CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25308/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 94 S.N.C. di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roncade (TV), via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 43 , presso lo studio del prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentat i e difesi, unitamente al prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA],in virtù di procura speciale a margine del ricorso, –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difendeex lege; -contoricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del VENETOn. 551/06/2015 , depositata il 23 marzo 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2006 R.G. N.25308/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: La societàTaglio 94 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., nonché i singoli soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 551/06/2015, pronunciata il 20 gennaio 2015 e depositata in segreteria il 23 marzo 2015, con la quale è stato accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti dei suddetti ricorrenti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 121/05/2013, e sono stati quindi rigettati i ricorsi proposti dai predetti [OSCURATO:SOCIETA]., Bettio e Fasolato avverso gli avvisi di accertamento n. T6X02ML00582/2011 (relativo ad IVA ed IRAP nei confronti della società), n. T6X01ML00620/2011 e n. T6X01ML00625/2011 (relativi ad IRPEF ed addizionali regionali e comunali nei confronti dei soci). L’Agenzia delle Entratesi è costituita in giudizio con controricorso. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 9 giugno2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: Nel corso del giudizio i ricorrenti informavano la Corte che la società ed i soci avevano presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, specificando che la domanda era stata presentata sulla base di cartelle di pagamento notificate dal concessionario per la riscossione, e che era seguito l’integrale pagamento del dovuto. R.G. N.25308/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tale premessa chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] rileva che a seguito della sentenza (odiernamente impugnata) n. 551/06/2015 della C.T.R. del Veneto, depositata il 23 marzo 2015, sono state iscritte a ruolo per l’intero le imposte, sanzioni e interessi contestati con gli avvisi di accertamento n. T6X02ML00582/2011 (relativo ad IVA ed IRAP nei confronti della società), n. T6X01ML00620/2011 e n. T6X01ML00625/2011 (relativi ad IRPEF ed addizionali regionali e comunali nei confronti dei soci). Tutti e tre i ricorrenti, con riferimento alle cartelle di pagamento notificate a seguito dell’iscrizione a ruolo, si sono avvalsi della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, estinguendo icarichi suddetti. In questa situazione, il ricorso deve ritenersi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate in considerazione della mancata decisione nel merito del ricorso. L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso esime ogni statuizione in ordine al contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissi