CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t,M Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 18 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Lecce aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Amuri colpevole . del reato di cui all'art.4 legge n. 110/1975, commesso il 20 marzo 2018, condannandolo alla pena di mesi dieci di arresto ed € 2.000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato "erronea valutazione della prova" quanto alle caratteristiche del coltello, privo di punta e con lama di lunghezza non accertata; quanto alla detenzione da parte dell'imputato, le cui dichiarazioni, rese senza l'assistenza del difensore, non sono utilizzabili; quanto all'esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; ritenuto che il motivo è generico, privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla decisione impugnata, e si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 lugli