CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 32023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo in data 2/11/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. 2.1. È pervenuta memoria difensiva con allegato il verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01). 4. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 9 luglio 2024.