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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16939/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE di APPELLO di LECCE, Sezione Distaccata di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 28 maggio 2024 la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 settembre 2023 dal Tribunale di Taranto riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4.800,00 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.

2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte territoriale aveva disatteso le doglianze contenute nell'atto di appello concernenti la pena base, che nella specie era stata applicata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale.

2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte territoriale aveva disatteso le doglianze contenute nell'atto di appello concernenti la determinazione degli aumenti di pena operati per la continuazione, ritenuti eccessivi e applicati senza alcuna argomentazione a supporto.

3. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente involgendo le medesime questioni, sono inammissibili in quanto entrambi aventi ad oggetto motivi non consentiti.

Ed invero, secondo il non controverso orientamento del giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (v., in tal senso, Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, che tratta di una fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo).

Nel caso di specie, entrambi i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, concordando con il Pubblico Ministero le pene applicate dalla Corte di appello, sicché i medesimi non possono dolersi del trattamento sanzionatorio applicato.

Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili.

4. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE di APPELLO di LECCE, Sezione Distaccata di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito "de plano". [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 28 maggio 2024 la Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18 settembre 2023 dal Tribunale di Taranto riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 4.800,00 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento. 2.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte territoriale aveva disatteso le doglianze contenute nell'atto di appello concernenti la pena base, che nella specie era stata applicata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale. 2.2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo che la Corte territoriale aveva disatteso le doglianze contenute nell'atto di appello concernenti la determinazione degli aumenti di pena operati per la continuazione, ritenuti eccessivi e applicati senza alcuna argomentazione a supporto. 3. I ricorsi, che possono essere trattati congiuntamente involgendo le medesime questioni, sono inammissibili in quanto entrambi aventi ad oggetto motivi non consentiti. Ed invero, secondo il non controverso orientamento del giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (v., in tal senso, Sez. 2, Ord. n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, che tratta di una fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo). Nel caso di specie, entrambi i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi di appello, concordando con il Pubblico Ministero le pene applicate dalla Corte di appello, sicché i medesimi non possono dolersi del trattamento sanzionatorio applicato. Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. 4. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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