CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025
Cassazione n. 08164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39001/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 29 gennaio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Torino che ha applicato la pena concordata tra le parti in relazione al reato di furto in abitazione ascritto all'imputato con riferimento ad una borsa collocata negli uffici di una parrocchia. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che contesta il vaglio del Giudice del patteggiamento sulla qualificazione giuridica del fatto — non è consentito in sede di legittimità perché la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766). Considerato che l'error iuris lamentato dal ricorrente non è connotato dall'evidenza sopra descritta. A questo riguardo, va ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Cfr. Sez. U. , Sentenza n. 31345 del 23/03/2017; D'Amico; Rv. 270076 - 01). Nel caso di specie, se la valutazione deve essere svolta solo sulla base del capo di imputazione, il Collegio non può che rilevare che gli uffici delle parrocchie in astratto possono essere qualificati come luoghi di privata dimora, in quanto si tratta dei luoghi di lavoro dei parroci, ove questi ultimi svolgono tutte le attività connesse all'esercizio e alla gestione della parrocchia, luoghi rispetto ai quali ciascun parroco è titolare dello ius excludendi alios e che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, sono notoriamente aperti al pubblico solo sulla base delle indicazioni e della regolamentazione degli accessi voluta dal sacerdote. Rilevato, pertanto, che — all'esito della procedura de plano di cui all'art. 610, comma 5- bis cod. proc. pen. prevista ex lege nel caso di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento — il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2025 Il consigliere e