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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17501/2026

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te –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - A.FA.S. – PERUGIA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bagnolo;- intimata -Avverso la sentenza n. 639/2024 resa dalla Corte d’Appello di Perugia,pubblicata il 17/09/2024, notificata il 08/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva stipulatocon l’[OSCURATO:PERSONA] speciale farmacie (A.FA.S.) Perugia, un contratto preliminareNumero registro generale 25658/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 17501/2026Data pubblicazione 02/06/2026di compravendita di un immobile a uso ufficio, sito in Perugia, dietroversamento del prezzo di euro 155.000,00, fissando il termine per il rogitoal 30/11/2012, che si era accorto della mancanza del nulla-osta allavendita da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, trattandosidi immobile di pregio storico, che questa omissione avrebbe impedito lastipula dell’atto pubblico e che sussisteva la responsabilità precontrattualee aquiliana del promittente venditore, convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Perugia, quest’ultimo, chiedendo che, previa dichiarazione diautenticità della predetta scrittura privata, venisse emessa sentenza aisensi dell’art. 2932 c.c., con riduzione del prezzo concordato alla luce deidifetti dell’immobile, e la convenuta venisse condannata al risarcimentodei danni patrimoniali e non nella misura di euro 5.000,00 o quellaritenuta congrua.Costituitasi in giudizio, l’A.FA.S. confermò il contenuto del preliminare del01/10/2012 e, dopo avere precisato che il nulla-osta da parte delMinistero era stato ottenuto in data 30/6/2016 e che, in ogni caso, iltermine di stipula del definitivo previsto nel preliminare non era essenzialepoiché il contratto aveva avuto esecuzione, in quanto il Castellani giàdeteneva l’appartamento (uso ufficio), chiese, in via riconvenzionale, che iltrasferimento dell’immobile fosse sottoposto alla “condizione” delpagamento, da parte del Castellani, del residuo prezzo dovuto di euro137.000,00, quale derivante dalla differenza tra il corrispettivooriginariamente pattuito nella misura di euro 155.000,00 e gli accontiversati dal Castellani, considerata, altresì, la “volontaria” detrazione per ilmancato trasferimento di un ripostiglio inizialmente facente partedell’accordo, per l’assenza di alcuni collegamenti impiantistici e per lespese condominiali sostenute dal Castellani, ma contrattualmente poste acarico dell’A.FA.S..Con sentenza n. 931/2021, il Tribunale dispose il trasferimento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], dell’immobile in questione e subordinò dettoNumero registro generale 25658/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 17501/2026Data pubblicazione 02/06/2026trasferimento alla condizione sospensiva del pagamento, da partedell’acquirente, della somma di euro 137.000,00, oltre accessori come perlegge; rigettò la domanda di risarcimento danni opposta dal Castellani ecompensò integralmente le spese.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza dell’[OSCURATO:PERSONA] – A. FA.

S. Perugia, con lasentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d’appello di Perugiarespinse l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado.Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, condividendo ilragionamento del Tribunale, ancorò il rigetto della domanda risarcitoriaalla carenza allegativa e probatoria della stessa, come aveva evidenziato ilprimo giudice, senza che la censura esplicitasse in che cosa il danno sifosse esplicitato.2.

Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi.

L’azienda A. FA.

S. Perugia è rimastaintimata.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti indata 17/12/2025 e, non risultando opposta nel termine di 40 giorni,questa Corte ha decretato l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., conprovvedimento n. 3521/2026, comunicato il 17/02/2026.Il ricorrente, tuttavia, aveva depositato in data 20/01/2026, a mezzo delnuovo difensore, l’istanza di decisione ex art. 380 c.p.c. e contestualeopposizione alla proposta di definizione anticipata, pertanto, questa Corte,valutato il successivo atto di opposizione al suddetto decreto di estinzione,depositato in data 23/02/2026, ha fissato l’udienza in camera di consiglioper il 27/05/2026.Considerato che:1.

Si premette che, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391,Numero registro generale 25658/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 17501/2026Data pubblicazione 02/06/2026terzo comma, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti perl'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis,secondo comma, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procedeall'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la nonregolarità della declaratoria di estinzione (Cass., Sez. 2, 02/04/2026, n.8298).Nella specie, la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. è stata ritualmente comunicata alle parti in data17/12/2025 e queste hanno proposto istanza di decisione ex art. 380c.p.c. in data 20/01/2026, a mezzo del nuovo difensore.Il provvedimento di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. è stato poicomunicato il 17/02/2026 e le parti hanno quindi depositato atto diopposizione al suddetto decreto di estinzione in data 23/02/2026, con laconseguenza che è stato rispettato tanto il primo termine, quanto ilsecondo di dieci giorni sancito dal terzo comma di quest’ultimadisposizione (si veda in proposito anche Cass., Sez.

U, 04/06/2025, n.14986).Da ciò consegue che il provvedimento di estinzione deve essere revocato.Venendo al primo motivo, con lo stesso il ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 1218, 1223 e ss., 1453 e ss., 2697, 2729 e ss., 2730 e 2733c.c., nonché degli artt. 99, 101, 112, 113, primo comma, 115, 116 e 228e ss. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistentil’inadempimento contrattuale della A.FA.S. e il diritto del promissarioacquirente al risarcimento del danno.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 ess. e 116 c.p.c. nonché dell’art. 8, quinto comma, d.lgs. n. 28/2010 ess.mm.ii., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 (recte n. 4), c.p.c.,per avere la Corte distrettuale illegittimamente posto a caricodell’appellante le spese del giudizio d’appello.Numero registro generale 25658/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 17501/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ciò detto, deve darsi atto che il ricorrente, in data 19/5/2026, hadepositato memoria con la quale ha chiesto che venisse ordinata la“cancellazione della impugnazione dal ruolo, con sua estinzione percessazione della materia del contendere e accordo di conciliazione inmediazione concluso tra le parti e i difensori costituiti”, che ha allegato,con compensazione delle spese di lite.In ragione di ciò, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso percessazione della materia del contendere e compensazione delle spese dilite, come da richiesta e atto di transazione allegato.

P.Q.MDichiara l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia delcontendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - A.FA.S. – PERUGIA, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Bagnolo;- intimata -Avverso la sentenza n. 639/2024 resa dalla Corte d’Appello di Perugia,pubblicata il 17/09/2024, notificata il 08/10/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], premesso che, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva stipulatocon l’[OSCURATO:PERSONA] speciale farmacie (A.FA.S.) Perugia, un contratto preliminareNumero registro generale 25658/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 17501/2026Data pubblicazione 02/06/2026di compravendita di un immobile a uso ufficio, sito in Perugia, dietroversamento del prezzo di euro 155.000,00, fissando il termine per il rogitoal 30/11/2012, che si era accorto della mancanza del nulla-osta allavendita da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, trattandosidi immobile di pregio storico, che questa omissione avrebbe impedito lastipula dell’atto pubblico e che sussisteva la responsabilità precontrattualee aquiliana del promittente venditore, convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Perugia, quest’ultimo, chiedendo che, previa dichiarazione diautenticità della predetta scrittura privata, venisse emessa sentenza aisensi dell’art. 2932 c.c., con riduzione del prezzo concordato alla luce deidifetti dell’immobile, e la convenuta venisse condannata al risarcimentodei danni patrimoniali e non nella misura di euro 5.000,00 o quellaritenuta congrua.Costituitasi in giudizio, l’A.FA.S. confermò il contenuto del preliminare del01/10/2012 e, dopo avere precisato che il nulla-osta da parte delMinistero era stato ottenuto in data 30/6/2016 e che, in ogni caso, iltermine di stipula del definitivo previsto nel preliminare non era essenzialepoiché il contratto aveva avuto esecuzione, in quanto il Castellani giàdeteneva l’appartamento (uso ufficio), chiese, in via riconvenzionale, che iltrasferimento dell’immobile fosse sottoposto alla “condizione” delpagamento, da parte del Castellani, del residuo prezzo dovuto di euro137.000,00, quale derivante dalla differenza tra il corrispettivooriginariamente pattuito nella misura di euro 155.000,00 e gli accontiversati dal Castellani, considerata, altresì, la “volontaria” detrazione per ilmancato trasferimento di un ripostiglio inizialmente facente partedell’accordo, per l’assenza di alcuni collegamenti impiantistici e per lespese condominiali sostenute dal Castellani, ma contrattualmente poste acarico dell’A.FA.S..Con sentenza n. 931/2021, il Tribunale dispose il trasferimento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], dell’immobile in questione e subordinò dettoNumero registro generale 25658/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 17501/2026Data pubblicazione 02/06/2026trasferimento alla condizione sospensiva del pagamento, da partedell’acquirente, della somma di euro 137.000,00, oltre accessori come perlegge; rigettò la domanda di risarcimento danni opposta dal Castellani ecompensò integralmente le spese.Il giudizio di gravame, instaurato da [OSCURATO:PERSONA], si concluse, nellaresistenza dell’[OSCURATO:PERSONA] – A. FA. S. Perugia, con lasentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Corte d’appello di Perugiarespinse l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado.Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, condividendo ilragionamento del Tribunale, ancorò il rigetto della domanda risarcitoriaalla carenza allegativa e probatoria della stessa, come aveva evidenziato ilprimo giudice, senza che la censura esplicitasse in che cosa il danno sifosse esplicitato.2. Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi. L’azienda A. FA. S. Perugia è rimastaintimata.Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti indata 17/12/2025 e, non risultando opposta nel termine di 40 giorni,questa Corte ha decretato l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., conprovvedimento n. 3521/2026, comunicato il 17/02/2026.Il ricorrente, tuttavia, aveva depositato in data 20/01/2026, a mezzo delnuovo difensore, l’istanza di decisione ex art. 380 c.p.c. e contestualeopposizione alla proposta di definizione anticipata, pertanto, questa Corte,valutato il successivo atto di opposizione al suddetto decreto di estinzione,depositato in data 23/02/2026, ha fissato l’udienza in camera di consiglioper il 27/05/2026.Considerato che:1. Si premette che, in tema di procedimento per la decisione acceleratadei ricorsi, è ammissibile l'istanza di fissazione di udienza ex art. 391,Numero registro generale 25658/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 17501/2026Data pubblicazione 02/06/2026terzo comma, c.p.c. per contestare la sussistenza dei presupposti perl'emissione del decreto di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis,secondo comma, c.p.c., e, ove tale istanza sia proposta, la Corte procedeall'esame nel merito del ricorso nel solo caso in cui accerti la nonregolarità della declaratoria di estinzione (Cass., Sez. 2, 02/04/2026, n.8298).Nella specie, la proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. è stata ritualmente comunicata alle parti in data17/12/2025 e queste hanno proposto istanza di decisione ex art. 380c.p.c. in data 20/01/2026, a mezzo del nuovo difensore.Il provvedimento di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. è stato poicomunicato il 17/02/2026 e le parti hanno quindi depositato atto diopposizione al suddetto decreto di estinzione in data 23/02/2026, con laconseguenza che è stato rispettato tanto il primo termine, quanto ilsecondo di dieci giorni sancito dal terzo comma di quest’ultimadisposizione (si veda in proposito anche Cass., Sez. U, 04/06/2025, n.14986).Da ciò consegue che il provvedimento di estinzione deve essere revocato.Venendo al primo motivo, con lo stesso il ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 1218, 1223 e ss., 1453 e ss., 2697, 2729 e ss., 2730 e 2733c.c., nonché degli artt. 99, 101, 112, 113, primo comma, 115, 116 e 228e ss. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto insussistentil’inadempimento contrattuale della A.FA.S. e il diritto del promissarioacquirente al risarcimento del danno.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 ess. e 116 c.p.c. nonché dell’art. 8, quinto comma, d.lgs. n. 28/2010 ess.mm.ii., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 (recte n. 4), c.p.c.,per avere la Corte distrettuale illegittimamente posto a caricodell’appellante le spese del giudizio d’appello.Numero registro generale 25658/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 17501/2026Data pubblicazione 02/06/2026Ciò detto, deve darsi atto che il ricorrente, in data 19/5/2026, hadepositato memoria con la quale ha chiesto che venisse ordinata la“cancellazione della impugnazione dal ruolo, con sua estinzione percessazione della materia del contendere e accordo di conciliazione inmediazione concluso tra le parti e i difensori costituiti”, che ha allegato,con compensazione delle spese di lite.In ragione di ciò, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso percessazione della materia del contendere e compensazione delle spese dilite, come da richiesta e atto di transazione allegato. P.Q.MDichiara l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia delcontendere.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
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