CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24734/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del la Corte d'appello di Bologna in data 17/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva con la quale si insiste nell'accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata rapina e lesioni aggravate.2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi di ricorso: 2.1.violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. c) ed e) cod.proc. pen.) in relazione all'art. 33 septies cod. proc. pen. Deduce la difesa che tanto il giudice di primo grado quanto la Corte d'appello, avrebbero erroneamente disatteso la censura difensiva con la quale si eccepiva l'irritualità dell'instaurazione del giudizio di convalida dell'arresto dell'imputato poiché il Tribunale monocratico, innanzi al quale Nuccio era stato condotto con l'imputazione di rapina aggravata, anzichè convalidare l'arresto, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico Ministero affinché procedesse innanzi al Tribunale collegiale. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente censura il vizio di motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ) in relazione all'art. 597 cod. proc. pen., non avendo la Corte d'appello adeguatamente risposto in merito all' eccezione difensiva con la quale si deduceva l'insussistenza del presupposti di legge (ex art. 449, co. 4, cod. proc. pen. e 449, co.5, cod. proc. pen.) per procedere al rito direttissimo in quanto gli imputati non erano in vinculis e non avevano reso confessione. La nullità, tempestivamente eccepita dalla difesa, sarebbe stata erroneamente disattesa dal Corte territoriale sul presupposto che avendo l'imputato scelto il rito abbreviato, essa sarebbe sanata. 2.3.Con il terzo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto irrilevante il dato relativo all'uso della violenza (se esercitata prima o dopo l'intervento del vigilante) che invece era essenziale ai fini dell' integrazione del delitto di rapina impropria, dovendosi accertare il dolo specifico e cioè la finalità per la quale gli imputati agirono. 2.4.11 quarto e quinto motivo attengono alla dosimetria della pena. Il ricorrente si duole della omessa motivazione in merito al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e della mancanza di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo si osserva che questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il giudice investito del giudizio direttissimo e della convalida dell'arresto, a norma dell'art. 449 cod. proc. pen., deve in ogni caso provvedere, positivamente o negativamente, sulla richiesta di convalida, non potendo omettere di pronunciarsi per la ritenuta incompetenza e neppure nel caso di ritenuta insussistenza di taluno dei presupposti per la instaurazione del giudizio direttissimo (Sez. 4, n.105 del 29/09/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Yousfi e altro, Rv. 265564; Sez. 6, n. 2217 del 02/06/1997, dep. 1997, P.M. in proc. Esposito, Rv. 209766). E, nel caso in esame, la verifica del giudice monocratico, ai fini della convalida dell'arresto, è stata correttamente effettuata avendo egli proceduto a dichiarare la propria incompetenza dopo avere provveduto sulla convalida e sulle esigenze cautelari (v. Cass. Sez. 6, n. 39522 del 2004). 2.Da quanto testè esposto, consegue la palese infondatezza anche del secondo motivo con il quale si assume l'irritualità dell'instaurazione del giudizio direttissimo a causa dell'incompetenza funzionale del giudice monocratico a convalidare l'arresto. Non v'è dubbio infatti che nel caso di specie, il giudice monocratico abbia convalidato l'arresto e tale circostanza rende indiscutibile il presupposto di ammissibilità del giudizio direttissimo. Ha statuito, infatti, questa Corte che:"L'instaurazione del giudizio direttissimo a seguito di arresto definitivamente convalidato, rende indiscutibile nelle fasi del giudizio di merito la sussistenza del presupposto di ammissibilità del giudizio medesimo, sicché non dovrà e non potrà essere il giudice del dibattimento o quello delle impugnazioni a poter giudicare (ed eventualmente escludere) la legittimità dell'arresto ormai definitivamente sancita nella sede propria e dal giudice a ciò deputato" (Sez. 4, n. 5004 del 24/03/1998, Rv. 210620; Sez. 2, Sentenza n. 17442 del 13/03/2009, Rv. 244348; Sez. 2,n. 45302 del 03/11/2015, Rv. 265240). Ne consegue che l'ordinanza con la quale la Corte d'appello ha respinto l'eccezione difensiva è corretta, esulando dai poteri del giudice del dibattimento, la facoltà di valutare la sussistenza dei presupposti per la legittima instaurazione del giudizio direttissimo, una volta che il giudice abbia provveduto a convalidare l'arresto. In relazione a siffatti rilievi, è invero appena il caso di osservare, in via /eri generale, che l'irrituale instaurazione del giudizio direttissimo, costituisce, eventualmente, nullità di natura relativa pertanto deve ritenersi sanata con la richiesta di rito abbreviato (Sez. 5, n. 26818 del 10/03/2016 , Rv. 267891; Sez.3, n. 29880 del 15/12/2017, Rv. 273754). 3. Parimenti infondata la censura riguardante l'asserita mancanza del dolo specifico del delitto di rapina impropria. Come osservato in sentenza, infatti, l'elemento soggettivo è integrato poichè gli imputati dopo avere sottratto la merce, vennero bloccati all'uscita dell'esercizio commerciale ed al fine di procurarsi l'impunità, esercitarono violenza nei confronti della guardia giurata, strattonandola ( pag. 4 della sentenza impugnata). Ed invero il "fine di procurarsi l'impunità" , di cui all'art. 628, co.2, cod. pen., comprende senz'altro il fine di sottrarsi a tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, incluse la denuncia e l'arresto; ritenuto, altresì, che il requisito della "immediatezza" richiesto dalla norma incriminatrice non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità. "- LJ 4. Manifestament ono il quarto e quinto motivo del ricorso. Va ricordato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, alla stregua di anche solo alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989, Donato, Rv. 180654), e la relativa motivazione non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione utilizzati (Sez. 4, n. 10379 del 26/3/1990, Rv. 184914; Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838) Nel caso di specie, la Corte d'Appello, per confermare l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio e del giudizio di bilanciamento operato in primo grado, in termini di equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti, ha fatto ricorso sia al precedente penale a carico del ricorrente, sia alla insussistenza di positive ragioni per ridurre il trattamento sanzionatorio, evidenziando, con riferimento all'entità dell'aumento praticato a titolo di continuazione, il peso negativo della modalità della condotta ed anche detto giudizio non appare censurabile in questa sede, non apparendo essere il frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Per tali ragioni il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali . p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr