CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20508/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; àL rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia con la quale egli era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648, cod. pen.; rilevato, altresì, che con il primo motivo il ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità rispetto al delitto di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen.; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi aspecifici che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le argomentazioni riportate a pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato che con il secondo motivo il ricorso denuncia il vizio di motivazione in relazione all'acquisizione di elementi che attestino la rinomanza del marchio; ritenuto che anch'esso non sia consentito in sede di legittimità, poiché prospetta delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono le richieste e che, inoltre, sia manifestamente infondato, posto che ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua avvenuta registrazione, gravando l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduca (così Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il