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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 20263/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MOLINOiche ha chiesto la declaratoria di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del 15/10/2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la richiesta di dissequestro del conto corrente intestato alla società «[OSCURATO:PERSONA].1.» (della quale era amministratore all'epoca dei fatti) e dei conti correnti e buoni postali cointestati a lui e alla moglie, quantomeno della quota di spettanza di quest'ultima, sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione del decreto del 27/07/2021 del GIP di [OSCURATO:PERSONA]/ disposto in relazione alla ritenuta sussistenza indiziaria di vari reati di bancarotta fraudolenta e reati tributari. 1.1.Con unico motivo deduce che il tribunale non avrebbe potuto valutare d'ufficio la propria legittimazione a chiedere la restituzione dei beni sopra indicati per varie ragioni: a) in primo luogo perché sull'argomento il GIP non si era pronunciato; b) in secondo luogo perché egli era stato legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA].1.»; c) in terzo luogo perché, proprio in relazione a tale qualità, egli stesso era persona sottoposta a indagine per il delitto di bancarotta fraudolenta; d) infine perché la richiesta di dissequestro della quota della moglie costituiva solo una subordinata.

Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto pronunciare sulle questioni dedotte con l'appello cautelare e, segnatamente, sul fatto che il primo giudice non aveva motivato sulla richiesta di dissequestro del conto corrente della società. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Con decreto del 27/07/2021, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 3.107.778,86 costituente profitto dei reati di bancarotta fraudolenta di cui al capo 1 e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui al capo 4 ascritti al ricorrente in concorso con altre persone. 3.1.Con istanza del 06/10/2021 il difensore del Somma aveva chiesto il dissequestro del conto corrente, e delle somme ivi giacenti, intestato alla società «[OSCURATO:SOCIETA]. - società tra professionisti» della quale il Somma stesso era stato precedente amministratore, nonché dei conti correnti cointestati con la moglie quantomeno per la quota del 50% spettante a quest'ultima. 3.2.11 GIP aveva rigettato l'istanza in applicazione del principio solidaristico per effetto del quale il Somma non aveva documentato la fonte di derivazione del denarrhieste in restituzione. 3.3.11 Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente per due motivi: a) la mancanza di legittimazione del Somma (che non poteva chiedere in restituzione beni non di sua appartenenza); b) la mancanza di interesse (non essendo stata fornita la prova dell'esecuzione del sequestro sui beni chiesti in restituzione, risultando anzi il contrario). 3.Tanto premesso, quanto al conto corrente della società, il ricorrente non ne è più il legale rappresentante.

Quale sia il suo interesse diretto all'accoglimento del ricorso non lo spiega. 3.1.L'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez.

U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). 3.22art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro. 3.3.La successiva specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare.

L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 3.4.Illuminante, sul punto, Sez.

U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto.

Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. 3.5.Nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro e dunque non potrebbe esserne disposta la restituzione in suo favore.

Egli perciò persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre riesame e l'odierno ricorso. 3.6.Peraltro, anche a voler ritenere che egli agisca quale legale rappresentante della società, estranea, in quanto tale, alla consumazione del reato per il quale si procede, resta il fatto che il difensore non era (e non è mai stato) munito di procura speciale. 3.7.Costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692). 3.8.Come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez.

Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez.

VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pírozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956).

Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore». 3.9.11 ricorrente lamenta che il Tribunale dell'appello cautelare non avrebbe potuto rilevare d'ufficio il suo difetto di legittimazione e la mancanza di interesse, non essendo stata questa la "ratio decidendi"del diniego di restituzione del GIP. 3.10.11 rilievo è manifestamente infondato tenuto conto che la legittimazione i ad agire e la mancanza di interesse devono essere verificate d'ufficio dal giudice dell'impugnazione e che la loro mancanza può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, commi 2 e 4, cod. proc. pen.). 4.Quanto ai conti cointestati con la moglie, in disparte la mancanza di legittimazione per la parte relativa ai beni di proprietà di quest'ultima, resta assorbente la considerazione, non contestata dal ricorrente, della mancanza di prova di effettiva esecuzione del sequestro su tali beni. 4.1.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione.

Ciò sul rilievo che, come già detto in precedenza, l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata (Sez. 6, n. 3465 del 22/10/2020, dep. 2021, Rv. 280629 - 01; Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275598 - 01; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv. 269875 - 01; Sez. 2, n. 29022 del 30/06/2010, Rv. 248144 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MOLINOiche ha chiesto la declaratoria di inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento del 15/10/2021 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la richiesta di dissequestro del conto corrente intestato alla società «[OSCURATO:PERSONA].1.» (della quale era amministratore all'epoca dei fatti) e dei conti correnti e buoni postali cointestati a lui e alla moglie, quantomeno della quota di spettanza di quest'ultima, sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione del decreto del 27/07/2021 del GIP di [OSCURATO:PERSONA]/ disposto in relazione alla ritenuta sussistenza indiziaria di vari reati di bancarotta fraudolenta e reati tributari. 1.1.Con unico motivo deduce che il tribunale non avrebbe potuto valutare d'ufficio la propria legittimazione a chiedere la restituzione dei beni sopra indicati per varie ragioni: a) in primo luogo perché sull'argomento il GIP non si era pronunciato; b) in secondo luogo perché egli era stato legale rappresentante della società «[OSCURATO:PERSONA].1.»; c) in terzo luogo perché, proprio in relazione a tale qualità, egli stesso era persona sottoposta a indagine per il delitto di bancarotta fraudolenta; d) infine perché la richiesta di dissequestro della quota della moglie costituiva solo una subordinata. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto pronunciare sulle questioni dedotte con l'appello cautelare e, segnatamente, sul fatto che il primo giudice non aveva motivato sulla richiesta di dissequestro del conto corrente della società. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.Con decreto del 27/07/2021, il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 3.107.778,86 costituente profitto dei reati di bancarotta fraudolenta di cui al capo 1 e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui al capo 4 ascritti al ricorrente in concorso con altre persone. 3.1.Con istanza del 06/10/2021 il difensore del Somma aveva chiesto il dissequestro del conto corrente, e delle somme ivi giacenti, intestato alla società «[OSCURATO:SOCIETA]. - società tra professionisti» della quale il Somma stesso era stato precedente amministratore, nonché dei conti correnti cointestati con la moglie quantomeno per la quota del 50% spettante a quest'ultima. 3.2.11 GIP aveva rigettato l'istanza in applicazione del principio solidaristico per effetto del quale il Somma non aveva documentato la fonte di derivazione del denarrhieste in restituzione. 3.3.11 Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello del ricorrente per due motivi: a) la mancanza di legittimazione del Somma (che non poteva chiedere in restituzione beni non di sua appartenenza); b) la mancanza di interesse (non essendo stata fornita la prova dell'esecuzione del sequestro sui beni chiesti in restituzione, risultando anzi il contrario). 3.Tanto premesso, quanto al conto corrente della società, il ricorrente non ne è più il legale rappresentante. Quale sia il suo interesse diretto all'accoglimento del ricorso non lo spiega. 3.1.L'interesse richiesto dall'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). 3.22art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro. 3.3.La successiva specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). 3.4.Illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto. 3.5.Nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro e dunque non potrebbe esserne disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre riesame e l'odierno ricorso. 3.6.Peraltro, anche a voler ritenere che egli agisca quale legale rappresentante della società, estranea, in quanto tale, alla consumazione del reato per il quale si procede, resta il fatto che il difensore non era (e non è mai stato) munito di procura speciale. 3.7.Costituisce insegnamento costante di questa Corte che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692). 3.8.Come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pírozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore». 3.9.11 ricorrente lamenta che il Tribunale dell'appello cautelare non avrebbe potuto rilevare d'ufficio il suo difetto di legittimazione e la mancanza di interesse, non essendo stata questa la "ratio decidendi"del diniego di restituzione del GIP. 3.10.11 rilievo è manifestamente infondato tenuto conto che la legittimazione i ad agire e la mancanza di interesse devono essere verificate d'ufficio dal giudice dell'impugnazione e che la loro mancanza può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento (art. 591, commi 2 e 4, cod. proc. pen.). 4.Quanto ai conti cointestati con la moglie, in disparte la mancanza di legittimazione per la parte relativa ai beni di proprietà di quest'ultima, resta assorbente la considerazione, non contestata dal ricorrente, della mancanza di prova di effettiva esecuzione del sequestro su tali beni. 4.1.Secondo il consolidato insegnamento della Corte di cassazione, è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, non essendo ravvisabile alcun interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. Ciò sul rilievo che, come già detto in precedenza, l'interesse ad impugnare non può consistere nel mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso nella sfera patrimoniale del ricorrente, poiché il mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata (Sez. 6, n. 3465 del 22/10/2020, dep. 2021, Rv. 280629 - 01; Sez. 3, n. 17839 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275598 - 01; Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Rv. 269875 - 01; Sez. 2, n. 29022 del 30/06/2010, Rv. 248144 - 01). 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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