CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28979/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 036S747) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che le censure rivolte nei confronti della a motivazione posta a base della mancata declaratoria di improcedibilità per difetto della legittimazione a sporgere querela, della mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e della mancata rivalutazione dell'entità del danno risarcibile da parte dell'imputata sono fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito nelle parti in cui ha ritenuto che non vi fossero gli elementi per riconoscere la causa di non punibilità, tenuto conto dei parametri previsti dal'art. 133, comma 1 cod. pen. (pag. 3 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] j.,s219,4-a [OSCURATO:PERSONA] MesSin Agostini V DEPO7 [OSCURATO:PERSONA].r:k. ié