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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 07693/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 259/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39322/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di atti persecutori commesso ai danni di due vicine di casa. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7693/2026 Roma, lì, 26/02/2026

2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Il giudizio negativo espresso dalla Corte di appello si fonda, secondo la difesa, sulle condotte pregresse, senza tenere conto delle valutazioni formulate dal Tribunale del riesame in punto di pericolosità sociale, e senza apprezzare le condizioni attuali dell'imputato, il quale, come risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa, ha intrapreso un percorso di riabilitazione presso il Sert, ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa ed è andato ad abitare distante dalle persone offese.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. L’unico motivo di censura, imperniato sul diniego di pene sostitutive, non merita adesione.

Il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno negato l’applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità in ragione del rischio concreto di inadempimento delle prescrizioni alla luce: della misura cautelare tuttora in corso di esecuzione per il pericolo di recidiva; dell’assenza di segnali concreti di resipiscenza; dei precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; della violazione della misura cautelare applicata.

E, rispetto a tali allarmanti indici, hanno giudicato recessiva la documentazione allegata dalla difesa circa la frequentazione di un Sert (per dichiarata dipendenza da sostanze alcoliche e con valutazione della struttura non completata alla data della più recente presentazione del gennaio 2025) e lo svolgimento di attività lavorativa.

Si tratta di motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il fatto non riguarda rapporti familiari, pertanto si ritiene di non dover disporre l’oscuramento dei dati identificativi.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 259/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39322/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di atti persecutori commesso ai danni di due vicine di casa. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7693/2026 Roma, lì, 26/02/2026 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale lamenta la mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il giudizio negativo espresso dalla Corte di appello si fonda, secondo la difesa, sulle condotte pregresse, senza tenere conto delle valutazioni formulate dal Tribunale del riesame in punto di pericolosità sociale, e senza apprezzare le condizioni attuali dell'imputato, il quale, come risultante dalla documentazione prodotta dalla difesa, ha intrapreso un percorso di riabilitazione presso il Sert, ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa ed è andato ad abitare distante dalle persone offese. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L’unico motivo di censura, imperniato sul diniego di pene sostitutive, non merita adesione. Il Tribunale prima e la Corte di appello poi hanno negato l’applicazione del lavoro sostitutivo di pubblica utilità in ragione del rischio concreto di inadempimento delle prescrizioni alla luce: della misura cautelare tuttora in corso di esecuzione per il pericolo di recidiva; dell’assenza di segnali concreti di resipiscenza; dei precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni; della violazione della misura cautelare applicata. E, rispetto a tali allarmanti indici, hanno giudicato recessiva la documentazione allegata dalla difesa circa la frequentazione di un Sert (per dichiarata dipendenza da sostanze alcoliche e con valutazione della struttura non completata alla data della più recente presentazione del gennaio 2025) e lo svolgimento di attività lavorativa. Si tratta di motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il fatto non riguarda rapporti familiari, pertanto si ritiene di non dover disporre l’oscuramento dei dati identificativi. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07693/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris