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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 18833/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto ha applicato al ricorrente, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione e di euro 12.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la

I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione dela pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, com ma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, ma solo, peraltro del tutto genericamente, la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per essersi lo stesso limitato ad affermare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, senza alcuna esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui questa affermazione si fonda.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Taranto ha applicato al ricorrente, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione e di euro 12.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione dela pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, com ma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, ma solo, peraltro del tutto genericamente, la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per essersi lo stesso limitato ad affermare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, senza alcuna esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui questa affermazione si fonda. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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