CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 11827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35829/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva — è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla recidiva dà conto del ragionamento svolto dalla Corte distrettuale circa la continuità tra i reati già giudicati e quello sub iudice, quale testimonianza dell'assenza di un processo di rivisitazione critica e della natura non occasionale del nuovo illecito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissib P.Q.M