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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024

Cassazione n. 31338/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui acili artt. 56, 624 e 625 cod. pen;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge in relazione alla legittirnazione a proporre querela del querelante, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita da consolidata giurisprudenza della Cassazione.

Infatti, "ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice" (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 dep. 2019, Rv. 275342 - 01);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui acili artt. 56, 624 e 625 cod. pen; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge in relazione alla legittirnazione a proporre querela del querelante, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita da consolidata giurisprudenza della Cassazione. Infatti, "ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice" (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018 dep. 2019, Rv. 275342 - 01); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 31338/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris