CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 17385/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo addotto, che contesta complessivamente e cumulativamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito poiché semplicemente riproduttivo di censure già formulate, e adeguatamente e sufficientemente giustificate dalla sentenza impugnata (cfr., pag. 3 e 4 della sentenza impugnata, ove si spiega che il conto 'beneficiario' era stato aperto, poco prima "dell'operazione' illecita, grazie all'utilizzazione di documenti identificativi intestati all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il C nsigliere