CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47264/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, articolato in fatto richiede una rivalutazione non consentita. 2. Relativamente alla responsabilità la Corte di appello adeguatamente motiva (unitamente alla decisione di primo grado in doppia conforme) rilevando come la ricorrente quale dipendente di uno studio di consulenza fiscale era qualificata e assunta la veste di rappresentate legale avrebbe dovuto controllare la regolarità delle fatture prima di utilizzarle nella contabilità, inoltre la sentenza analizza tutto il complesso rapporto tra le società interessate. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i