CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2018
Cassazione n. 19496/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti e controricorrenti incidentali-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia (sez. dist. di Brescia) n. 3793/2018, depositata il 10/9/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe, Enrico ed [OSCURATO:PERSONA] proposeroopposizione - rispettivamente - agli avvisi di accertamento n.T9H05C303755/2015, T9H05C303801/2015, T9H05C303770/2015 eT9H05C303777/2015, con i quali, relativamente all’anno di imposta 2010,erano stati accertati maggiori redditi imponibili in relazione allaplusvalenza realizzata mediante la cessione a [OSCURATO:SOCIETA]. di dueNumero registro generale 2327/2019Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 19496/2026Data pubblicazione 12/06/2026compendi immobiliari (uno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], l’altro incomproprietà tra Ennio ed [OSCURATO:PERSONA] quanto alla nuda proprietà, conusufrutto in favore di [OSCURATO:PERSONA]).2. Con due distinte sentenze (l’una relativa ai ricorsi riuniti diGiuseppe, Enrico ed [OSCURATO:PERSONA]; l’altra relativa al ricorso di MariaMoretti) la CTP di Brescia accolse i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che lecessioni immobiliari de quibus non si fossero mai completate e, dunque, lecontestate plusvalenze mai realizzate.3. Riuniti gli appelli avverso tali sentenze proposti dall’Agenzia delleEntrate, la CTR della Lombardia accolse parzialmente quelli di Enrico eGiuseppe Spranzi, le cui plusvalenze ridusse, rispettivamente, di €28.958,00 e di € 41.313,00, in relazione alla somma portata da alcuniassegni bancari protestati e, quindi, non incassati.4. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base diquattro motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, nel qualeha proposto ricorso incidentale, affidato a un motivo, cui i ricorrenti hannoreplicato con controricorso ex art. 371, comma 4, c.p.c.. In data24/2/2023 [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato istanza diestinzione del giudizio, dando atto di essersi avvalsi della definizioneagevolata ex art. 5 della l. n. 130/2022, con pagamento del relativoimporto in un’unica soluzione. Il 10/3/2023 l’Avvocatura dello Stato hadepositato una “istanza di fissazione udienza per condono parziale”,chiedendo che, nei confronti di tali contribuenti, venisse dichiaratal’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere concompensazione delle spese. Successivamente i ricorrenti hanno depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, attesa l’avvenuta definizione della controversia exart. 5 della l. n. 130/2022 da parte di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 2327/2019Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 19496/2026Data pubblicazione 12/06/2026deve dichiararsi estinto il processo nei loro confronti, restando le spese acarico di chi le ha anticipate (art. 5, comma 5, ult. parte).2. Con il primo motivo di ricorso, i (restanti) contribuenti deducono lanullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione (violazionedegli artt. 156, comma 2 e 132, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.; 118 disp. att.c.p.c.; 36, comma 2, nn. 4 e 5 d.lgs. n. 546/1992), per avere la CTRdapprima affermato di condividere la motivazione dei giudici di primogrado (secondo cui la vendita in discorso doveva inscriversi in una piùcomplessa operazione negoziale che aveva condotto, infine, i contribuentia non incamerare il prezzo), per poi invece considerare isolatamente icontratti di compravendita.3. Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1325, n. 2, 1343,1362 e 1363 c.c., “con particolare riguardo ai principi in materia di causaconcreta e qualificazione giuridica degli atti”, nonché degli artt. 53,comma 1, Cost., e 67, comma 1, lett. b), TUIR, per non avere la CTRcorrettamente qualificato la fattispecie alla luce della sua causa concreta(che deponeva per la configurabilità, invece, di una permuta), “negandospecifica valenza causale al mero e formale passaggio di denaro(contestualmente restituito) e concludendo per l’insussistenza di alcunaplusvalenza ai sensi dell’art. 67 del TUIR” (pag. 13 del ricorso percassazione).4. Con il terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 67, comma 1,lett. b), TUIR e dell’art. 53, comma 1, Cost., dal momento che la sentenzaimpugnata, “- escludendo espressamente di prendere in considerazionecircostanze diverse rispetto a ciò che “risulta dall’atto” (singolarmente eastrattamente inteso) e al movimento di denaro di per sé considerato – haerroneamente ritenuto di fare applicazione di una nozione meramenteformale e astratta di “plusvalenza” (…), giungendo a ravvisare l’impostasui redditi, per un importo assai rilevante e gravoso, in maniera del tuttoNumero registro generale 2327/2019Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 19496/2026Data pubblicazione 12/06/2026svincolata dai principi costituzionali in materia” (pag. 14 s. del ricorso percassazione).5. Il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 1362, comma 1,1363 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., per non avere i giudici di secondo gradocorrettamente interpretato le operazioni negoziali in discorso, chedeponevano per una qualificazione nei termini di una permuta. Inparticolare, essi, “- nel limitarsi al contenuto letterale della singolacompravendita senza prendere in considerazione gli atti in cui ilprogramma negoziale e l’operazione complessiva si sono dispiegate –hanno dunque disatteso i principi ermeneutici fondamentali sottesi agliartt. 1362 e 1363 c.c.” (pag. 18 del ricorso per cassazione).6. L’unico motivo del ricorso incidentale deduce la violazione dell’art.112 e 115 c.p.c., per avere la sentenza di secondo grado rideterminatol’ammontare della plusvalenza in mancanza di qualsivoglia contestazionedei contribuenti e sulla base di circostanze dagli stessi non dedotte, senzaconsiderare che la decurtazione operata era già stata consideratanell’avviso di accertamento, nel quale non si era tenuto conto degli importidegli assegni protestati.7. È fondato il primo motivo del ricorso principale, con conseguenteassorbimento di tutti gli altri (anche del ricorso incidentale). Occorrepremettere, in linea generale, che, in seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteNumero registro generale 2327/2019Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 19496/2026Data pubblicazione 12/06/2026incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., n. 7090/2022). Orbene, per quanto è dato comprendere dallaconfusa motivazione, la CTR, pronunciandosi sul primo motivo d’appello(che censurava la nullità della motivazione di primo grado), lo rigettò - sulpresupposto che fosse dato comprendere che la CTP aveva intesoinscrivere la compravendita nell’ambito di una più ampia operazionenegoziale -, salvo poi aggiungere che “manca[va]no le prove documentaliche po[tessero] far superare quanto di significato si può trarre da unainterpretazione letteraria degli atti di compravendita” (affermazione,quest’ultima, che parrebbe coerente con una conclusione di segno oppostoa quella dei giudici di primo grado, i quali invece, andando oltre ilcontenuto letterale del contratto, avevano valorizzato - come detto - la“retrocessione” del prezzo di vendita). Poi, nel pronunciarsi sul secondomotivo, la CTR spese argomentazioni coerenti con la ricostruzionedell’Agenzia delle Entrate (quella, cioè, dell’esclusiva rilevanza deicontratti di compravendita, nei quali “non si fa nessun cenno a talepreliminare”), non comprendendosi, peraltro, neppure se si tratti diconsiderazioni proprie della CTR o della riproduzione di quelledell’appellante. Ciononostante, senza alcuna ulteriore spiegazione,l’appello venne accolto unicamente in relazione alle somme portate dagliassegni non effettivamente versati, senza che fossero esplicitate le ragioniper le quali, per la restante parte delle somme (che parrebbe la CTRconsideri versate alla stregua del contratto di compravendita), non potevaconfigurarsi la plusvalenza. La motivazione è afflitta, quindi, all’evidenza,da un tale livello di contraddittorietà da risultare sostanzialmenteapparente. P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti;Numero registro generale 2327/2019Numero sezionale 3448/2026Numero di raccolta generale 19496/2026Data pubblicazione 12/06/2026cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/4/2026.Il PresidenteValentino Lenoci