CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 19084/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 7852/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti FRANCESCO V. PAPADIA,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitaleex lege ; -resistente - avversola sentenza n. 310/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARIdepositatain data 27/2/2023; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/2025dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche: Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 7852/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri consentenza resa in data 27/2/2023, la Corte d’appello di Bari ha confermatola decisione non definitiva con la quale il giudice di primo gradoha rigettato l’eccezione di estinzione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] e FabioArturo Riva in relazione al giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei relativiconfronti dinanzi al Tribunale di Taranto; eccezione nella specie fondata sul rilievo in forza del quale la Turi, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Taranto, avrebbe riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzataper l’Impresa, con ricorso anziché con atto di citazione, provvedendoquindi alla notificazione dell’atto di riassunzione dopo la scadenzadei termini perentori previsti dalla legge; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha evidenziato come, con la tempestiva proposizione del ricorso per riassunzione, la Turi avesse rispettato i requisiti essenziali imposti dall’art.125 disp. att. c.p.c. per la realizzazione dello scopo dell’atto di riassunzione,a nulla rilevando la circostanza che la vocatio in ius fosse avvenutain data successiva allo spirare del termine perentorio previsto dallalegge; sotto altro profilo, la C orte territoriale ha sottolineato come l’avvenutodeposito in forma cartacea dell’atto di riassunzione, in luogo della forma telematica, costituisse una mera irregolarità formale, suscettibile d’essere sanata con il raggiungimento dello scopo, come nellaspecie regolarmente verificatosi; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico d’impugnazione; CeciliaTuri resiste con controricorso; iricorrenti hanno depositato memoria; consideratoche: Adunanzadel15 maggio 2025 – R.G. n. 7852/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri preliminarmente,le questioni di diritto sollevate dalle parti con i motivi di doglianza proposti avverso la sentenza impugnata e con i contrappostiscritti difensivi, appaiono dotate di particolare rilevanza, aisensi dell’art. 375 c.p.c., anche con rifermento ai profili nomofilattici prospettabilicon riguardo alla relativa decisione; pertanto,visto l’art. 375 c.p.c., appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblicaudienza; P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussionein pubblica udienza. Cosìde