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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022

Cassazione n. 36852/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, NN, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, il 19/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo del 02/03/2021 in relazione ai reati di rapina aggravata, consumata e tentata.

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritualità del riconoscimento dell'imputato.

La doglianza, dedotte nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce il vizio di motivazione, reiterativa della medesima stesura già formulata con l'atto di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha fatto riferimento all'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e di quello effettuato da [OSCURATO:PERSONA] già nei locali della stazione dei carabinieri e dopo aver fornito una specifica descrizione dell'autore del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, con i riferimenti ad alcuni particolari degli occhi, della voce e della corporatura dell'imputatoricordati dalla Gullotta, e pag. 5 e 10 della sentenza di primo grado) e ha così fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello esponendo gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Ragione questa per la quale le attuali critiche non sono consentite, ciò in quanto il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Nel secondo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto oggetto del secondo episodio come tentata rapina.

La doglianza è manifestamente infondata.

Anche in questo caso la Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla circostanza che la condotta si è interrotta solo a seguito della veemente reazione delle persone offese, ha dato conto della sussitenza degli elementi costitutivi del reato e, in specifico quanto all'idoneità e non equivocità della condotta del Testagrossa, posta in essere il giorno dopo la prima rapina, a realizzare nuovamente il piano criminoso (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), così conformandosi correttamente alla pacifica giurisprudenza sul punto (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv 269963; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Rv 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv 267006; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv. 264589).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]. ;re Estensore Il residente ihrish • • • [OSCURATO:PERSONA] " D'Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, NN, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, il 19/10/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo del 02/03/2021 in relazione ai reati di rapina aggravata, consumata e tentata. Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritualità del riconoscimento dell'imputato. La doglianza, dedotte nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferisce il vizio di motivazione, reiterativa della medesima stesura già formulata con l'atto di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha fatto riferimento all'attendibilità del riconoscimento effettuato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e di quello effettuato da [OSCURATO:PERSONA] già nei locali della stazione dei carabinieri e dopo aver fornito una specifica descrizione dell'autore del fatto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, con i riferimenti ad alcuni particolari degli occhi, della voce e della corporatura dell'imputatoricordati dalla Gullotta, e pag. 5 e 10 della sentenza di primo grado) e ha così fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello esponendo gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Ragione questa per la quale le attuali critiche non sono consentite, ciò in quanto il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Nel secondo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto oggetto del secondo episodio come tentata rapina. La doglianza è manifestamente infondata. Anche in questo caso la Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla circostanza che la condotta si è interrotta solo a seguito della veemente reazione delle persone offese, ha dato conto della sussitenza degli elementi costitutivi del reato e, in specifico quanto all'idoneità e non equivocità della condotta del Testagrossa, posta in essere il giorno dopo la prima rapina, a realizzare nuovamente il piano criminoso (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), così conformandosi correttamente alla pacifica giurisprudenza sul punto (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Rv 269963; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Rv 269930; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv 268644; Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Rv 267006; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, Rv. 264589). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]. ;re Estensore Il residente ihrish • • • [OSCURATO:PERSONA] " D'Agostini
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