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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15979/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 21 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, truffa e altri reati e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati, è inammissibile in quanto anche il corrispondente motivo di appello era inammissibile per la sua estrema genericità, non confrontandosi esso con le ragioni poste a base della decisione di primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 21 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falso in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, truffa e altri reati e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo dei reati, è inammissibile in quanto anche il corrispondente motivo di appello era inammissibile per la sua estrema genericità, non confrontandosi esso con le ragioni poste a base della decisione di primo grado; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 15979/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris