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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02287/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza volta ad ottenere l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, mentre applicava nei confronti dello stesso la detenzione domiciliare, in relazione all'esecuzione della pena di anni tre di reclusione ancora da espiare, per la condanna per il reato di riciclaggio commesso nel 2005 (sentenza Corte appello Roma del 2 aprile 2019).

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione.

Deduce che la richiesta in via principale di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale avrebbe dovuto essere accolta, posto che l'ottimo comportamento carcerario, l'età avanzata, le condizioni di invalidità e la risalenza al 2006 delle condotte delittuose consentivano di ravvisarne tutti i presupposti.

Il Tribunale di sorveglianza, ignorando tali elementi, ha considerato, in senso ostativo alla prognosi favorevole, il dato in sé non decisivo dell'assenza di attività lavorative, nonché mere congetture, prive di collocazione temporale, circa disturbi della personalità associati all'abuso di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale viene attuata una forma dell'esecuzione della pena all'esterno del carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa alla detenzione.

A tal fine assumono rilevanza le valutazioni da compiere in ordine al reato di cui alla condanna in esecuzione e a quelli eventualmente posti in essere in epoca precedente e successiva, considerando in ogni caso la necessità di prevenire ulteriori manifestazioni di pericolosità sociale durante l'applicazione di una misura che consente ampi spazi di movimento in assenza di rigidi controlli.

Non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono riscontrarsi elementi positivi sulla base dei quali possa ragionevolmente ritenersi che l'affidamento sia proficuo.

Sicché, il diniego dell'ammissione può risultare validamente motivato sulla base di quelle informazioni che conducono a rilevare la non percorribilità all'esterno degli obiettivi della rieducazione secondo un appropriato progetto a tal fine rivolto, che può riguardare l'esercizio di attività lavorative, ma anche altre occupazioni ugualmente idonee ad agevolare il reale reinserimento sociale del condannato.

3. La motivazione del provvedimento impugnato, nel giustificare la possibilità di applicare solo la misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare con le relative prescrizioni, ha dato contezza dell'osservanza dei criteri sopra indicati, mostrando anzitutto di considerare la molteplicità delle condanne intervenute nel tempo e pertanto l'impossibilità di apprezzare, quanto alle finalità preventive, solo l'epoca dei fatti relativi al titolo in esecuzione.

Il Tribunale ha poi richiamato il contenuto dell'articolata relazione di sintesi, rilevando, sulla base di tali informazioni, l'esistenza di persistenti istinti devianti, accompagnati di recente tuttavia dalla manifestazione di un serio intendimento al cambiamento dello stile di vita.

La sua concreta e affidabile realizzazione risultava però preclusa dall'assenza di punti riferimento, oltre che di prospettive di lavoro.

Da ciò derivava in sé l'impossibilità di predisporre un affidabile progetto rieducativo ai fini del proficuo esperimento dell'affidamento in prova.

Quanto emerso sugli intenti manifestati dal condannato e sul suo comportamento in epoca più recente è stato, dunque, positivamente apprezzato, sulla base di un'appropriata motivazione, ai soli fini della detenzione domiciliare.

4. Le doglianze mosse con il ricorso non considerano l'intero percorso motivazionale e il suo fondarsi sull'articolata relazione che ampiamente esamina il comportamento carcerario e l'evoluzione della personalità del condannato, a fronte di un precedente percorso che l'aveva portato a commettere molteplici reati in ragione di persistenti istinti devianti che potevano ragionevolmente associarsi a certi disturbi comportamentali legati all'uso di sostanze stupefacenti.

Al riguardo, il ricorso oppone solo altre ricostruzioni delle informazioni, laddove nega l'esistenza di precedenti e di condanne per fatti successivi al 2006.

Inoltre, diversamente da quanto rilevato dalla difesa, il Tribunale ha mostrato di confrontarsi col tema relativo al progetto risocializzante, dando conto che esso non era praticabile non già per la mera inerzia dell'UEPE, ma per l'assenza delle condizioni idonee a darvi corso in modo rassicurante all'esterno.

Ciò posto, i rilievi in definitiva si appuntano sulle valutazioni di merito che hanno portato ad apprezzare motivatamente la possibilità di accedere, in ragione dei comportamenti più recenti e della valutazione degli stessi unitamente a tutte le altre informazioni acquisite, esclusivamente alla detenzione domiciliare.

Pertanto, le censure mosse si rivelano tutte destituite di fondamento.5.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza volta ad ottenere l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, mentre applicava nei confronti dello stesso la detenzione domiciliare, in relazione all'esecuzione della pena di anni tre di reclusione ancora da espiare, per la condanna per il reato di riciclaggio commesso nel 2005 (sentenza Corte appello Roma del 2 aprile 2019). 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che la richiesta in via principale di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale avrebbe dovuto essere accolta, posto che l'ottimo comportamento carcerario, l'età avanzata, le condizioni di invalidità e la risalenza al 2006 delle condotte delittuose consentivano di ravvisarne tutti i presupposti. Il Tribunale di sorveglianza, ignorando tali elementi, ha considerato, in senso ostativo alla prognosi favorevole, il dato in sé non decisivo dell'assenza di attività lavorative, nonché mere congetture, prive di collocazione temporale, circa disturbi della personalità associati all'abuso di sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale viene attuata una forma dell'esecuzione della pena all'esterno del carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa alla detenzione. A tal fine assumono rilevanza le valutazioni da compiere in ordine al reato di cui alla condanna in esecuzione e a quelli eventualmente posti in essere in epoca precedente e successiva, considerando in ogni caso la necessità di prevenire ulteriori manifestazioni di pericolosità sociale durante l'applicazione di una misura che consente ampi spazi di movimento in assenza di rigidi controlli. Non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono riscontrarsi elementi positivi sulla base dei quali possa ragionevolmente ritenersi che l'affidamento sia proficuo. Sicché, il diniego dell'ammissione può risultare validamente motivato sulla base di quelle informazioni che conducono a rilevare la non percorribilità all'esterno degli obiettivi della rieducazione secondo un appropriato progetto a tal fine rivolto, che può riguardare l'esercizio di attività lavorative, ma anche altre occupazioni ugualmente idonee ad agevolare il reale reinserimento sociale del condannato. 3. La motivazione del provvedimento impugnato, nel giustificare la possibilità di applicare solo la misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare con le relative prescrizioni, ha dato contezza dell'osservanza dei criteri sopra indicati, mostrando anzitutto di considerare la molteplicità delle condanne intervenute nel tempo e pertanto l'impossibilità di apprezzare, quanto alle finalità preventive, solo l'epoca dei fatti relativi al titolo in esecuzione. Il Tribunale ha poi richiamato il contenuto dell'articolata relazione di sintesi, rilevando, sulla base di tali informazioni, l'esistenza di persistenti istinti devianti, accompagnati di recente tuttavia dalla manifestazione di un serio intendimento al cambiamento dello stile di vita. La sua concreta e affidabile realizzazione risultava però preclusa dall'assenza di punti riferimento, oltre che di prospettive di lavoro. Da ciò derivava in sé l'impossibilità di predisporre un affidabile progetto rieducativo ai fini del proficuo esperimento dell'affidamento in prova. Quanto emerso sugli intenti manifestati dal condannato e sul suo comportamento in epoca più recente è stato, dunque, positivamente apprezzato, sulla base di un'appropriata motivazione, ai soli fini della detenzione domiciliare. 4. Le doglianze mosse con il ricorso non considerano l'intero percorso motivazionale e il suo fondarsi sull'articolata relazione che ampiamente esamina il comportamento carcerario e l'evoluzione della personalità del condannato, a fronte di un precedente percorso che l'aveva portato a commettere molteplici reati in ragione di persistenti istinti devianti che potevano ragionevolmente associarsi a certi disturbi comportamentali legati all'uso di sostanze stupefacenti. Al riguardo, il ricorso oppone solo altre ricostruzioni delle informazioni, laddove nega l'esistenza di precedenti e di condanne per fatti successivi al 2006. Inoltre, diversamente da quanto rilevato dalla difesa, il Tribunale ha mostrato di confrontarsi col tema relativo al progetto risocializzante, dando conto che esso non era praticabile non già per la mera inerzia dell'UEPE, ma per l'assenza delle condizioni idonee a darvi corso in modo rassicurante all'esterno. Ciò posto, i rilievi in definitiva si appuntano sulle valutazioni di merito che hanno portato ad apprezzare motivatamente la possibilità di accedere, in ragione dei comportamenti più recenti e della valutazione degli stessi unitamente a tutte le altre informazioni acquisite, esclusivamente alla detenzione domiciliare. Pertanto, le censure mosse si rivelano tutte destituite di fondamento.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15
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