CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 30175/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, in primis, l'intervenuta prescrizione del reato, quindi violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dell'aggra- vante contestata al capo 2) la quale, trattandosi di aggravante ad effetto speciale, incide sul corso della prescrizione e in ordine alla mancata derubricazione del reato di furto in appropriazione indebita. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 3. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, in punto di ritenuta sussistenza della con- testata aggravante, dall'esame dell'atto di appello non risulta devoluto al vaglio dei giudici del gravame del merito. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, Rossi, Rv. 279958; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; conf. Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255940; Sez. 1, n. 2176 del 20/12/1993 dep. il 1994, Etzi e altro, Rv. 196414). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il mo- tivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, Hajmohamed, Rv. 252773).N. 30175/2022 R.G. Pacifico invero che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legit- timità è delineato dall'art. 609 cod. proc. pen., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enuclearle dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono fun- zionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi que- stione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in rela- zione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di Cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte, Quanto al motivo in punto di penale responsabilità, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già ade- guatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me- rito. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto —e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno sottoli- neato come la corretta qualificazione giuridica fosse quella di furto aggravato e non di appropriazione indebita alla luce del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il dipendente di una ditta di trasporti che sottragga la merce a lui affidata commette il reato di furto e non già quello di appropriazione indebita, N. 30175/2022 R.G. atteso che le operazioni materiali di cui è incaricato (trasporto, deposito, conser- vazione e consegna) non gli conferiscono quell'effettivo potere di autonoma dispo- nibilità dei beni affidatigli, che è invece presupposto necessario della fattispecie di cui all'art. 646 cod. pen..(così Sez. 4, n. 23091 del 14/3/2008 [OSCURATO:PERSONA]. 240295; conf. Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013, Santoro, Rv. 255289; Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 5, n. 37419 del 21/6/2021, Manoliu, Rv. 281873). 4. Come rileva la Corte territoriale, all'atto della pronuncia oggi impugnata, in ragione della ritenuta recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale, i fatti di cui all'imputazione non erano prescritti. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- me