso l'ipotesi lieve del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309/1990, alla luce del (dirimente) dato quantitativo della sostanza sequestrata (marijuana), sufficiente a confezionare circa 508 dosi medie: di qui la evidente potenzialità offensiva (non certo "di minima entità") della condotta.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/11/1973 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, confermativa della pronuncia di primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Solleva due motivi con cui lamenta: 2.1. Illogicità e contraddittorietà nella valutazione della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato. 2.2. Illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al denegato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito congrua e adeguata motivazione, immune dalle sollevate censure. Le doglianze proposte si appalesano altresì generiche. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendo contenuto essenziale dell'atto di impugnazione il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta, confronto del tutto mancante nel caso di specie. In particolare, il primo motivo è generico e sostanzialmente volto a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali e delle corrette inferenze prospettate da entrambi i Giudici di merito in ordine alla responsabilità del D'Andria. La Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo essa limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 01). Orbene, scorrendo il motivo di ricorso, ci si avvede che - come già nei motivi di appello, di cui la presente impugnazione costituisce mera reiterazione (ciò che concreta un'ulteriore causa di inammissibilità) - la censura è portata esclusivamente sulla valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso, alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri. Ciò che appunto incontra il limite sopra richiamato: non senza considerare che l'assetto logico della ricostruzione difensiva è stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso e che rispetto a tale motivazione il motivo di ricorso omette ogni confronto critico e specifico. Vero è che la destinazione della sostanza allo "spaccio" è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione della stessa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, con la conseguenza che non spetta, pertanto, all'imputato dimostrare la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (ex multis, Sez. 4, n. 39262 del 25/09/2008, Brambati, Rv. 241468 -01; Sez. 6, n. 26709 del 29/04/2003, Pezzella, Rv. 226276 - 01); nondimeno, ai fini dell'accertamento della finalità della detenzione di sostanza stupefacente, l'articolo 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 stabilisce che, ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa, si tiene conto del fatto che la quantità di detta sostanza non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. Si tratta di elementi presuntivi, dai quali poter desumere la finalità dell'agente circa la detenzione della sostanza stupefacente (vale a dire, se detenuta per farne uso strettamente personale o se detenuta per cederla a terzi). Elementi presuntivi che costituiscono oggetto di valutazione di fatto, riservata ai giudici del merito, che se adeguatamente motivata e priva di vizi di manifesta illogicità (ossia tale da non inficiare radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale), non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Nel caso in esame, sono state enunciate plurime, logiche e convergenti circostanze indicative della detenzione per fine di spaccio: quantità complessiva dello stupefacente detenuto, non compatibile con l'uso personale; modalità di confezionamento; rinvenimento in casa e sotto la sella del motorino; precedenti per spaccio. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonché generico. Come precisato dalle Sezioni Unite (sent. n. 51063 del 27/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]), l'accertamento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. In sostanza, il fatto lieve, cui si riferisce il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere inteso alla luce del principio di proporzione, valutando la effettiva consistenza lesiva della condotta alla luce di una considerazione globale di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. Coerentemente con le anzidette coordinate ermeneutiche, i Giudici del gravame hanno escluso l'ipotesi lieve del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309/1990, alla luce del (dirimente) dato quantitativo della sostanza sequestrata (marijuana), sufficiente a confezionare circa 508 dosi medie: di qui la evidente potenzialità offensiva (non certo "di minima entità") della condotta. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 13262/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris