CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 23104/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/11/2021 del GUP del Tribunale di Vasto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro non contraffatto e restituzione atti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 novembre 2021 il GUP del Tribunale di Vasto ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] su concorde richiesta delle parti le pene di legge per i reati di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 455 cod. pen. e ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro. 2. Ricorre per cassazione la Bellotti che lamenta l'omessa motivazione sul nesso pertinenziale della res con l'illecito commesso. [OSCURATO:PERSONA] iVi i 3. Il ricorso è fondato. [OSCURATO:PERSONA] ha confiscato, al di fuori del patto, tutto il denaro rinvenuto, sia le quattro banconote da euro 20 contraffatte sia l'importo di euro 4.045,00 indicato nel capo d'imputazione relativo alla violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con riferimento a quest'ultima confisca mancano tuttavia i presupposti di legge, perché nel caso del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 la confisca del denaro è possibile soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata. Pertanto, non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 - 01). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla confisca del denaro non contraffatto con trasmissione degli atti al Tribunale di Vasto per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro non contraffatto e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vasto per l'ulteriore corso Così deciso, il 10 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]