CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 18722/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 3053/2021depositata il 09/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel dicembre 2017 ha venduto la suaautovettura e il compratore gli ha consegnato un assegno postale di euro44 mila in pagamento del prezzo.Numero registro generale 7190/2022Numero sezionale 2441/2026Numero di raccolta generale 18722/2026Data pubblicazione 09/06/2026Assunte informazioni presso la propria azienda di credito (Cassa diRisparmio di Imola, oggi [OSCURATO:PERSONA] BPM), circa la copertura del mezzo dipagamento, il venditore ha proceduto alle formalità di trasferimento dellaproprietà del veicolo, ma poi, dopo il compimento di esse, è emerso chel’assegno negoziato era stato falsificato.[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto quindi davanti al Tribunale di Bologna laBanca negoziatrice e – premesso di aver ricevuto informazioni circa lasicura copertura del titolo e che tali informazioni si erano rivelateinfondate – ha chiesto al giudice adito di condannare l’azienda bancaria alrisarcimento del danno subito, pari al prezzo pattuito per il veicolo.Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 20/12/2019, ha rigettato ladomanda di risarcimento del danno, osservando che la circostanza,secondo la quale l’istituto bancario aveva assicurato al [OSCURATO:PERSONA] lacopertura dello specifico titolo negoziato, era contestata; che, dunque, eraonere dell’attore dimostrare che la banca avesse assunto, attraverso unproprio dipendente o preposto, la specifica obbligazione della coperturadell’assegno; che tale prova non era stata fornita.Secondo il Tribunale, la lettera BPM del 26/1/2018, versata in attidall’attore, non era sufficiente a comprovare che effettivamente nelcolloquio tra parte attorea e banchiere la rassicurazione di quest’ultimoriguardasse proprio il fatto specifico che quel vaglia postale fosse statoemesso a seguito del versamento della corrispondente provvista, in essoindicata, ma era piuttosto una conferma della astratta esigibilità del titolo,tenuto conto della sua natura.Proposto appello, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l’erroneitàdella sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato che la Banca reseinformazioni sulla copertura dello specifico assegno postale negoziato,dovendosi, invece, desumere dalla lettera dell’azienda di credito del29/1/2018 che il [OSCURATO:PERSONA] aveva telefonato all’Ente emittente ed avevaottenuto conferma della regolare copertura del titolo. Il che sconfessava,Numero registro generale 7190/2022Numero sezionale 2441/2026Numero di raccolta generale 18722/2026Data pubblicazione 09/06/2026secondo l’appellante, la difesa dell’azienda di credito, secondo la quale nonera stata data alcuna assicurazione e le informazioni rese erano state resea mero titolo informativo e generico sulla copertura del tipo di assegnonegoziato.La Corte d’Appello di Bologna ha affermato che, stando al tenoredell’impugnazione, l’appellante non ha chiesto che sia riconosciuta laresponsabilità della Banca per l’imperizia nella negoziazione di un titolofalsificato, ma solo l’accertamento della responsabilità per le informazioniinfondate che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto, al momento della negoziazionedell’assegno postale.Nel merito, la Corte ha respinto l’appello, considerato che – ancheaccedendo alla tesi esposta nell’impugnazione – l’erronea informazionecirca la copertura del mezzo di pagamento non era provenuta dalla banca,ma dall’Ente emittente (ossia da Poste italiane spa), che, secondo lostesso attore, aveva confermato telefonicamente la copertura specificadell’assegno negoziato, per cui la Banca, dopo aver assunto talechiarimento presso Poste, lo ha diligentemente trasferito al [OSCURATO:PERSONA],senza aggiungere o togliere alcunché.L’accoglimento della domanda implicherebbe, pertanto, secondo laCorte, l’affermazione della responsabilità della Banca negoziatrice per unainesatta informazione ricevuta in totale buona fede dall’ente emittente,che – nella stessa ottica difensiva dell’attore – apparirebbe l’unico veroresponsabile della vicenda, non potendo certo la banca negoziatriceprocedere autonomamente alla verifica del dato ricevuto da Poste.2) Con ricorso notificato il 7/3/2022 il sig. [OSCURATO:PERSONA] luigi haimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, proponendo tremotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] BPM resiste con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7190/2022Numero sezionale 2441/2026Numero di raccolta generale 18722/2026Data pubblicazione 09/06/20261) Motivo di impugnazione: “Violazione e/o fasa applicazionedell’art. 1176 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nonassolto l’onere della prova in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione allaresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] BPM per aver fornito la falsa informazione inmerito alla copertura del vaglia postale oggetto di negoziazione e sostieneche la sentenza debba essere cassata nella parte in cui ha erroneamenteritenuto che la Banca negoziatrice abbia agito, in esecuzione del contrattodi mandato, in totale buona fede, non potendo essa procedereautonomamente alla verifica del dato ricevuto da Poste.Il ricorrente afferma che è pacifico che il c.d. “benefondi” ed il“benemesso” costituiscono un accertamento informale della banca e chetuttavia essi sono fonte di affidamento per l’istituto richiedente e possono,quindi, essere causa di responsabilità civile; tali prassi vengono utilizzatesia tra istituti di credito, sia tra istituto di credito e cliente, laddovequest’ultimo chieda informazioni in ordine alla copertura di assegni daversare sul proprio conto corrente. In tale ipotesi, l’istituto che abbiaassicurato ad un cliente correntista – e su richiesta di quest’ultimo –l’esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente, nelcaso in cui tali notizie poi non risultino rispondenti alla reale situazioneesistente al momento della richiesta, è certamente contrattualmenteresponsabile nei confronti del cliente (considerato il rapporto di mandatotra istituto e correntista), ai sensi degli artt. 1176 c.c. e 1710 c.c., cheimpongono l’uso della diligenza nell’adempimento delle obbligazioni e degliincarichi assegnati.Il ricorrente ribadisce che, nel caso in cui la Banca fornisca, allapresentazione del titolo all’incasso, tramite un proprio dipendente, suincarico del cliente correntista, la conferma della bontà dell’assegnocircolare, assume, consequenzialmente, un obbligo non previsto dalrapporto di conto corrente, ma a questo comunque riconducibile in viaNumero registro generale 7190/2022Numero sezionale 2441/2026Numero di raccolta generale 18722/2026Data pubblicazione 09/06/2026integrativa, nei termini della responsabilità contrattuale da mandato, edeve provare l’assolvimento dell’obbligo di diligenza derivante, ai sensi del2° comma dell’art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale,tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.Secondo il ricorrente, non può ritenersi che la conferma della validaemissione del titolo, sulla base di una mera richiesta telefonica rivoltaall’Istituto emittente (nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA]) possa costituire undiligente adempimento di un obbligo integrativo del rapporto di contocorrente; onere della banca sarebbe stato quello di ottenere una confermascritta o l’identificazione del dipendente di [OSCURATO:PERSONA] competente adare l’informazione richiesta.Il motivo è fondato.1.1) Si osserva che oggetto della causa è, come indicato dalla Corted’Appello, l‘accertamento della responsabilità per le informazioni infondateche il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto al momento della negoziazionedell’assegno postale.Il fatto, pertanto, consiste nella richiesta del correntista alla propriaBanca, prima di versare l’assegno sul proprio conto, di informazioni sullacopertura del titolo.La verifica sottesa alla comunicazione del bene emissione èessenzialmente dedicata ad indagare la veridicità del titolo, stantel'impossibilità giuridica che l'assegno circolare, caratterizzato dallaprecostituzione della provvista, sia scoperto. La banca cui sia richiesta laverifica di bene emissione dell'assegno è, dunque, tenuta a compiere lanecessaria indagine nel modo più approfondito possibile, alla stregua delcanone di diligenza professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c.In tal senso ha statuito questa Corte: “In tema di assegni bancari ecircolari, la legittimità della prassi di richiedere telefonicamenteinformazioni alla banca trattaria o emittente circa l'esistenza di unaprovvista sufficiente a pagarli non esonera la banca negoziatrice, inNumero registro generale 7190/2022Numero sezionale 2441/2026Numero di raccolta generale 18722/2026Data pubblicazione 09/06/2026relazione agli obblighi di diligenza professionale imposti dalla peculiaritàdel caso concreto, ex art. 1176, comma 2, c.c., dall'adozione di diversemodalità di comunicazione con la banca sulla quale sia stato trattol'assegno o che l'abbia emesso, al fine di tutelare gli interessi delcorrentista e degli altri soggetti coinvolti nella circolazione del titolo”(Cass. civ., sez. I, 12/06/2023, n. 16555).Dalla motivazione di questa decisione: “la circostanza che le predetteinformazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude quindila possibilità di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria oopportuna l'adozione di modalità diverse di comunicazione, in virtù dipattuizioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di contocorrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione deltitolo”.Si veda anche, per es.: Cass. civ., sez. I, 5/07/2000, n. 8983:“L'istituto bancario che, tramite un proprio dipendente, abbia, su richiestadi un cliente correntista, fornito assicurazioni a quest'ultimo(telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione) circa l'esistenza difondi sufficienti al pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetti"benefondi") è contrattualmente responsabile - configurandosi nella specieun rapporto di mandato - se le notizie così fornite non risultino, poi,rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta, eciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenzagravante sull'istituto di credito - mandatario, derivante dalla specificanatura dell'attività bancaria”.E di recente Cass. civ., sez. I, 03/10/2024, n. 25938: «La censura nonriflette l'essenza della ratio decidendi della sentenza, in quanto la Corted'Appello non ha affermato che il servizio di bene emissione deve essereautomaticamente esteso alla negoziazione del vaglia postale. [OSCURATO:PERSONA]Appello ha stabilito, invece, che nel concreto la banca, tramite il suoimpiegato, si era assunta – su richiesta del proprio cliente - l'onere diNumero registro generale 7190/2022Numero sezionale 2441/2026Numero di raccolta generale 18722/2026Data pubblicazione 09/06/2026svolgere l'afferente verifica di bene emissione. Dopodiché ha ritenuto chela banca avesse agito superficialmente nelle circostanze date, in contrastocon la diligenza richiesta dall'incarico assunto in particolare avevamancato di trasmettere e richiedere una conferma scritta del "beneemissione"».2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ ex art 360 n. 5 c.p.c. anche ed oveoccorra in relazione all’art. 116 cpc.”Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia omesso l’esame diun fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra leparti.In particolare, il ricorrente afferma che, con l’atto d’appellointroduttivo del giudizio di secondo grado, egli ha sostenuto che i fattiposti a fondamento della domanda fossero consacrati, confermati econfessati nella lettera della banca 26/1/18, nella parte in cui è riportato“… nel caso puntuale la nostra filiale ha regolarmente telefonato all’Enteemittente ottenendo conferma della regolare “copertura” dell’assegno eriportando tale informazione, senza potersi assumere alcunaresponsabilità ...”.Terzo motivo di impugnazione: “In ogni caso nullità della sentenzadella Corte d’Appello di Bologna per omessa pronuncia sul motivod’appello ex art. 360 co. 1 n. 4”.Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello abbia omesso dipronunciarsi sulla sua richiesta che fosse riconosciuta la responsabilitàdella banca per l’imperizia della stessa ad aver negoziato un titolo la cuifalsificazione sarebbe emersa dalla richiesta di informazioni piùapprofondite circa la copertura del titolo, la mancanza delle quali, haindotto la banca a ritenere sussistente la bontà del titolo, quindi atrasfondere detta informazione al Sig. [OSCURATO:PERSONA], inducendolo a versare ilNumero registro generale 7190/2022Numero sezionale 2441/2026Numero di raccolta generale 18722/2026Data pubblicazione 09/06/2026titolo sul proprio conto e, soprattutto a fargli concludere la venditadell’auto.2.1) I motivi predetti restano assorbiti dall’accoglimento del primomotivo.3) Il ricorso va accolto (fondato il primo motivo, assorbiti gli altri).La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso (fondato il primo motivo, assorbiti gli altri);cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, indiversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dellespese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 29/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]