CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1973
Cassazione n. 11963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1973 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa il 23 maggio 2019 dal Tribunale di Catanzaro in relazione al reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Catanzaro il 22 novembre 2011 con recidiva reiterata infraquinquennale. Con riguardo all'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, si osserva che si tratta di motivo di censura già sottoposto al giudice di appello, che ne ha disconosciuto la fondatezza rilevando che la presenza del cognato nello stato di famiglia dell'imputato fosse circostanza ben nota a quest'ultimo allorché ha presentato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato omettendo di dichiararne la presenza, significativa in quanto idonea ad incidere negativamente sui presupposti di ammissione al beneficio. Considerato che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il estensore [OSCURATO:PERSONA] , e rao Emah i /Saivo DEPO