CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13401/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale di quella stessa città, Sezione distaccata di Afragola, in data 29 marzo 2011 in relazione al delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge, in relazione agli artt. 581 lett. d) cod. proc. pen. e 133 cod. pen., e deducendo che il motivo di gravame con il quale si era censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche era correlato criticamente alla motivazione ostesa sul punto nella sentenza di primo grado; - che il motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, posto che replica la medesima genericità riscontrata nel motivo di appello, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla inverosimiglianza della versione a discolpa fornita dall'imputato nella fase delle indagini preliminari e alla sua negativa personalità) e nell'ordinanza impugnata (segnatamente laddove la Corte territoriale ha evidenziato come con l'impugnativa non fosse stato considerato il rilievo del Tribunale secondo il quale fosse privo di rilievo, ai fini della concessione del beneficio richiesto, il comportamento processuale dell'imputato perché questi era rimasto contumace nel processo), ma tace anche degli ulteriori elementi positivi, diversi dal comportamento processuale, immotivatamente disattesi, preteriti o fraintesi dal giudice d'appello, ancorché specificamente dedotti; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA] la Stefawo. Palla tEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]