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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16289/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere l'ottemperanza rispetto all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in tema di visto sulla corrispondenza inviata dal difensore al detenuto, in accoglimento del reclamo di quest'ultimo, "accertava e dichiarava che la Casa circondariale di Sassari non avesse il diritto di aprire la busta né di farlo con le modalità utilizzate"; Rilevato che il ricorso deduce che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che la ritiene estranea al perimetro del giudizio di ottemperanza, non si era limitata a decidere su un caso specifico ma affermava un principio generale estensibile all'intera gestione della corrispondenza tra detenuto e difensore, ossia quello secondo il quale la stessa non è ispezionabile, a prescindere dall'apposizione della dicitura "per ragioni di giustizia"; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, opponendo una diversa e in questa sede non consentita lettura del merito della decisione, la quale, con motivazione immune da vizi logici e da errori in punto di diritto, ha evidenziato che nel giudizio di ottemperanza non possono trovare ingresso domande non introdotte nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, Rv. 282482) E che quella presentata dall'interessato è connotata da novità, posto che l'ordinanza della quale si richiede l'ottemperanza risulta riferita ad un episodio specifico, sicché i diversi casi di vaglio della corrispondenza devono essere coltivati con autonomi reclami; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, laddove censura quanto correttamente osservato dal giudice a quo nel merito, ossia che l'Amministrazione ha il potere- dovere di controllare il rispetto formale delle indicazioni di cui agli ,artt. 103, comma 6, cod. proc. pen. e 35, commi 1 e 2, reg. att. cod. proc. pen. (verifica della dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia", della sottoscrizione autenticata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza e l'indicazione del procedimento a cui la corrispondenza si riferisce); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere l'ottemperanza rispetto all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in tema di visto sulla corrispondenza inviata dal difensore al detenuto, in accoglimento del reclamo di quest'ultimo, "accertava e dichiarava che la Casa circondariale di Sassari non avesse il diritto di aprire la busta né di farlo con le modalità utilizzate"; Rilevato che il ricorso deduce che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che la ritiene estranea al perimetro del giudizio di ottemperanza, non si era limitata a decidere su un caso specifico ma affermava un principio generale estensibile all'intera gestione della corrispondenza tra detenuto e difensore, ossia quello secondo il quale la stessa non è ispezionabile, a prescindere dall'apposizione della dicitura "per ragioni di giustizia"; Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, opponendo una diversa e in questa sede non consentita lettura del merito della decisione, la quale, con motivazione immune da vizi logici e da errori in punto di diritto, ha evidenziato che nel giudizio di ottemperanza non possono trovare ingresso domande non introdotte nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, Rv. 282482) E che quella presentata dall'interessato è connotata da novità, posto che l'ordinanza della quale si richiede l'ottemperanza risulta riferita ad un episodio specifico, sicché i diversi casi di vaglio della corrispondenza devono essere coltivati con autonomi reclami; Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, laddove censura quanto correttamente osservato dal giudice a quo nel merito, ossia che l'Amministrazione ha il potere- dovere di controllare il rispetto formale delle indicazioni di cui agli ,artt. 103, comma 6, cod. proc. pen. e 35, commi 1 e 2, reg. att. cod. proc. pen. (verifica della dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia", della sottoscrizione autenticata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine forense di appartenenza e l'indicazione del procedimento a cui la corrispondenza si riferisce); Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 20
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