CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45822/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. D'[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, in riforma dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, coma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (4 "panetti" di hashish per complessivi grammi 402), ha sostituita detta misura con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen. 2. Il ricorrente deduce con un unico articolato motivo vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata riqualificazione della condotta, in ordine alla quale sono stati ritenuti esistenti i gravi indizi di colpevolezza, nel più tenue delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. Il ricorrente osserva come sia stata assegnata dal Tribunale valenza preponderante al dato ponderale, senza invece complessivamente prendere in esame tutti gli elementi per pervenire, secondo l'interpretazione di conforme giurisprudenza di questa Corte, alla valutazione in termini di "minima offensività". Egualmente illogica risulterebbe la rilevanza assegnata al numero di dosi ricavabili, che si assumono essere - con valutazione congetturale - migliaia, alle modalità di custodia, elementi in realtà insignificanti. Contraddittoria risulterebbe, invero, la parte della decisione che, da un lato, assume a fondamento della più grave qualificazione la circostanza che il D'Esposito avesse acquistato lo stupefacente per distribuirlo tra amici e conoscenti per uso personale e, dall'altro, esclude l'uso di gruppo in ragione del carattere non occasionale dell'attività di spaccio. Anche il riferimento alla somma utilizzata risulta non rilevante in ragione della documentata possidenza reddituale, mentre nessuna importanza veniva assegnata alla modalità di conservazione, all'assenza di bilancini e di denaro contante, alla lontananza da ambienti criminali e alla rudimentale modalità dell'azione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che si palesa manifestamente infondato e generico, è inammissibile. 2. Deve rinviarsi al principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se il tribunale abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando si propongono censure attinenti alla ricostruzione dei fatti ovvero, come nel caso che ci impegna, si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Ciò premesso, completa e priva di aporie risulta la motivazione resa dal Tribunale del riesame in ordine alla esclusa «ipotesi lieve» di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. La fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno ribadito il principio secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27084901; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). Tanto premesso deve osservarsi che il Tribunale, con interpretazione fedele al principio di diritto sopra esposto, ha apprezzato sì il significativo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto e sequestrato ritenuto incompatibile con l'uso personale affermato in sede di convalida dell'arresto, ma ha contestualmente preso in esame il dato che vedeva il ricorrente possedere, oltre ad hashish, grammi 4,6 di marijuana, nonostante il relativo possesso non fosse contenuto nella provvisoria contestazione, nonché il fatto che la sostanza si presentasse suddivisa in quattro panetti, dato giudicato significativo ai fini di un futuro frazionamento in dosi per la successiva rivendita a cura del ricorrente e del concorrente; particolare valenza è stata assegnata al riferito acquisto per euro 2.000 a Napoli da persona da cui si era in precedenza rifornito. Evenienze che hanno fatto ritenere, compatibilmente ai parametri necessari ai fini di un utile giudizio in sede cautelare, l'assenza di occasionalità della condotta giudicata come ben organizzata ed avviata, in considerazione dell'elevato numero di dosi ricavabili della sostanza in sequestro. Complessiva valutazione operata dai Giudici della cautela che il ricorrente tenta di contrastare attraverso una preclusa opera di parcellizzazione dei dati in questione, assegnando valenza difforme rispetto a quella, logica e completa, svolta dal Tribunale. In tale direzione va la censura alla parte della decisione che intende accreditare l'illogicità della valutazione operata dal Collegio di merito che, valorizzando la dichiarata volontà di vendere ad amici e conoscenti lo stupefacente acquistato a Napoli per euro 2.000, declina il narrato verso un neppure prospettato uso di gruppo; rilievo che pertanto deve ritenersi aspecifico nella parte in cui non si confronta con il reale significato della motivazione che risulta palese sul punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2021. Il