CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21/10/2021 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'«annullamento con rinvio». [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Napoli, pronunciando sull'appello proposto, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 14/06/2021, riducendo da dodici a sei mesi la durata della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio disposta dal suddetto G.i.p. a carico del Magliocca. La misura interdittiva era stata disposta in relazione ai delitti di cui agli artt. 356, 452-terdecies, 479 e 640-bis cod. peri., i quali sarebbero stati commessi, insieme con altri, dal Magliocca - responsabile dell'area tecnica del Comune di Sant'Agata dei Goti - nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto per la bonifica e la messa in sicurezza dell'ex discarica comunale in località Palmentata, opere che non sarebbero state correttamente eseguite dall'impresa appaltatrice. 2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo, il Magliocca denuncia «[v]iolazione di legge e vizi della motivazione ex art. 606 lett b) ed e)» cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame di Napoli «completamente omesso di valutare le doglianze difensive partorendo un provvedimento caratterizzato da una motivazione del tutto apparente», non avendo, in particolare, lo stesso Tribunale valutato le doglianze, avanzate nell'appello, relative, in particolare: a) quanto ai gravi indizi di colpevolezza: a.1) agli errori che sarebbero stati commessi dal consulente tecnico nominato dal pubblico ministero per accertare la corrispondenza o no delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice a quanto era previsto nel contratto di appalto e nel progetto di bonifica e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale; a.2) al fatto che l'intercettazione ambientale del 20 novembre 2018 avrebbe dimostrato l'inesistenza di quel «sistema organizzato», ritenuto dal G.i.p., di cui il Magliocca avrebbe fatto parte; a.3) al fatto che le intercettazioni telefoniche del 26 marzo, 10 aprile e 17 aprile del 2019 erano relative a una vicenda del tutto estranea a quella oggetto del procedimento penale; a.4) all'inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali il procedimento penale aveva preso le mosse - in quanto portatore di motivi di astio nei confronti del Magliocca; b) quanto alle esigenze cautelari, all'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, attesi sia il fatto che le condotte contestate erano risalenti nel tempo sia «la limitatezza dell'incarico concretamente ricoperto dallo stesso Magliocca nella vicenda». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. E invero, in tema di misure interdittive, non sussiste nessun interesse all'impugnazione avverso il provvedimento applicativo qualora la misura, per qualunque ragione, abbia perso medio tempore efficacia, come nel caso in esame, in cui la sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio è stata disposta - a seguito della riduzione della sua durata stabilita dall'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame - per la durata di soli sei mesi (con notifica all'indagato il 22 giugno 2021), a oggi decorsi, con conseguente caducazione della menzionata misura interdittiva. Tale orientamento interpretativo, pacificamente affermato in passato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 728 del 23/02/1999, Tacchini, Rv. 213915- 01), non poteva più essere condiviso dopo l'intervento del legislatore che, con l'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, inserì nell'art. 405 cod. proc. pen. il comma 1 -bis, secondo cui «[i]I pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini». In tale modo, infatti, nonostante la perdita di efficacia della misura interdittiva, permaneva pur sempre un interesse dell'indagato a una pronuncia sull'esistenza o no dei gravi indizi di colpevolezza da parte della Corte di Cassazione, stante l'obbligo di formulare la richiesta di archiviazione che incombeva sul pubblico ministero ove il ricorrente avesse ottenuto una pronunzia a lui favorevole sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il quadro normativo, tuttavia, in seguito all'intervento della Corte costituzionale - che, con la sent. n. 121 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 -bis dell'art. 405 cod. proc. pen. si è modificato con un "ritorno al passato", rendendo nuovamente operante il principio della carenza di interesse all'impugnazione quando la misura interdittiva abbia, nel frattempo, perso efficacia. Come evidenziato, infatti, da un orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1 -bis, cod. proc. pen., non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti cautelari interdittivi che, medio tempore, siano stati revocati o siano divenuti inefficaci, atteso che alle misure interdittive non si estende l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., il quale solo giustifica la persistenza di uno specifico e concreto interesse all'impugnazione in caso di cessazione dell'operatività della misura (Sez. 5, n. 42839 del 16/05/2014, Oliani, Rv. 260761- 01; Sez. 6, n. 9479 del 10/11/2009, Barnabà, Rv. 246523-01). Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché non vi è soccombenza delle parti, atteso che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopravvenuto alla proposizione dello stesso, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento né delle spese del procedimento né della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549- 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta caren