Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:715
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 27 novembre 2007
1
(
1
)
Causa C‑506/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] OHG
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Austria)]
«Direttiva 92/85/CEE – Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti – Nozione di lavoratrice gestante – Direttiva 76/207/CEE – Discriminazione fondata sul sesso»
I –
Introduzione
1. Per molto tempo la gravidanza è stata circondata da un alone di mistero; non esistevano ancora i test rapidi di gravidanza,
né i progressi della tecnica avevano già permesso immagini del feto nel ventre materno. In passato la donna incinta non aveva
certezza immediata della propria condizione e spesso il dubbio durava settimane. Alcuni osservatori, i pionieri della scienza
medica in particolare, tentarono di descrivere i sintomi della gestazione. Plinio il vecchio, nel libro VII della
[OSCURATO:PERSONA]
, scrive che «mali di testa a partire dal decimo giorno dopo il concepimento, capogiri e ottenebramenti della vista, nausea
per il cibo e vomito sono il segno che ha cominciato a formarsi un essere umano» e aggiunge che «la donna che aspetta un maschio
ha un colorito migliore e un parto più facile» (
2
).
2. La maggior parte delle società si è preoccupata di attribuire una posizione speciale alla donna incinta, sia per renderle
omaggio sia per proteggerla – insieme alla sua creatura – dai cattivi presagi e dai rischi connessi alla maternità. Nel suo
celebre libro
I riti di passaggio
(pubblicato nel 1909) l’etnologo francese [OSCURATO:PERSONA] descrive alcuni rituali che, nelle società primitive, accompagnano
i mutamenti cui vanno incontro gli esseri umani: gravidanza, nascita, matrimonio e morte (
3
).
3. [OSCURATO:PERSONA] di due giovani spose
una delle eroine di Balzac, incinta per la prima volta, si sorprende di non avvertire nulla di speciale all’inizio e di scoprire
il suo stato nello sguardo degli altri e non nel proprio corpo; ella conclude, così, che «la gravidanza è solo un fatto mentale»
e che, nell’attesa dei sintomi, subentra troppa curiosità di conoscere la sua data d’inizio (
4
). Francisco de Goya ritrasse la bella contessa di Chincon nello splendore dei suoi 21 anni senza nascondere il figlio che
attendeva: il geniale aragonese lo segnala discretamente cingendole il capo con una delicata corona di spighe di grano, simbolo
di fertilità (
5
).
4. La signora [OSCURATO:PERSONA] sicuramente intendeva tenere per sé il suo desiderio di maternità. Non è peregrino pensare che avrebbe preferito
tacere per qualche mese questo dettaglio così intimo e personale della sua vita. Ma non le è stato possibile, poiché il processo
di procreazione assistita al quale è dovuta ricorrere l’ha costretta a svelare immediatamente il segreto. Dopo essersi sottoposta
ad aspirazione del follicolo, quando i suoi ovuli erano già stati fecondati in vitro, ma gli embrioni ancora non introdotti
nell’utero, l’impresa le ha notificato la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. L’[OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione austriaca) chiede alla Corte di giustizia di interpretare la nozione di «lavoratrice
gestante» di cui all’art. 2, lett. a), della direttiva 92/85/CEE (
6
) e di precisare, in particolare, se, al momento del licenziamento, l’interessata potesse essere considerata gestante, tutelata
ai sensi di detta disposizione.
6. L’ordinanza di rinvio pone, quindi, il problema di determinare il momento a partire dal quale comincia la gestazione agli
effetti della citata direttiva. Una questione molto delicata, giacché indirettamente potrebbe sfociare in una discussione
medico-etica sull’origine della vita qui ultronea e inconferente.
II –
Contesto normativo
A –
La normativa comunitaria
1. La direttiva 92/85
7. La questione pregiudiziale in esame si incentra sulla direttiva 92/85/CEE, segnatamente sul suo art. 2, lett. a), che definisce
«lavoratrice gestante» ogni lavoratrice gestante che «informi del suo stato il proprio datore di lavoro, conformemente alle
legislazioni e/o prassi nazionali».
8. Tra le garanzie riconosciute alle lavoratrici cui si applica la direttiva figura il divieto di licenziamento, per garantire
«l’esercizio dei diritti di protezione della sicurezza e della salute». Ai termini dell’art. 10, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano
le misure necessarie per vietare il licenziamento di tali lavoratrici nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e
il termine del congedo di maternità, tranne nei casi eccezionali non connessi al loro stato ammessi dalle legislazioni o dalle
prassi nazionali e, se del caso, a condizione che l’autorità competente abbia dato il suo accordo (punto 1); qualora la lavoratrice
sia licenziata durante tale periodo, il datore di lavoro deve fornire per iscritto giustificati motivi (punto 2).
2. La direttiva 76/207
9. Sebbene il giudice del rinvio non la menzioni esplicitamente, ai fini della presente controversia rileva anche la direttiva
76/207/CEE (
7
). All’art. 2, n. 1, in nome del principio della parità di trattamento, essa esclude «qualsiasi discriminazione fondata sul
sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia», puntualizzando
al n. 3 che le disposizioni della direttiva non ostano «alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la
gravidanza e la maternità».
10. A sua volta l’art. 5 enuncia che l’applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni
di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che sia garantito agli uomini e alle donne il medesimo
trattamento, senza discriminazioni fondate sul sesso.
11. La direttiva 76/207 è stata modificata dalla direttiva 2002/73/CE (
8
), a sua volta abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/54/CE (
9
). Nessuna di queste due ultime direttive si applica, tuttavia, al caso di specie, poiché i termini per l’attuazione della
direttiva 2002/73 e per l’approvazione della direttiva 2006/54 sono posteriori ai fatti di causa.
B –
La normativa austriaca
12. Conformemente all’art. 10 del Mutterschutzgesetz (legge austriaca di tutela della maternità; in prosieguo: l’«MSchG»), le
dipendenti non possono essere legittimamente licenziate durante il periodo di gravidanza, né nei quattro mesi successivi al
parto, purché abbiano informato il datore di lavoro del loro stato prima del licenziamento oppure entro cinque giorni dalla
sua comunicazione o notifica.
13. Dal canto suo, il Fortpflanzungsmedizingesetz (legge austriaca sulla riproduzione medicalmente assistita; in prosieguo: l’«FMedG»)
definisce «entwicklungsfähige Zellen» gli ovuli fecondati e le cellule che ne derivano (art. 1, n. 3) e ne ammette la conservazione
anche per dieci anni (art. 17, n. 1).
III –
Fatti, causa principale e questione pregiudiziale
14. [OSCURATO:PERSONA] lavorava come cameriera per la [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] OHG dal 3 gennaio 2005.
15. Dopo circa un mese e mezzo di trattamento ormonale, si sottoponeva l’8 marzo 2005 ad aspirazione del follicolo. Con certificato
medico era posta in congedo dall’8 al 13 marzo 2005, data prevista per il trasferimento nell’utero di due embrioni (
10
).
16. Il 10 marzo, intanto, nel corso di una telefonata, l’impresa le annunciava la cessazione del rapporto di lavoro con effetto
dal 26 marzo 2005. Con una lettera dello stesso 10 marzo la signora [OSCURATO:PERSONA] informava la società dell’intervento programmato
per il 13 marzo. Secondo il giudice remittente, si deve ritenere che alla data della comunicazione del licenziamento gli ovuli
prelevati alla ricorrente fossero già stati fecondati con gli spermatozoi del partner e si fosse, dunque, già in presenza
di embrioni in vitro.
17. Su queste premesse la signora [OSCURATO:PERSONA] reclamava dalla società convenuta il pagamento dello stipendio e della quota corrispondente
della sua retribuzione: il licenziamento comunicato il 10 marzo 2005 sarebbe stato inefficace in quanto, a partire dalla fecondazione
artificiale degli ovuli avvenuta l’8 marzo 2005, avrebbe trovato applicazione nei suoi confronti la tutela prevista dall’art. 10,
n. 1, dell’MSchG. La società, da parte sua, chiedeva il rigetto dell’istanza, in quanto al momento della notifica del licenziamento
non sarebbe sussistita gravidanza.
18. In primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di Salisburgo) accoglieva il ricorso della signora [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che,
conformemente alla giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA], la tutela della donna sancita dall’art. 10 del MSchG decorresse
dalla fecondazione dell’ovulo, compresa la fecondazione in vitro, poiché la finalità del MSchG sarebbe di garantire la sussistenza
economica della madre.
19. [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] OHG adiva l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), che annullava la
sentenza di primo grado con l’argomento che, in qualunque momento della gestazione comincino le variazioni ormonali, una gravidanza
isolata dal corpo della donna sarebbe impensabile. Di conseguenza, nel caso della fecondazione in vitro, la gravidanza – e,
per questo, la tutela contro il licenziamento – inizierebbe con il trasferimento dell’ovulo fecondato nell’utero.
20. Contro la sentenza di appello la signora [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso all’[OSCURATO:PERSONA]. Ritenendo che la soluzione della
controversia dipenda dall’interpretazione di norme di diritto comunitario, la Corte di cassazione austriaca ha sottoposto
alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se rappresenti una “lavoratrice gestante” ai sensi dell’art. 2, lett. a), prima metà della frase, della direttiva del Consiglio
19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della
salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi
dell’art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), la lavoratrice che si sottopone ad una fecondazione in vitro, qualora al
momento della comunicazione del licenziamento i suoi ovuli siano stati già fecondati con gli spermatozoi del partner, e si
sia quindi già in presenza di embrioni in vitro, ma questi non siano stati ancora trasferiti nel corpo della donna».
IV –
Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
21. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata nella cancelleria della Corte di giustizia il 14 dicembre 2006.
22. Hanno depositato osservazioni scritte la convenuta nella causa principale, la Commissione ed i governi ellenico, italiano
e austriaco.
23. All’udienza, che ha avuto luogo il 16 ottobre 2007, hanno svolto osservazioni orali i rappresentanti del governo austriaco,
del governo ellenico e della Commissione.
V –
Analisi della questione pregiudiziale
A –
Sull’applicabilità della direttiva 92/85
1. La nozione di «lavoratrice gestante»
24. I dubbi dell’[OSCURATO:PERSONA] vertono sull’ambito di applicazione della direttiva 92/85, in particolare su cosa intendere,
ai fini della tutela lavorativa ivi prevista, per «lavoratrice gestante».
25. La direttiva 92/85 si fonda sull’art. 118 A del Trattato (ora art. 138 CE) per proteggere la sicurezza e la salute sul lavoro
delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. A tal fine, all’art. 10, essa vieta il licenziamento di
una lavoratrice «nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità» (
11
). È dunque escluso sin dall’inizio della gravidanza il licenziamento della «lavoratrice gestante» definita all’art. 2, lett. a),
a condizione – precisa quest’ultimo – che l’interessata abbia informato del proprio stato il datore di lavoro «conformemente
alle legislazioni e/o prassi nazionali».
2. Una condizione preliminare: informare il datore di lavoro
26. Sorvolando, per ora, sul problema – certo cruciale – del momento in cui comincia la gravidanza, trattiamo subito dell’obbligo
di informare il datore di lavoro, poiché la società convenuta nella causa principale sostiene nelle osservazioni che la signora
[OSCURATO:PERSONA], quand’anche incinta nel senso medico del termine al momento del licenziamento, non avrebbe diritto alla tutela offerta
dalla direttiva per non aver informato del proprio stato il datore di lavoro.
27. L’art. 2 rimette alla legislazione degli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di stabilire come e quando debba essere eseguita la comunicazione
e ai giudici nazionali il compito delle corrispondenti verifiche. In base alla normativa austriaca citata pare, tuttavia,
di potersi già affermare che la comunicazione è avvenuta nei termini, visto che l’art. 10 dell’MSchG considera valide le comunicazioni
fino a cinque giorni dall’annuncio del licenziamento e che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha informato per iscritto l’impresa dell’andamento
della sua gravidanza lo stesso giorno della conversazione telefonica.
3. L’inizio della gravidanza come condizione fisica della donna meritevole di tutela
28. Veniamo, a questo punto, al nocciolo del problema: chiarire quando una donna sia incinta e, pertanto, tutelata dalla direttiva
92/85, che nulla prevede al riguardo [il rinvio dell’art. 2, lett. a), alle «legislazioni e/o prassi nazionali» riguarda solo
la comunicazione al datore di lavoro, come giustamente osserva la Commissione nelle osservazioni scritte]. Il silenzio della
direttiva obbliga ad interpellare la scienza medica.
29. Prima di addentrarci nel discorso, è importante ricordare che ci si confronta spesso col problema dell’accertamento dell’inizio
della gravidanza nel contesto di discussioni sull’aborto. Dipendendo dal momento in cui questo inizio è stabilito, alcune
misure sono reputate strumenti (preventivi) di controllo delle nascite (i contraccettivi, per esempio), altre, invece, tecniche
di interruzione della gravidanza. Le connotazioni etiche del dibattito permettono di separarlo dal problema strettamente giuridico
di cui è investita la Corte di giustizia, chiamata a stabilire quando una donna benefici della tutela della direttiva 92/85
e non quando inizi il processo biologico diretto alla nascita di un nuovo individuo.
30. I ginecologi e gli ostetrici fanno solitamente decorrere l’inizio della gestazione da momenti differenti: dal giorno dell’ultima
mestruazione, da quello dell’ovulazione, dalla data della fecondazione o dell’impianto o ancora da quando la gravidanza può
essere constatata chimicamente. Comunque sia, per tradizione la gravidanza s’intende iniziata con il «concepimento».
31. Nel 1875, basandosi su alcuni studi sulla riproduzione dei ricci di mare, [OSCURATO:PERSONA] scoprì che la fecondazione comincia
con la penetrazione dello spermatozoo nell’ovulo (
12
). Da allora il concepimento è collegato al processo descritto dallo zoologo tedesco, ma a metà del secolo scorso è stato ridotto
al fenomeno dell’impianto, riferito all’annidamento nella parete dell’utero prima dell’ovulo fecondato e poi della blastocisti.
32. Giova un breve riepilogo (
13
): una volta che lo spermatozoo ha fecondato l’ovocita, lo zigote discende nell’utero e si segmenta. Nell’arco approssimativamente
di cinque giorni dalla fecondazione già si constata una massa cellulare interna, che si sviluppa formando l’embrione, ed un
anello esterno, che forma la placenta. Intorno al sesto giorno questa blastocisti si attacca alla mucosa dell’utero; il processo
è chiamato annidamento o impianto.
33. Fecondazione e impianto sono, pertanto, i due fenomeni dei quali, alternativamente, gli studiosi si servono per determinare
l’inizio della gravidanza. Una scelta non scevra da pregiudizi e conseguenze pratiche (
14
), che diventa ancor più complessa quando, come nel caso della signora [OSCURATO:PERSONA], si tenta la procreazione con trattamenti tecnico-sanitari.
Indipendentemente dalla validità scientifica di tali due posizioni, più circostanze mi inducono a pensare che la tutela giuridica
della gestante cominci con l’impianto della blastocisti nell’utero. Mi fondo su quattro argomenti di diversa rilevanza: a)
la letteratura specialistica, che si orienta in questo senso; b) il significato stesso del termine «gravidanza», che non contraddice
questo approccio scientifico; c) l’obiettivo principale della direttiva 92/85, che intende promuovere la sicurezza e la salute
della lavoratrice gestante; e d) per ultimo, il fatto che tale tutela non può protrarsi sine die
.
a) La nozione di gravidanza secondo la FIGO
34. Decisiva in materia è la posizione di talune organizzazioni ed istituzioni internazionali di indubbia autorevolezza che difendono
il momento dell’impianto. [OSCURATO:PERSONA] per gli aspetti etici della riproduzione umana della Federazione Internazionale di Ginecologia
e Ostetricia (FIGO), per esempio, nella dichiarazione resa al Cairo nel marzo 1998, ha descritto la gravidanza come la parte
del processo di riproduzione umana «che comincia con l’impianto del “conceptus” nel seno materno e termina o con la nascita
di un bambino o con un aborto» (
15
).
35. Conformemente a questa interpretazione, quando le fu comunicato il licenziamento, la signora [OSCURATO:PERSONA] non era una lavoratrice
gestante ai sensi della direttiva 92/85, poiché in quell’istante i suoi ovuli, pur già fecondati in laboratorio, non erano
stati ancora trasferiti nel suo organismo; mancava, quindi, l’annidamento (
16
).
36. Più precisamente, la signora [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un trattamento ormonale di circa un mese e mezzo, si era sottoposta a un prelievo
follicolare l’8 marzo 2005 e il suo medico curante l’aveva messa in congedo per cinque giorni. Il 10 marzo è stata licenziata;
a quella data i suoi ovuli erano già stati coltivati in laboratorio e, a quanto risulta, fecondati. Il trasferimento degli
embrioni risultanti avvenne tre giorni dopo, il 13 marzo.
37. Pertanto, se la gravidanza inizia solo dall’impianto del «conceptus» nel seno materno, come intende la FIGO, al momento del
licenziamento la signora [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata incinta.
b) L’accezione comune del termine «gravidanza»
38. Detto corollario è in linea con la comune accezione del termine «gravidanza» per la scienza medica, che se ne serve per definire
il processo compreso tra il concepimento e il parto. Tale accezione è altresì attestata in quel rifugio dall’inclemente realtà
che sono i dizionari (
17
). La gestazione è identificata con lo sviluppo di un nuovo essere nel ventre materno, ma alla data del licenziamento la signora
[OSCURATO:PERSONA] ancora non era giunta a questa fase. Non rileva che poco dopo ella sia rimasta incinta, né che, alla cessazione del lavoro,
gli ovuli fossero già fecondati in laboratorio, poiché non si tratta di stabilire se lo zigote già fosse un
nasciturus
in senso giuridico, come suggerisce la convenuta (
18
), ma se ci fosse o meno gravidanza.
39. Dissento del pari dal governo ellenico allorché sostiene, al paragrafo 17 delle osservazioni scritte, che il fatto che, nell’ipotesi
di una fecondazione in vitro, l’interessata possa ripensarci fino al momento del trasferimento dell’ovulo fecondato non rende
la sua condizione diversa da una gravidanza naturale, che pure può essere interrotta volontariamente. Senza esprimere giudizi
morali sulle due fattispecie, risulta tra loro una differenza giuridicamente rilevante: nel caso della fecondazione in vitro
non c’è vita nel seno materno finché non avviene l’impianto.
40. Da parte sua, il governo austriaco si fonda sulla finalità di tutela perseguita dalla direttiva 92/85 per affermare che la
gravidanza, mentre in caso di concepimento naturale comincia con la penetrazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo nel
corpo della donna, in una fecondazione in vitro decorrerebbe dal trasferimento nell’utero degli ovociti fecondati in laboratorio,
senza dover attendere l’«annidamento» (che richiederebbe altri cinque o sei giorni). Ma tutte queste divagazioni non mi sembrano
necessarie; è sufficiente sapere che gli embrioni non erano ancora nell’utero della signora [OSCURATO:PERSONA] per escludere che quest’ultima
fosse incinta quando le fu notificato il licenziamento.
c) La ratio legis della direttiva
41. La conclusione che la signora [OSCURATO:PERSONA] non fosse incinta è in linea con la
ratio
della direttiva 92/85, la cui tutela mira a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti,
con ciò intendendo la loro condizione fisiologica. Il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva precisa che il divieto di
licenziare le dipendenti è diretto ad evitare le conseguenze pregiudizievoli che tale decisione genererebbe sulla loro integrità
fisica o psichica.
42. È questa l’interpretazione che ne ha offerto anche il giudice comunitario dichiarando, nelle sentenze 30 giugno 1998, causa
Brown (
19
), e 4 ottobre 2001, causa [OSCURATO:PERSONA] (
20
), che l’art. 10 della direttiva 92/85 intende scongiurare il rischio che una minaccia di licenziamento induca l’interessata
ad interrompere volontariamente la gravidanza (
21
). La norma di cui l’[OSCURATO:PERSONA] chiede sia precisato l’ambito di applicazione mira a proteggere la condizione biologica
della gestante. La – parimenti auspicabile – tutela del diritto della donna a procreare (in astratto), a rimanere incinta
e a partorire, senza che il suo lavoro costituisca un ostacolo insuperabile, appare assicurata anch’essa a livello comunitario,
ma non dalla direttiva 92/85.
d) La possibilità di posticipare il trasferimento degli embrioni
43. Un altro argomento mi induce a negare il beneficio della tutela della direttiva 92/85 ad una lavoratrice che, come la signora
[OSCURATO:PERSONA], si sia già sottoposta, al momento del licenziamento, all’agoaspirazione degli ovuli, ma non ancora al trasferimento
in utero degli embrioni risultanti dalla fecondazione in vitro, tale che né il processo possa dirsi concluso, né l’impianto
avvenuto. Tra l’una e l’altra operazione trascorrono di solito diversi giorni, inoltre gli ovuli fecondati in laboratorio
non sempre sono trasferiti immediatamente nel grembo materno, ma possono essere congelati per un certo tempo nell’eventualità
di un’utilizzazione.
44. [OSCURATO:PERSONA] membri offrono un ampio ventaglio di disposizioni che vanno dal divieto di conservare gli ovuli fecondati, posto
dalla legislazione italiana (
22
), al permesso, nella recente legge spagnola del 26 maggio 2006, n. 14, sulle tecniche di riproduzione umana assistita (
23
), di prolungare la crioconservazione degli ovuli, del tessuto ovarico e dei preembrioni in soprannumero fino a che i responsabili
medici diagnostichino che la ricevente non soddisfa i requisiti clinici necessari per la riproduzione assistita (
24
). Altre legislazioni nazionali autorizzano la conservazione dei preembrioni vitali per un tempo massimo che, in Austria, è
di dieci anni (art. 17, n. 1, dell’FMedG).
45. Su queste premesse, se la Corte di giustizia dichiarasse (come chiede, per esempio, il governo ellenico) che la tutela della
direttiva 92/85 alla gestante comincia con la fecondazione dell’ovulo e non con l’impianto, il divieto di licenziamento di
cui all’art. 10 si protrarrebbe per un periodo indeterminato ed eccessivo, vanificando l’obiettivo della norma che è di soccorrere
le donne già incinte, considerata la vulnerabilità del loro stato, e non quelle che, in un modo o nell’altro, aspirino alla
maternità.
46. Peraltro, sebbene giuridicamente questa possibilità sia vietata in quasi tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, è tecnicamente possibile
impiantare ovuli fecondati di una donna nell’utero di un’altra (come succede con le cosiddette «madri in affitto»), tale che,
in ultima istanza, potrebbe invocare la tutela della direttiva una lavoratrice che né è incinta, né lo sarà.
47. Meno convincente appare l’argomento (dedotto in subordine dal governo italiano) delle ridotte probabilità di successo del
trasferimento degli ovuli fecondati in vitro, poiché la stessa gestazione «naturale» può non giungere a termine a causa di
un aborto spontaneo e a quel punto non sarebbe più tutelata.
4. Corollario
48. Alla luce di quanto esposto propongo alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA] rispondendo che una lavoratrice dipendente sottoposta a fecondazione in vitro non è una «lavoratrice gestante»
ai sensi dell’art. 2, lett. a), prima metà della frase, della direttiva 92/85/CEE se, al momento della notifica del licenziamento,
i suoi ovuli sono stati fecondati in laboratorio, ma ancora non trasferiti nel suo corpo.
49. Inoltre, nonostante la direttiva 92/85 introduca una regola de minimis e, pertanto, nulla impedisca agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere
una tutela più ampia, il legislatore austriaco non ha fatto alcun passo in tale direzione e la sua scelta non può essere sindacata.
B –
Sulla tutela offerta dalla direttiva 76/207
50. Questa prima proposta, circoscritta materialmente dai termini del quesito posto dal giudice austriaco, non osta, tuttavia,
ad un’analisi più approfondita della controversia, per verificare se il licenziamento di una lavoratrice in circostanze come
quelle di specie integri una discriminazione contraria al principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
51. Questo approccio più ampio si giustifica perché la tutela della maternità è oggetto sia della direttiva invocata dall’organo
giurisdizionale remittente, sia di altre disposizioni comunitarie, specialmente della direttiva 76/207, che stabilisce la
parità dei sessi per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro.
52. Se la direttiva 92/85, successiva, è orientata a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro della
lavoratrice gestante, puerpera o che allatta, la direttiva 76/207 è nata con una vocazione più ampia, perseguendo l’uguaglianza
tra uomini e donne in ambito lavorativo. Su questa premessa l’art. 10 della direttiva 92/85 prevede un divieto di licenziamento
«nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità», mentre la direttiva 76/207 non
contempla direttamente l’ipotesi del licenziamento per gravidanza, ma solo sancisce la parità di trattamento (art. 5, n. 1),
la quale «implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare
mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia» (art. 2, n. 1) (
25
).
53. Nell’interpretazione di questa norma della direttiva 76/207 si è consolidata una giurisprudenza comunitaria ai sensi della
quale la gravidanza, sebbene non sia fonte di disparità basata sul sesso, riguarda solo la donna, per la qual cosa le decisioni
che potenzialmente pregiudichino quest’ultima sul lavoro e siano fondate su tale suo particolare stato costituiscono una discriminazione
vietata dalla direttiva 76/207.
54. In applicazione del principio di parità di trattamento proclamato dalla direttiva 76/207, il mero fatto di essere donna non
giustifica un regime speciale e più favorevole di quello che, a parità di condizioni, è riconosciuto agli uomini.
55. Con ciò è esclusa, però, solo l’applicazione senza giustificato motivo di regole diverse in condizioni simili. La norma base
ammette importanti deroghe, come si evince dallo stesso art. 2 della direttiva 76/207, che consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di escludere
dal suo ambito di applicazione le attività per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro
esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante (n. 2) e fa salve «le disposizioni relative alla protezione della
donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità» (n. 3), nonché «le misure volte a promuovere la parità
delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità
delle donne» (n. 4) sul lavoro (
26
).
56. Così, nella sentenza 25 luglio 1991, causa Stoeckel (
27
), la Corte, accogliendo le conclusioni dell’avvocato generale (
28
), definì contrario alla direttiva 76/207 un divieto di lavoro notturno diretto esclusivamente alle donne per il quale non
era stato dimostrato che lo speciale orario comportasse rischi ed inconvenienti diversi secondo il sesso del lavoratore. Seguiva
l’illustrazione dei criteri che avrebbero dimostrato come nelle circostanze di specie il divieto favorisse la manodopera femminile,
dal momento che gli inconvenienti del lavoro notturno, salvo i casi di gravidanza e di maternità, non espongono le donne a
rischi maggiori di quelli cui vanno incontro gli uomini (
29
).
57. La gravidanza, pertanto, è una circostanza che giustifica taluni vantaggi sul lavoro per le donne. Essa non scusa, però, qualunque
violazione del principio di uguaglianza, bensì solo quelle oggettivamente necessarie (
30
), come il divieto di licenziamento di una lavoratrice incinta. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia è costante.
58. La sentenza 5 maggio 1994 nella causa Habermann-Beltermann (
31
) dichiarò inammissibile la risoluzione di un contratto dovuta all’impedimento temporaneo della dipendente incinta ad effettuare
il lavoro per il quale era stata assunta. La sentenza 14 luglio 1994 nella causa Webb (
32
) definì discriminatorio il licenziamento di una lavoratrice incinta assunta a tempo indeterminato, ma con l’intento specifico
di sostituire nell’immediato un’altra dipendente in congedo di maternità.
59. Oscilla, invece, la giurisprudenza nel valutare i licenziamenti fondati su congedi per malattie causate dalla gravidanza o
dal parto, ma usufruiti al termine del congedo di maternità. Nella sentenza 8 novembre 1990, causa Hertz (
33
), la Corte dichiarò che il licenziamento di una lavoratrice a motivo della sua gravidanza rappresenta una discriminazione
diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 76/207 (
34
), ma che sarebbe lecito il licenziamento di una lavoratrice a causa di assenze per malattia pur connesse alla gravidanza o
al parto se tali assenze provocassero, nelle stesse condizioni, il licenziamento anche di un dipendente maschio.
60. In un caso simile, quello della signora Larsson, ho proposto alla Corte di giustizia (
35
) di confermare la giurisprudenza che tira una linea al termine del periodo di congedo di maternità e fa rientrare a partire
da tale momento qualsiasi malattia di cui soffra una donna, di origine ostetrica oppure no, nell’ambito del regime generale
in vigore per tutti i lavoratori, escludendo, al contrario, che i periodi di incapacità al lavoro dovuti alla gravidanza,
prima del parto, possano essere equiparati ai fini di un licenziamento alle assenze per malattia di un uomo. La sentenza 29
maggio 1997 pronunciata nella causa Larsson (
36
) non accolse sul punto le mie conclusioni: la Corte statuì che la direttiva 76/207 non osta al licenziamento per assenze dovute
ad una malattia che si è manifestata durante la gravidanza o il parto, neanche se tale malattia si è protratta dopo il congedo
di maternità. Al tempo stesso ammise che le assenze di una lavoratrice tra l’inizio della sua gravidanza e il congedo di maternità
fossero considerate per il calcolo del periodo che giustifica il licenziamento in base al diritto nazionale.
61. Questa interpretazione, tuttavia, sarebbe stata abbandonata appena un anno dopo, nella sentenza Brown (citata sopra), dove
la Corte ha accolto le mie conclusioni nel senso già indicato per la causa Larsson, non prendendo in considerazione per il
calcolo del periodo che giustifica il licenziamento nell’ordinamento britannico i giorni di malattia manifestatasi nel corso
e a causa della gravidanza, o del parto, e protrattasi durante e dopo il congedo di maternità.
62. La sentenza 19 novembre 1998, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (
37
), ribadì quest’orientamento dichiarando contraria al diritto comunitario una norma danese in base alla quale un datore di
lavoro poteva rinviare a casa senza versarle la retribuzione piena una donna incinta di cui ritenesse di non potersi avvalere.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] introdusse una precisazione quanto alla risoluzione dei contratti a termine nel senso delle mie conclusioni
10 maggio 2001, avvertendo che la direttiva 76/207 osta al licenziamento di una lavoratrice dipendente assunta a tempo determinato
che abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato di gravidanza (pur essendone a conoscenza al
momento della conclusione del contratto) e che, a motivo di tale stato, non sia più in grado di svolgere l’attività lavorativa
per una parte rilevante della durata del contratto stesso.
63. Da ultimo, occorre ricordare due recenti sentenze pur non pubblicate nella Raccolta: quella del 20 settembre 2007 nella causa
Kiinski (
38
), che nega la possibilità di rifiutare il congedo per maternità a una lavoratrice momentaneamente assente dal servizio a titolo
di un diverso congedo, e quella dell’11 ottobre 2007 nella causa Paquay (
39
), secondo la quale la direttiva 92/85 vieta non soltanto decisioni di licenziamento, ma anche misure preparatorie a tali decisioni,
come la ricerca di un sostituto.
64. Tutte queste sentenze ruotano intorno all’idea di fondo che la gravidanza è una realtà fisica che riguarda solo le donne,
ciò che ha rappresentato, secondo Lucinda M. Finley, il maggiore ostacolo alla loro piena integrazione nel mondo del lavoro (
40
). Ne deriva che ogni misura lavorativa potenzialmente pregiudizievole per la donna ed imputabile alla gravidanza è contraria
alla direttiva 76/207 (
41
).
65. Finora la Corte di giustizia ha esaminato tale discriminazione unicamente rispetto ai licenziamenti di lavoratrici incinte
dovuti direttamente alla gravidanza e notificati durante la gestazione, nel corso o alla fine del congedo di maternità. Adesso,
però, l’[OSCURATO:PERSONA] le chiede di pronunciarsi per la prima volta sulla conformità con il diritto comunitario della
risoluzione di un contratto di lavoro fondata su una maternità eventuale e futura della lavoratrice e notificata prima del
controverso inizio della gestazione.
66. Constatata tale novità, un’interpretazione teleologica della direttiva 76/207, coerente con la giurisprudenza analizzata,
induce a riconoscere che anche la situazione descritta sopra potrebbe essere tutelata dalle norme comunitarie.
67. La direttiva antepone, infatti, al principio di uguaglianza la tutela dei diritti della donna perché non sia discriminata.
In particolare, l’art. 2 parla di protezione delle donne per quanto riguarda la gravidanza e la maternità (n. 3), vietando
espressamente le discriminazioni che incidono sullo stato matrimoniale o di famiglia (n. 1). A differenza della direttiva
92/85, nessuna disposizione della direttiva 76/207 ha applicazione limitata a un periodo determinato della vita di una donna,
sicché nulla osta alla sua applicazione prima o dopo la gravidanza o il parto.
68. Non solo. L’evoluzione della giurisprudenza sopra sommariamente illustrata rende manifesta la volontà della Corte di giustizia
di migliorare la tutela della donna in caso di maternità. Invito, allora, la Corte a proseguire su questa linea di difesa
della procreazione (nei limiti del principio di uguaglianza) rispondendo al giudice austriaco che, se alla verifica dei fatti
concluderà che il datore di lavoro approfittò della particolare situazione in cui versava la signora [OSCURATO:PERSONA], il licenziamento
è discriminatorio e contrario alla direttiva 76/207 (
42
).
69. La prudenza e l’imprescindibile difesa della certezza del diritto mi obbligano, nondimeno, a ricordare l’importanza in questa
causa di un’attenta ponderazione degli elementi di fatto per delimitare l’ambito temporale della tutela.
70. Il fattore decisivo per parlare di discriminazione è, a mio parere, che il licenziamento sia avvenuto a causa della maternità,
in atto o anche solo in potenza. Non si tratta di «blindare» a tempo indeterminato contro il licenziamento ogni donna in età
fertile o intenzionata a procreare, neppure quella che abbia cominciato un lungo e penoso processo di procreazione assistita,
bensì di evitare comportamenti del datore di lavoro contrari al principio di uguaglianza tra uomini e donne o all’obiettivo
primario in ogni società moderna di tutelare la procreazione.
VI –
Conclusione
71. Conformemente alle riflessioni sopra esposte, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale dell’[OSCURATO:PERSONA] rispondendo quanto segue:
«1) Una lavoratrice sottoposta a fecondazione in vitro non è una “lavoratrice gestante” ai sensi dell’art. 2, lett. a), prima
metà della frase, della direttiva 92/85/CEE se, al momento della notifica di licenziamento, i suoi ovuli sono stati fecondati
artificialmente, ma ancora non trasferiti nel suo corpo.
2) Nondimeno, il licenziamento di tale lavoratrice integrerebbe una discriminazione contraria alla direttiva 76/207/CEE se risultasse
che è dipeso dalla peculiare circostanza in cui ella versava o dalla sua futura maternità».
1
– Lingua originale: lo spagnolo.
2
– Ed. Firmin-Didot, Parigi 1883, pag. 286.
3
– A. [OSCURATO:PERSONA],
Les rites de passage,
ed. A. e J. Picard, 1992.
4
– H. Balzac,
Mémoires de deux jeunes mariées,
XXVIII, Oeuvres complètes, Parigi 1867, pag. 124.
5
– Opera esposta al Museo del Prado di Madrid.
6
– Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva
particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pagg. 1-8).
7
– Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento
fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro (GU L 39, pagg. 40-42).
8
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda
l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, pag. 15).
9
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle
pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204,
pag. 23).
10
– L’ordinanza di rinvio riferisce che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva già tentato due volte una fecondazione artificiale, ma non indica
in quale data.
11
– «[T]ranne nei casi eccezionali non connessi al [suo] stato ammessi dalle legislazioni e/o prassi nazionali e, se del caso,
a condizione che l’autorità competente abbia dato il suo accordo» (art. 10, punto 1).
12
– Fonte: [OSCURATO:PERSONA], s.v. «embryologie».
13
– Dati tratti dall’[OSCURATO:PERSONA], s.v. «pregnancy», pag. 675.
14
– Per le ragioni sopra esposte e nonostante che tra i due fenomeni passino solo cinque o sei giorni.
15
– Dichiarazione pubblicata nelle «Recommendations on [OSCURATO:PERSONA] in Obstetrics and Gynecology by the FIGO Committee for
the Study of [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]» (novembre 2006): http://www.figo.org/about_guidelines.asp
16
– La fecondazione in vitro cui si è sottoposta la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è una delle tecniche di procreazione assistita attualmente
più in uso; essa consta delle seguenti fasi: 1) stimolazione ormonale delle ovaie attraverso iniezioni intramuscolari o sottocutanee,
per ottenere più ovuli nel medesimo ciclo (cosa imprescindibile, poiché non tutti gli ovociti ottenuti diventano embrioni
impiantabili); 2) prelievo di ovociti per via transvaginale con sonda ecografica e inserimento di un ago; l’intervento dura
circa 15 minuti, in analgesia; la paziente può essere dimessa già dopo 20-30 minuti; 3) coltivazione in vitro dell’embrione:
ogni ovulo è messo in provetta con seme idoneo, l’esito dell’operazione può essere verificato l’indomani. Gli embrioni sono
tenuti in condizioni ottimali per la fecondazione; 4) trasferimento degli ovuli fecondati nel grembo della donna (nell’utero
o nelle tube). Il periodo più propizio all’operazione va dal secondo al sesto giorno dalla fecondazione degli ovociti, secondo
le caratteristiche degli embrioni. Il numero di embrioni trasferiti varia in funzione di più fattori; in media è di due o
tre; 5) dopo il trasferimento di un congruo numero di embrioni, congelamento a fini di conservazione degli embrioni in soprannumero
(fonte: [OSCURATO:PERSONA] de Infertilidad. http://www.ivi.es/tratamientos/fecundacion.htm).
17
– Così J.A. Pascual,
[OSCURATO:PERSONA] como pretexto,
nel suo discorso d’ingresso nella [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 2002, Madrid 2002, pag. 82. In quella sede l’A. afferma
anche che il Dizionario dell’[OSCURATO:PERSONA] è praticamente accessibile a chiunque dovunque, finanche a Vetusta [Oviedo], visto che
L. Alas «Clarín», nel suo magnifico romanzo
[OSCURATO:PERSONA]
[
[OSCURATO:PERSONA]
], 5ª ed., edito da G. Sobejano per i tipi di Castalia, Madrid 1990, tomo I, pag. 254, ne fa trovare una copia nel casinò
di quella città. Nel caso specifico, il Dizionario della [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] definisce la gravidanza come
«estado en que se halla la hembra gestante» [«stato in cui versa la gestante»] e quello dell’[OSCURATO:PERSONA] come «état
d’une femme enceinte; durée de cet état» [«stato di una donna incinta; durata di tale stato»].
18
– Paragrafo 5 delle osservazioni scritte.
19
– Causa C‑394/96 (Racc. pag. I‑4185).
20
– Causa C‑109/00 (Racc. pag. I‑6993).
21
– Analogo il mio orientamento nelle conclusioni presentate per tali cause il 5 febbraio 1998 e il 10 maggio 2001.
22
– Art. 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, come riferisce il governo italiano al paragrafo 19 delle osservazioni. Si
tratta di un divieto generale, che tollera deroghe solo in casi di forza maggiore.
23
– BOE del 27 maggio 2006.
24
– Sulla stessa linea si muove il legislatore francese allorché all’art. L. 2141-4 del Code de la santé publique (istituito
con legge 6 agosto 2004) richiede, perché siano conservati gli embrioni, che i membri della coppia interessata (o il superstite,
in caso di premorienza) dichiarino anno per anno di avere ancora un «progetto di paternità»; per contro, se nulla è comunicato,
gli ovociti vengono distrutti dopo cinque anni.
25
– J. [OSCURATO:PERSONA], in «Situación de embarazo y principio de igualdad de trato. La regulación comunitaria y su jurisprudencia»,
nella
[OSCURATO:PERSONA] de Derecho del Trabajo
n. 97, 1999, pag. 729, ritiene che l’art. 10 della direttiva 92/85 non si limiti a denunciare i licenziamenti discriminatori,
bensì proibisca qualunque licenziamento durante la gravidanza e la maternità. Tuttavia, pur essendo generale e incondizionato,
il divieto contenuto nell’art. 10 si combina in qualche modo con il divieto di discriminazione fondata sul sesso, giacché
tollera il licenziamento «nei casi eccezionali non connessi al loro [delle lavoratrici di cui all’art. 2] stato».
26
– M. [OSCURATO:PERSONA], in «Discriminación, igualdad de trato y acción positiva»
,
nella miscellanea
La igualdad de trato en el Derecho comunitario laboral,
ed. Aranzadi, Pamplona, 1997, pag. 105, è del parere che si voglia rendere flessibile la portata del principio di parità di
trattamento.
27
– Causa C‑345/89 (Racc. 1991, pag. I‑4047). Anche sentenza della Corte 3 febbraio 1994, causa C‑13/93, Minne (Racc. 1994,
pag. I‑371).
28
– [OSCURATO:PERSONA] generale Tesauro; le conclusioni furono lette il 24 gennaio 1991.
29
– S’intendono evitare in tal modo misure che, apparentemente tuzioristiche, nascondono visioni sessiste pregiudizievoli
per la donna, ostacolandone l’accesso al mercato del lavoro e il normale esercizio dell’attività. In questo senso la Corte
costituzionale spagnola, con sentenza 229/1992, ha dichiarato illegittimo il divieto di lavoro in miniera per le donne, imputandolo
piuttosto ad uno stereotipo (la loro presunta
debilitas
) che a concreti impedimenti naturali o biologici; un divieto, dunque, discriminatorio.
30
– L’art. 7 della direttiva 92/85, per esempio, subordina l’esonero della donna dal lavoro notturno alla presentazione di
un certificato medico che attesti la necessità della misura per la sicurezza o la salute dell’interessata.
31
– Causa C‑421/92 (Racc. pag. I‑1657).
32
– Causa C‑32/93 (Racc. pag. I‑3567).
33
– Causa C‑179/88 (Racc. pag. I‑3979).
34
– Così anche la sentenza Dekker, dello stesso giorno, circa il rifiuto di assumere una donna incinta (causa C‑177/88, Racc. pag. I‑3941).
35
– Conclusioni del 18 febbraio 1997.
36
– Causa C‑400/95 (Racc. pag. I‑2757).
37
– Causa C‑66/96 (Racc. pag. I‑7327).
38
– Causa C‑116/06.
39
– Causa C‑460/06.
40
– L.M. Finley, «Trascending equality theory: a way out of the maternity and the workplace debate»,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 86, pagg. 1118 e 1119.
41
– Sono perciò della massima importanza le motivazioni. N. Bramforth, in «The treatment of pregnancy under [OSCURATO:PERSONA]
sex discrimination law»
, [OSCURATO:PERSONA]
n. 1, 1995, pag. 61, mette in evidenza, nelle note alle sentenze Dekker e Hertz, come la Corte abbia richiesto che fossero
accertate le ragioni del datore di lavoro (vale a dire, i suoi motivi) per licenziare la gestante prima di parlare di un’eventuale
discriminazione diretta alla luce della direttiva. Osserviamo che chiarire i motivi di un licenziamento rileva non solo per
una corretta definizione dell’ambito della tutela qui in esame, ma anche per evitare un’eccessiva dipendenza dal dibattito
sull’uguaglianza dei sessi e dal linguaggio utilizzato che, secondo Lucinda M. Finley, è stato mutuato dal dibattito sulla
discriminazione razziale nonostante la sua evidente inadeguatezza alla maggior parte dei problemi delle donne di oggi, le
quali hanno fatto notevoli passi in avanti in settori e in privilegi riservati un tempo agli uomini (op. cit
.,
pag. 1164).
42
– La convenuta nega di avere licenziato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a causa della sua futura gravidanza, poiché non sarebbe stata informata
di questo evento. Sebbene competa all’organo giurisdizionale nazionale valutare tale affermazione, si osservi che la sig.ra
[OSCURATO:PERSONA] è stata senz’altro in congedo di malattia in occasione del prelievo follicolare (due giorni prima del licenziamento),
per cui l’impresa poteva forse già sapere della sua situazione. Comunque sia, in linea con la direttiva del Consiglio 15 dicembre
1997, 97/80/CE, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] OHG dimostrare che la sua decisione non violava in alcun modo il principio di parità di trattamento.